IVA di gruppo e autonomia delle società nel controllo automatizzato (Cass. civ. Sez. V n. 15889 del 06.06.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di IVA di gruppo, la disciplina dell’art. 73, comma 3, d.P.R. n. 633 del 1972, nel testo applicabile ratione temporis, non determina la creazione di un soggetto passivo unitario, ma conserva l’autonomia delle singole società, compresa la controllante. Ne consegue che la controllante mantiene una propria individualità e responsabilità, e i versamenti periodici ad essa riferibili vanno tenuti distinti da quelli delle controllate. Il controllo automatizzato ex art. 54 bis d.P.R. n. 633 del 1972 si fonda esclusivamente sui dati dichiarati dal contribuente e non costituisce rettifica della dichiarazione, attenendo alla fase della riscossione; l’obbligo di motivazione della cartella può pertanto essere assolto con il mero richiamo alla dichiarazione, restando irrilevante il principio di capacità contributiva.

Il Fatto

Una società controllante riceveva una cartella di pagamento emessa a seguito di controllo automatizzato, relativa all’iscrizione a ruolo, per l’anno 2001, di somme per IVA, oltre interessi e sanzioni. La società impugnava l’atto davanti alla giustizia tributaria.

Dopo un primo annullamento e un rinvio, la Commissione Tributaria Regionale accoglieva l’appello dell’Amministrazione finanziaria. La contribuente proponeva quindi ricorso per cassazione con cinque motivi, incentrati sulla motivazione della sentenza, sull’omesso esame di fatti decisivi, sull’asserita integrazione tardiva della motivazione dell’atto e sulla qualificazione dell’IVA di gruppo. L’Agenzia resisteva con controricorso.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dal motivo relativo all’art. 73, comma 3, d.P.R. n. 633 del 1972 e lo rigetta. La norma, nella versione applicabile ratione temporis, costituisce un’attuazione restrittiva dell’art. 11 Direttiva n. 2006/112/CE. Mentre la disposizione europea consente di considerare più soggetti come un unico soggetto passivo, tale opzione è stata recepita nel testo unico solo con gli artt. da 70-bis a 70-duodecies, introdotti dall’art. 1, comma 24, legge n. 232/2016.

Nell’ambito della disciplina previgente, ciascuna società mantiene quindi la propria individualità, secondo il principio già affermato da Cass. n. 20708 del 2014. La circostanza che la controllante contabilizzi i saldi in un ammontare unico non esclude la sua autonoma responsabilità. Ne deriva che, nei versamenti eseguiti, vanno tenuti distinti quelli riferibili alle controllate da quelli di pertinenza della controllante.

Quanto al motivo sull’art. 54 bis d.P.R. n. 633 del 1972, la Corte osserva che la liquidazione avviene su base dichiarativa, con procedure automatizzate, e non costituisce rettifica della dichiarazione. Il controllo attiene alla fase della riscossione e non è l’esito di un’attività istruttoria: esso non richiede la ricerca di informazioni ulteriori. La distinzione tra rettificazione e controllo automatizzato è nitida nella giurisprudenza di legittimità richiamata (Cass. n. 25329 del 2014), secondo cui la cartella emessa in sede di controllo cartolare può essere motivata con il mero richiamo alla dichiarazione. Il richiamo alla capacità contributiva è pertanto inconferente.

Il primo motivo, sull’art. 132 cod. proc. civ., è infondato: la motivazione della CTR, pur sintetica, è conforme al “minimo costituzionale” di cui all’art. 111, sesto comma, Cost. (Cass. Sez. U n. 8053 del 2014). Il secondo motivo è inammissibile, poiché la ricorrente deduce valutazioni e non un fatto storico, come richiede l’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. Il terzo motivo è infondato: non essendovi rettificazione, le difese dell’Amministrazione integrano mere deduzioni, ammissibili anche in primo grado.

La Corte rigetta dunque il ricorso e condanna la ricorrente alle spese di legittimità.

Nota della Redazione

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