Lavoratori dello spettacolo, anzianità contributiva e classificazione in gruppi (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 12592 del 08.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
Quando il rapporto assicurativo sia iniziato prima dell’entrata in vigore del d.lgs. n. 182/97 e sia proseguito sotto il medesimo decreto fino al pensionamento, il periodo antecedente non è da inserire in alcun gruppo tra quelli dell’art. 2, co. 1, d.lgs. n. 182/97 ai fini del giudizio di maggiore anzianità contributiva di cui all’art. 2, co. 4. La classificazione in gruppi opera ex nunc e non ex tunc, lasciando inalterato per il passato il regime previgente delle categorie. Il giudizio di prevalenza opera quindi a far data dall’entrata in vigore del decreto, confrontando l’anzianità maturata sotto il d.m. 10.11.1997 (gruppo B) e quella maturata sotto il d.m. 15.3.2005 (gruppo A). Individuato il gruppo prevalente, la contribuzione versata nel gruppo non prevalente va riproporzionata secondo l’art. 2, co. 3, d.lgs. n. 182/97. Per il periodo anteriore, l’anzianità contributiva si calcola secondo le norme previgenti tempo per tempo.
Il Fatto
La vicenda riguarda un lavoratore dello spettacolo, addetto al settore della produzione, che ha svolto attività dal 1966 al 2012. Egli ha chiesto il pagamento dei ratei di pensione di anzianità calcolati sul suo inquadramento nel gruppo A dei lavoratori dello spettacolo, categoria più favorevole quanto a contributi giornalieri necessari per integrare l’annualità.
La Corte d’appello di Roma aveva confermato la pronuncia di primo grado, ritenendo prevalente l’anzianità maturata nel gruppo A: i contributi versati nei periodi in cui gli ispettori di produzione erano ascritti al gruppo B (dal 1.8.1997 al 22.4.2005) erano infatti inferiori a quelli dei periodi restanti. L’INPS ha proposto ricorso per cassazione, sostenendo che l’attività anteriore all’entrata in vigore del d.lgs. n. 182/97 dovesse essere sussunta nel gruppo B.
La Motivazione della Corte
La Corte respinge l’eccezione di inammissibilità del ricorso per carenza di interesse. L’anzianità contributiva necessaria alla pensione è proprio il tema del ricorso: il raggiungimento dei 35 anni dipende dal numero di contributi giornalieri che, secondo la normativa ritenuta applicabile, occorrono per integrare l’annualità.
Il percorso ricostruisce l’evoluzione normativa. Il d.lgs. n. 708/1947 prevedeva 19 categorie di lavoratori dello spettacolo, tra cui, al n. 5, i direttori, ispettori e segretari di produzione, senza distinzione iniziale. Il d.P.R. n. 1420/71 introdusse la differenziazione tra le categorie dalla n. 1 alla n. 14 e le altre, con diversi numeri di contributi giornalieri per l’annualità (60 contro 180). Il d.lgs. n. 503/92 portò i contributi a 120 per le prime categorie, in luogo dei 260 richiesti per le altre.
Il d.lgs. n. 182/97, all’art. 2, co. 1, ha sostituito alle categorie tre gruppi, demandando a un decreto ministeriale la loro composizione, prevedendo 120 contributi giornalieri per il gruppo A e 260 per il gruppo B. Il d.m. 10.11.1997 inserì gli ispettori di produzione nel gruppo B; il successivo d.m. 15.3.2005 li collocò nel gruppo A. Essendovi stato un passaggio tra gruppi, non si può prescindere dal criterio della maggiore anzianità contributiva fissato dall’art. 2, co. 4.
Il punto centrale è se la classificazione in gruppi possa retroagire al 1966. La Corte esclude questa soluzione: una simile lettura non trova supporto nel d.lgs. n. 182/97 ed è contrastata dall’art. 3, co. 1, che, facendo salva la normativa sul sistema retributivo, lascia intendere che tale sistema continua a essere disciplinato tempo per tempo dalla normativa anteriore. Il giudizio di prevalenza, pertanto, opera a far data dall’entrata in vigore del decreto.
Ne consegue che, per il primo troncone temporale, l’anzianità va calcolata secondo le norme allora vigenti (180 contributi fino al 1971, poi 60, poi 120). Per il secondo troncone, si confronta l’anzianità maturata nei due periodi di vigenza dei decreti ministeriali; individuato il gruppo prevalente, la contribuzione del gruppo non prevalente va riproporzionata con il coefficiente 2,16667. La sentenza è cassata con rinvio alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, anche per le spese.
Nota della Redazione
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