Appello improcedibile per mancata comparizione dell’appellante a due udienze (Corte dei Conti Sez. I App. n. 16 del 29.01.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di appello dinanzi alla Corte dei conti, la mancata comparizione dell’appellante all’udienza di discussione impone al collegio di rinviare la causa a una successiva udienza, della quale la segreteria dà comunicazione all’appellante. Se anche alla nuova udienza l’appellante non compare, l’appello è improcedibile, e la declaratoria è pronunciata anche d’ufficio. Il duplice difetto di comparizione, dopo regolare comunicazione del rinvio, integra la fattispecie processuale prevista dall’art. 196 c.g.c., con assorbimento di ogni questione di merito.

Il Fatto

Un soggetto, già appartenente all’Aeronautica Militare e in pensione, aveva chiesto il ricalcolo del trattamento pensionistico mediante applicazione dell’art. 54 del d.P.R. n. 1092/1973, per ottenere il computo della quota retributiva della pensione liquidata con il sistema misto tenendo conto dell’effettivo numero di anni maturati al 31 dicembre 1995, con aliquota del 2,44% per anno utile.

Il ricorso era stato rigettato dalla Sezione giurisdizionale per la Regione Puglia con la sentenza n. 392/2021. L’appellante ha impugnato la decisione invocando la pronuncia delle Sezioni Riunite in sede giurisdizionale n. 12/2021. L’Istituto previdenziale appellato non si è costituito.

La Motivazione della Corte

Il collegio non ha esaminato i motivi di merito, perché ha rilevato preliminarmente una ragione di ordine processuale. All’udienza del 21 settembre 2023 il difensore dell’appellante non era comparso e il Presidente aveva pronunciato ordinanza a verbale, disponendo il rinvio ai sensi dell’art. 196 c.g.c. all’udienza del 18 gennaio 2024.

Tale ordinanza risulta ritualmente comunicata dalla segreteria al difensore a mezzo posta elettronica certificata. Anche all’udienza del 18 gennaio 2024, però, il difensore dell’appellante non è comparso. Si è così verificata per la seconda volta la mancata comparizione dopo il rinvio.

La Corte ha richiamato il testo dell’art. 196 c.g.c., secondo cui se l’appellante non compare all’udienza di discussione il collegio rinvia la causa a una successiva udienza, della quale la segreteria dà comunicazione all’appellante, e se anche alla nuova udienza l’appellante non compare l’appello è dichiarato improcedibile anche d’ufficio.

Accertata la doppia assenza, il collegio ha dichiarato l’atto di impugnazione improcedibile ai sensi della norma richiamata, restando assorbita ogni altra questione. Nulla è stato disposto per le spese di giudizio, in ragione della conclusione in rito.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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