Sopravvenuta carenza di interesse ad agire nel giudizio tributario (Cass. civ. Sez. V n. 22319 del 07.08.2024)

Principi di diritto (Massima)
L’interesse ad agire, e quindi quello ad impugnare, deve sussistere non solo al momento in cui è proposta l’azione o l’impugnazione, ma anche al momento della decisione, poiché è in relazione a quest’ultimo, e alla domanda originariamente formulata, che l’interesse va valutato. La sopravvenuta carenza di interesse non fa venir meno l’atto impugnato né la sua eventuale illegittimità, ma determina la cessazione dell’interesse processuale del soggetto all’annullamento. Tale carenza non attiene all’oggetto del giudizio, ma opera come presupposto processuale. Ne consegue che, mentre la cessazione della materia del contendere impedisce il passaggio al merito, la carenza sopravenuta d’interesse elimina il merito stesso, con declaratoria di inammissibilità del ricorso.

Il Fatto

La società contribuente aveva impugnato il provvedimento con cui l’Amministrazione finanziaria aveva disposto la sospensione del rimborso del credito IVA relativo all’anno 2018, per un importo di euro 864.283,79. La Commissione tributaria di primo grado di Bolzano, con sentenza n. 49/2021, aveva accolto il ricorso. La Corte di Giustizia tributaria di secondo grado di Bolzano, adita dall’Ufficio, aveva rigettato il gravame, ritenendo che, in presenza della prestazione di garanzia di cui all’art. 38 bis del d.P.R. n. 633 del 1972, l’Ufficio non potesse sospendere l’erogazione del credito d’imposta.

L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, deducendo la violazione degli artt. 38 bis del d.P.R. n. 633 del 1972, 23 del d.lgs. n. 472 del 1997 e 69, comma 6, del R.D. n. 2440 del 1923, nonché degli artt. 29, comma 1, lett. a), del d.l. n. 78 del 2010, convertito dalla legge n. 122 del 2010, e 68 del d.lgs. n. 546 del 1992. La società ha resistito con controricorso.

La Motivazione della Corte

La Corte ha preliminarmente ricostruito il fondamento del provvedimento di sospensione, rilevando che esso si basava sui carichi pendenti relativi agli avvisi di accertamento per gli anni d’imposta 2007 e 2008, e non su quelli relativi agli anni 2008 e 2009 indicati dall’Agenzia nel ricorso. Ha poi precisato che il ricorso per cassazione proposto dalla società avverso la sentenza della Commissione tributaria di secondo grado, riguardante i carichi pendenti relativi agli avvisi di accertamento per gli anni 2007 e 2008, è stato dichiarato inammissibile con ordinanza n. 22753 del 20 luglio 2022, con conseguente conferma della legittimità degli avvisi impugnati.

Su queste premesse la Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse ad agire. Ha richiamato il principio secondo cui l’interesse deve sussistere non solo al momento della proposizione dell’azione, ma anche al momento della decisione (Cass., 2 aprile 2021, n. 9201). Ha inoltre distinto la carenza sopravvenuta di interesse dalla cessazione della materia del contendere: la prima attiene a un presupposto processuale e all’interesse ad agire di cui all’art. 100 cod. proc. civ., non al merito (Cass., 16 febbraio 2022, n. 5098). Nella specie, l’art. 23 del d.lgs. n. 472 del 1997 consente la sospensione del rimborso in presenza di un atto di contestazione ancorché non definitivo; quando la contestazione diviene definitiva, l’Ufficio deve disporre gli atti consequenziali per la riscossione delle imposte dovute.

Poiché il contenzioso relativo alle pendenze fiscali che avevano giustificato la sospensione è stato definito con la conferma della legittimità degli avvisi di accertamento, è venuto meno l’interesse dell’Agenzia a coltivare il giudizio di legittimità. La lite fiscale è stata pertanto definita con declaratoria di inammissibilità, con integrale compensazione delle spese processuali tra le parti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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