Accertamento sintetico e obbligo di motivazione per più periodi d’imposta (Cass. civ. Sez. V n. 33079 del 18.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di accertamento sintetico ai sensi dell’art. 38, commi 4 e 5, d.P.R. n. 600/1973, l’Ufficio non è tenuto a procedere contestualmente all’accertamento per due o più periodi d’imposta per i quali ritenga incongrua la dichiarazione. Tuttavia l’atto deve contenere, per il determinato anno d’imposta, la pur sommaria indicazione delle ragioni per cui la dichiarazione si ritiene incongrua anche per gli altri periodi, così da legittimare l’accertamento. Il giudice tributario, a fronte della specifica eccezione del contribuente, non deve limitarsi a verificare se l’Ufficio abbia considerato due o più anni consecutivi, ma deve accertare se dall’atto emergano le ragioni dell’incongruità per tali annualità. La parte pienamente vittoriosa nel merito in primo grado, in caso di gravame del soccombente, non ha l’onere di proporre appello incidentale sulle domande o eccezioni non accolte perché assorbite, dovendo solo riproporle espressamente nel giudizio di impugnazione, senza che sia sufficiente un generico richiamo alle eccezioni del precedente grado.

Il Fatto

Con avviso di accertamento l’Agenzia delle Entrate accertava sinteticamente, nei confronti del contribuente, un maggior reddito per l’anno 2008, discostantesi di almeno un quarto da quello dichiarato, ai sensi dell’art. 38, commi 4 e 5, d.P.R. n. 600/1973 e dell’art. 4 del D.M. 10 settembre 1992. L’accertamento si fondava sulla proprietà, nell’anno d’imposta, di un autoveicolo e sull’acquisto, nell’anno successivo, di una nuova autovettura.

Il contribuente impugnava l’atto. La Commissione Tributaria di primo grado accoglieva il ricorso, annullando l’avviso e assorbendo gli altri motivi. Su gravame dell’Ufficio, la Commissione Tributaria di secondo grado accoglieva l’appello, confermando la legittimità dell’accertamento. Il contribuente proponeva quindi ricorso per cassazione su tre motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina congiuntamente i motivi, tutti fondati. Sul primo, si denunciava la violazione dell’art. 38, comma 4, d.P.R. n. 600/1973, per non avere l’Ufficio indicato espressamente il riferimento a più periodi d’imposta.

La Corte ricostruisce la regola applicabile. L’Ufficio non è tenuto a procedere contestualmente per due o più periodi d’imposta; l’atto deve però contenere, per un determinato anno, la pur sommaria indicazione delle ragioni per cui la dichiarazione si ritiene incongrua anche per altri periodi. Il giudice tributario, a fronte della specifica eccezione del contribuente, deve verificare se dall’atto si desumano tali ragioni. Richiama Cass. 5 maggio 2017, n. 10972 e Cass. 5 novembre 2008, n. 26541.

Sul secondo e terzo motivo, connessi, la Corte afferma che la parte pienamente vittoriosa in primo grado, in ipotesi di gravame del soccombente, non ha l’onere di proporre appello incidentale sulle domande o eccezioni non accolte perché superate o assorbite. Deve solo riproporle espressamente in appello, per evitare la presunzione di rinunzia da contegno omissivo. Non è sufficiente, peraltro, un generico richiamo alle eccezioni del precedente grado, siccome inidoneo a manifestare in modo specifico la volontà di riproporre una determinata domanda o eccezione. Richiama Cass. 1° dicembre 2023, n. 33649 e Cass. 17 luglio 2025, n. 19755.

Ne consegue che la Corte territoriale aveva l’obbligo di esaminare le questioni ritenute assorbite in primo grado, indipendentemente dalla proposizione di un appello incidentale. Il ricorso è quindi accolto, la sentenza impugnata è cassata con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado di Bolzano, in diversa composizione, anche per la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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