Abrogazione dell’abuso d’ufficio e prevalenza sulla prescrizione (Cass. pen. Sez. VI n. 4917 del 06.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
In caso di sopravvenuta abrogazione della fattispecie incriminatrice, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato. Tale statuizione prevale sulla declaratoria di estinzione del reato per intervenuta prescrizione, in ragione dell’effetto assorbente e della rilevabilità d’ufficio della causa di non punibilità sopravvenuta. Il giudice di legittimità deve pertanto rilevare d’ufficio l’abrogazione, anche quando il ricorso sia stato proposto per ragioni diverse. La pronuncia di annullamento senza rinvio consegue alla sopravvenuta abrogazione dell’art. 323 cod. pen. disposta dall’art. 1, lett. b) della legge 9 agosto 2024, n. 114.
Il Fatto
La Corte di appello di Roma aveva confermato la decisione del Tribunale locale con cui, nei confronti del ricorrente, era stato dichiarato il non doversi procedere per il reato di concorso in abuso d’ufficio, estinto per prescrizione. Avverso la pronuncia di secondo grado l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo violazione degli artt. 129, commi 1 e 2, e 125, comma 3, cod. proc. pen. e manifesta illogicità della motivazione, per avere i giudici di merito omesso di accertare l’evidente insussistenza dell’elemento soggettivo del reato.
Con motivi nuovi l’imputato ha chiesto l’annullamento della sentenza perché il fatto non è previsto dalla legge come reato, a seguito dell’abrogazione dell’art. 323 cod. pen.
La Motivazione della Corte
La Sez. VI ha ritenuto il ricorso fondato per una ragione assorbente, rilevabile d’ufficio: la sopravvenuta abrogazione dell’art. 323 cod. pen. ad opera dell’art. 1, lett. b) della legge 9 agosto 2024, n. 114.
La Corte ha osservato che la fattispecie ascritta all’imputato non costituisce più reato. Il venir meno della norma incriminatrice determina una causa di non punibilità sopravvenuta che opera con efficacia retroattiva.
La pronuncia afferma la prevalenza della declaratoria per abrogazione sulla precedente statuizione di estinzione per prescrizione. La Corte ha chiarito che la formula assolutoria prevale sulla causa estintiva, perché l’abrogazione della norma incriminatrice tocca la stessa configurabilità del fatto come reato, mentre la prescrizione ne presuppone la perdurante sussistenza storica e giuridica.
Ne è conseguito l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato.
Nota della Redazione
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