Abuso del processo e responsabilità aggravata: serve la colpa grave (Cass. civ. Sez. II n. 31601 del 03.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
La responsabilità aggravata di cui all’art. 96, terzo comma, cod. proc. civ., a differenza di quella dei primi due commi, non richiede la domanda di parte né la prova del danno, ma esige pur sempre, sul piano soggettivo, la mala fede o la colpa grave della parte soccombente. Questa sussiste solo in caso di violazione del grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l’infondatezza o l’inammissibilità della propria domanda: non basta la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate. Mala fede e colpa grave devono coinvolgere l’esercizio dell’azione processuale nel suo complesso, così che risulti sanzionabile l’abuso dello strumento processuale in sé, anche a prescindere dal danno e dalla richiesta della controparte. L’istituto ha carattere eccezionale e residuale, in coerenza con i principi dell’art. 24 Cost., e il suo accertamento richiede che il giudice individui la specifica condotta abusiva, non potendosi desumere automaticamente dalla soccombenza.

Il Fatto

Una socia di una cooperativa edilizia aveva prenotato un alloggio, corrispondendo un acconto e ricevendo la consegna dell’immobile. Nel 2017 le veniva comunicata la delibera con cui la cooperativa aveva disposto la sua esclusione da socia e la revoca dell’alloggio, per asserita morosità. La socia impugnava la delibera davanti al Tribunale di Roma, deducendo l’insussistenza della morosità contestata e la presenza di vizi dell’immobile e dell’assenza del certificato di abitabilità da sempre denunciati.

Il Tribunale rigettava la domanda e la Corte d’Appello di Roma respingeva il gravame, condannando l’appellante anche al pagamento, ai sensi dell’art. 96, terzo comma, cod. proc. civ., di una somma per responsabilità aggravata. Contro la sentenza la soccombente proponeva ricorso per cassazione con due motivi.

La Motivazione della Corte

Con il primo motivo la ricorrente censurava la violazione degli artt. 1460 e 2697 cod. civ., sostenendo che l’inadempimento andava imputato alla cooperativa e non a lei, per i vizi dell’immobile e l’assenza dell’abitabilità. Il motivo è infondato. Il giudice, ove sia opposta l’eccezione di inadempimento, deve compiere una valutazione comparativa degli opposti adempimenti, avuto riguardo alla loro proporzionalità rispetto alla funzione economico-sociale del contratto e alla rispettiva incidenza sull’equilibrio sinallagmatico, senza che rilevi il criterio meramente cronologico. Se l’inadempimento opposto non è grave, il rifiuto di adempiere non è in buona fede e non è giustificato ex art. 1460, secondo comma, cod. civ.

Tale valutazione appartiene al giudice di merito ed è incensurabile in sede di legittimità se sorretta da motivazione sufficiente e non contraddittoria. Nella specie i giudici di merito hanno ritenuto prevalente l’inadempimento della socia, risultando la sua impossibilità di rispettare i versamenti dovuti. Quanto all’abitabilità, la sua mancanza non determina automaticamente la risoluzione del contratto: occorre verificare in concreto importanza e gravità dell’omissione rispetto al godimento e alla commerciabilità del bene. La censura, pertanto, pur prospettata come violazione di legge, mirava a ottenere una nuova lettura del compendio probatorio, sottratta al sindacato di legittimità.

È invece fondato il secondo motivo, relativo all’art. 96, terzo comma, cod. proc. civ. La Corte ribadisce che la norma non richiede domanda di parte né prova del danno, ma esige la mala fede o la colpa grave. Non è sufficiente che la parte abbia agito per far valere una pretesa poi rivelatasi infondata, né rileva il mero aggravamento del carico giudiziario. L’istituto conserva carattere eccezionale e residuale, poiché un’interpretazione lata o automaticamente collegata alla sconfitta contrasterebbe con i principi dell’art. 24 Cost. Occorre individuare la specifica condotta abusiva, come l’insistenza colpevole in tesi già reputate manifestamente infondate o errori grossolani nella redazione dell’impugnazione.

Nella specie i giudici di merito si sono limitati a richiamare i presupposti dell’istituto e a sostenere laconicamente che fosse provata la responsabilità dell’appellante, senza argomentare sull’abuso del processo e passando subito al quantum. L’indagine sulla mala fede o colpa grave, pur involgendo un accertamento di fatto sottratto al sindacato di legittimità se non inficiato da errori di diritto o vizi logici, non è stata svolta. Il ricorso è quindi accolto sul secondo motivo, il primo è rigettato, la sentenza è cassata con rinvio alla Corte d’Appello di Roma, in diversa composizione, anche per le spese di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *