Abolitio criminis del millantato credito e riforma del traffico di influenze (Cass. pen. n. 10252/2026)
Principi di diritto (Massima)
A seguito delle modifiche apportate all’art. 346-bis cod. pen. dalla legge 9 agosto 2024, n. 114, è stata esclusa la rilevanza penale delle condotte di millantato credito, in quanto la nuova formulazione della norma richiede che il mediatore utilizzi “relazioni esistenti” con un pubblico ufficiale, non più “relazioni asserite”. Ne consegue che i fatti di millantato credito (c.d. semplice) commessi vantando relazioni inesistenti con pubblici ufficiali non sono più previsti dalla legge come reato, con conseguente annullamento senza rinvio della sentenza di condanna. Le condotte di truffa, ove autonomamente contestate e accertate, non sono travolte dall’abolizione del reato di millantato credito, potendo concorrere con tale fattispecie e mantenere autonoma rilevanza penale.
Il Fatto
L’imputata, avvocato, è stata condannata dal Tribunale di Foggia e dalla Corte d’appello di Bari per i reati di millantato credito (poi riqualificati in traffico di influenze illecite) e truffa aggravata, per avere indotto alcune persone offese a versare ingenti somme di denaro, in parte per l’acquisto di beni immobili e in parte per presunte spese legali relative a procedimenti giudiziari, vantando falsamente la possibilità di influenzare l’esito delle cause grazie a presunte conoscenze nell’ambito della magistratura. La Corte di appello ha confermato la condanna, ritenendo che le condotte di millantato credito fossero state correttamente riqualificate in traffico di influenze illecite e, in subordine, in truffa.
L’imputata ha proposto ricorso per cassazione, deducendo, tra gli altri motivi, la violazione di legge in relazione all’abrogazione del millantato credito e alla successiva riforma del traffico di influenze illecite, nonché vizi motivazionali sulla sussistenza della truffa e sulla determinazione della pena.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte ha accolto parzialmente il ricorso, annullando senza rinvio la sentenza impugnata in relazione ai capi di imputazione relativi al millantato credito (originariamente contestato ai sensi dell’art. 346, comma 1, cod. pen. e poi riqualificato in traffico di influenze illecite). Ha richiamato l’evoluzione normativa della materia: l’art. 346 cod. pen. (millantato credito) è stato abrogato dalla legge n. 3 del 2019; la giurisprudenza aveva inizialmente riconosciuto la continuità normativa con l’art. 346-bis cod. pen. (traffico di influenze illecite), ritenendo che quest’ultimo ricomprendesse anche le condotte di chi vantava “relazioni asserite” con pubblici ufficiali. Tuttavia, la legge 9 agosto 2024, n. 114, ha modificato l’art. 346-bis cod. pen., eliminando ogni riferimento alle “relazioni asserite” e limitando la punibilità all’utilizzo intenzionale di “relazioni esistenti”. La Corte ha quindi ritenuto che la riforma abbia determinato una parziale abolitio criminis per le condotte di millantato credito fondate su relazioni inesistenti, e che i fatti contestati, consistendo nella vanteria di conoscenze fittizie, non fossero più previsti dalla legge come reato.
La Corte ha invece rigettato i motivi di ricorso relativi alle condotte di truffa, autonomamente contestate al capo D) dell’imputazione. Ha rilevato che la truffa, a differenza del millantato credito, è un reato contro il patrimonio e tutela un bene giuridico diverso; i due reati possono concorrere quando alla condotta di millantato credito si accompagni un’ulteriore attività fraudolenta (come l’uso di atti falsi, finti messaggi o telefonate) idonea a indurre in errore il soggetto passivo. La Corte ha confermato la sussistenza degli artifici e raggiri posti in essere dall’imputata, che aveva utilizzato documenti falsi e simulato contatti con magistrati per giustificare l’esborso di somme di denaro, e ha ritenuto congrua la motivazione della Corte di appello, che, con giudizio di doppia conforme, aveva fatto propri gli argomenti del Tribunale. La Corte ha quindi rideterminato la pena, espungendo gli aumenti per i reati di millantato credito, e ha condannato l’imputata alla rifusione delle spese in favore delle parti civili.
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