Nullo l’anatocismo bancario senza uso normativo o convenzione successiva (Cass. civ. Sez. I n. 5483 del 01.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
La clausola di un contratto bancario che prevede la capitalizzazione trimestrale degli interessi dovuti dal cliente è nulla, perché fondata su un uso negoziale e non su un uso normativo, come esige l’art. 1283 cod. civ. Il generico richiamo alle «condizioni e norme per le operazioni ed i servizi di banca» non vale ad attrarre nella sfera del normativamente imposto un uso negoziale. Il divieto di anatocismo opera anche con riferimento al calcolo degli interessi maturati nel corso del rapporto di mutuo bancario, né le disposizioni speciali che disciplinavano il finanziamento consentono di evincere il riconoscimento del diritto alla capitalizzazione. La cessazione della materia del contendere, dichiarata per la conclusione di un accordo transattivo, non produce effetti sul ricorso incidentale tempestivamente proposto.

Il Fatto

Alcuni istituti di credito hanno chiesto la condanna del Ministero dell’Economia e delle Finanze, del Ministero competente in materia agricola e della Federconsorzi, in persona del Commissario Governativo e del Liquidatore Giudiziale, alla restituzione delle somme erogate in mutuo nel 1950 per le importazioni di olii e semi effettuate per conto dello Stato ai sensi della legge n. 1294 del 1957.

Il Tribunale ha respinto le domande per l’inesigibilità del credito. La Corte di appello di Roma, in riforma, ha condannato la Federconsorzi al pagamento di diversi importi in favore delle banche, escludendo però la capitalizzazione degli interessi in ragione del divieto dell’art. 1283 cod. civ. Avverso tale sentenza la procuratrice di una società finanziaria e una banca hanno proposto distinti ricorsi per cassazione, cui hanno resistito le controparti e i Ministeri, che hanno a loro volta spiegato ricorso incidentale.

La Motivazione della Corte

La Corte dispone anzitutto la riunione delle impugnazioni, ex art. 335 cod. proc. civ., in quanto aventi ad oggetto la medesima sentenza. Rileva poi che i Ministeri, con nota del 4 gennaio 2024, hanno chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere, avendo le parti definito il giudizio con accordo transattivo ritualmente eseguito. La conclusione dell’accordo ha fatto venir meno la ragione di contrasto: la cessazione va dichiarata, con conseguente venir meno dell’efficacia della sentenza impugnata per le statuizioni interessate dal ricorso principale.

Tale dichiarazione non produce effetti sul ricorso incidentale della banca, tempestivamente proposto. Nel merito, i primi due motivi del ricorso principale e i primi tre del ricorso incidentale sono esaminati congiuntamente e giudicati infondati. Le ricorrenti sostengono la non operatività del divieto di anatocismo per l’esistenza di una consuetudine vincolante, di una previsione convenzionale o della portata derogatoria della normativa speciale.

La Corte ribadisce che la clausola di capitalizzazione trimestrale è nulla perché basata su un uso negoziale e non su un uso normativo, come richiede l’art. 1283 cod. civ., salve le ipotesi della domanda giudiziale e della convenzione successiva alla scadenza. Il generico richiamo alle condizioni di banca non attrarre nella sfera del normativamente imposto un uso negoziale. Il divieto trova applicazione anche nel mutuo bancario. Quanto alla convenzione posteriore, l’accertamento del giudice di merito non risulta specificamente aggredito, prospettando le ricorrenti solo una diversa valutazione dei fatti storici. Né le disposizioni speciali consentono di evincere il diritto alla capitalizzazione.

La contestazione sul tasso del 7,5% in luogo del 7 e 7/8% è respinta, essendo la liquidazione avvenuta nel rispetto dei parametri convenzionali accertati dal giudice di merito. L’omessa pronuncia non è configurabile, non indicando le ricorrenti i motivi di appello non esaminati, e i riferimenti a precedenti su diversa responsabilità non integrano vizi di apparenza della motivazione. La Corte dichiara quindi la cessazione della materia del contendere sul ricorso principale, respinge i ricorsi incidentali e principali residui, compensa le spese tra le parti interessate dalla cessazione e condanna le ricorrenti soccombenti alla rifusione, escludendo il raddoppio del contributo unificato per la ricorrente principale.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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