Inammissibile il parere sul conguaglio prezzi negli appalti pubblici (Corte dei Conti Sez. contr. Piemonte n. 11 del 09.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
La funzione consultiva della Corte dei conti, ai sensi dell’art. 7, comma 8, legge n. 131/2003, è circoscritta alla sola materia della contabilità pubblica. Non è ammissibile la richiesta di parere che riguardi l’interpretazione di norme destinate a regolare la fase di esecuzione di un contratto pubblico e i rapporti tra stazione appaltante e impresa, in quanto estranea a tale materia. È inoltre inammissibile, sotto il profilo oggettivo, il quesito su comportamenti amministrativi suscettibili di valutazione da parte di altri organi giudiziari, per evitare che il parere interferisca con la funzione giurisdizionale. Il parere della Corte non può fornire soluzioni concrete a casi specifici, pena una indebita compartecipazione all’amministrazione attiva.
Il Fatto
La Città Metropolitana di Torino, con nota del sindaco metropolitano trasmessa tramite il Consiglio delle Autonomie Locali del Piemonte, ha formulato richiesta di parere in materia di contabilità pubblica. L’ente ha ricordato la disciplina speciale di adeguamento dei prezzi per i lavori pubblici introdotta dall’art. 26 del D.L. n. 50/2022, più volte estesa, e ha rappresentato che, dal confronto tra gli stati di avanzamento emessi con il prezzario di gara e quelli emessi con il prezzario regionale 2023, risulterebbe un conguaglio in diminuzione.
L’ente ha quindi chiesto se, a seguito di istruttoria, sia possibile riconoscere agli operatori economici conguagli in diminuzione, in coerenza con il principio di equilibrio contrattuale e di revisione prezzi, e se le stazioni appaltanti possano pagare il minor prezzo tra quello posto a base di gara e quello oggetto di comprova.
La Motivazione della Corte
La Sezione esamina anzitutto l’ammissibilità sotto il profilo soggettivo. La legittimazione esterna spetta, ai sensi dell’art. 7, comma 8, legge n. 131/2003, alle Regioni e, tramite il Consiglio delle Autonomie Locali, a Comuni, Province e Città metropolitane. Quanto alla legittimazione interna, il sindaco è l’organo istituzionalmente legittimato a richiedere il parere quale rappresentante legale dell’ente. Sotto questo profilo l’istanza è ammissibile.
La richiesta presenta invece profili di inammissibilità oggettiva. La Sezione delle Autonomie ha chiarito che il parere può essere reso solo su questioni di carattere generale, considerabili in astratto, restando esclusa ogni valutazione su atti o casi specifici, che determinerebbe una indebita compartecipazione all’amministrazione attiva. Nella specie l’attività gestionale si limiterebbe ad applicare al caso concreto la soluzione del parere richiesto.
In secondo luogo, la funzione consultiva è limitata alla contabilità pubblica. Tale nozione non può ridursi alla tenuta delle scritture contabili né estendersi a qualsiasi attività con riflessi finanziari o patrimoniali, pena la trasformazione delle Sezioni regionali in organi di consulenza generale. Il quesito verte sull’applicazione dell’art. 26 del D.L. n. 50/2022, disciplina emergenziale derogatoria rispetto all’art. 106 del d.lgs. n. 50/2016, e attiene alla fase di esecuzione di un contratto pubblico, non a specifici obiettivi di contenimento della spesa.
La Sezione richiama un precedente specifico, in cui si è affermato che la richiesta di chiarimenti su norme destinate a regolare i rapporti tra amministrazione e impresa appaltatrice è estranea alla materia contabile. Sottolinea poi che l’applicazione dell’art. 26 del D.L. n. 50/2022 è già stata oggetto di pronunce del Giudice amministrativo, circostanza che costituisce indicatore sintomatico dell’estraneità della questione alla contabilità pubblica.
Infine, la funzione consultiva non può espletarsi su quesiti suscettibili di valutazione della Procura della Corte o di altri organi giurisdizionali, per evitare che il parere prefiguri soluzioni non conciliabili con successive pronunce. La materia ben potrebbe essere oggetto di giudizio in sede contenziosa, e il parere costituirebbe elemento funzionale a tesi di parte. Per tali ragioni la richiesta è dichiarata inammissibile.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.