Actio nullitatis contro ordinanza camerale firmata dal solo presidente (Cass. civ. Sez. I n. 30207 del 16.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’actio nullitatis è esperibile in ogni tempo, anche autonomamente rispetto agli ordinari mezzi di impugnazione, per far valere l’inesistenza giuridica o la nullità radicale di un provvedimento a contenuto decisorio emesso da giudice carente di potere o dal contenuto abnorme. Tuttavia, la questione presuppone la corretta qualificazione dell’atto impugnato. L’ordinanza pronunciata a definizione del giudizio in sede camerale non smarrisce la forma che le è propria: anche quando abbia sostanza decisoria, ne osserva i requisiti e resta legittimamente emessa con la sottoscrizione del solo presidente, ai sensi dell’art. 134 cod. proc. civ. È pertanto manifestamente infondata la doglianza che assume la nullità del provvedimento per mancata sottoscrizione del consigliere relatore.

Il Fatto

Il ricorrente propone actio nullitatis nei confronti delle controparti avverso un’ordinanza della Corte di cassazione emessa in sede camerale. Il vizio dedotto consiste nella mancata sottoscrizione da parte del consigliere relatore, con conseguente asserita nullità assoluta del provvedimento per violazione dell’art. 132 cod. proc. civ., là dove impone che la sentenza del giudice collegiale sia sottoscritta dal presidente e dal giudice estensore.

Una parte resiste con controricorso, un’altra aderisce al controricorso, mentre un ulteriore intimato non spiega difese. Il Presidente formula la proposta di definizione accelerata ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ. La proposta è comunicata alle parti; il ricorrente, con nuova procura speciale, chiede la decisione. Tutte le parti depositano memorie e il Procuratore Generale conclude per il rigetto.

La Motivazione della Corte

Il collegio richiama anzitutto l’orientamento secondo cui l’actio nullitatis può essere esercitata in ogni tempo, anche in via autonoma rispetto ai mezzi di impugnazione, quando si deduca l’inesistenza giuridica o la nullità radicale di un provvedimento decisorio. Il principio è affermato da una serie di precedenti, tra cui Cass. n. 10784/99, Cass. n. 12291/01, Cass. n. 26040/05, Cass. n. 27428/09, Cass. n. 30067/11 e Cass. n. 9865/2014.

La Corte supera però la questione con la ragione più liquida: il ricorso muove da una premessa errata. Il provvedimento impugnato non è una sentenza, ma un’ordinanza pronunciata nel quadro applicativo dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ., la quale, ai sensi dell’art. 134 cod. proc. civ., va firmata dal solo presidente. Il vizio dedotto, dunque, non sussiste in radice.

Il collegio respinge anche le censure accessorie. L’argomento sull’inopportunità di rimettere la decisione alla stessa sezione che ha emesso l’ordinanza contestata è privo di pregio, essendo quella la sezione tabellarmente competente. L’invito a investire la Corte costituzionale è formulato senza motivazione. La contestazione sulla legittimità della proposta cade perché la legittimazione del consigliere delegato discende direttamente dalla legge; l’uso della locuzione “Presidente” nell’incipit della proposta è refuso, privo di inferenza decisoria.

Nel merito, la Corte osserva che l’ordinamento conosce senz’altro l’ordinanza a contenuto decisorio, ma l’atto pronunciato a definizione del giudizio non smarrisce la forma propria: anche a discapito della sostanza, ne osserva comunque i requisiti. È quindi legittimamente emessa con la firma del solo presidente, al netto del dibattito che ne ha accompagnato l’adozione. Il ricorso è dichiarato inammissibile, con condanna alle spese e applicazione dell’art. 96, commi 3 e 4, cod. proc. civ., oltre al raddoppio del contributo unificato ove dovuto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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