Appello pensionistico limitato ai soli motivi di diritto: questioni medico-legali di fatto (Corte dei Conti Sez. II App. n. 107 del 06.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
In materia di pensioni privilegiate, l’appello davanti alla Corte dei conti è esperibile, ai sensi dell’art. 170, comma 1, c.g.c., per i soli motivi di diritto. Le questioni relative alla dipendenza di infermità, lesioni o morte da causa di servizio e quelle relative alla classifica o aggravamento delle stesse sono qualificate dal legislatore come questioni di fatto, deducibili in appello solo ove la sentenza impugnata manchi in modo assoluto di motivazione o abbia motivazione meramente apparente. Il vizio di difetto di motivazione su tali questioni non integra, di per sé, un motivo di diritto e non consente una rivalutazione del merito medico-legale.
Il Fatto
Il ricorrente, ex dipendente di un’azienda ospedaliera, collocato in quiescenza il 30 giugno 2006, ha chiesto il riconoscimento della pensione privilegiata ordinaria per una patologia epatica asseritamente dipendente da causa di servizio. Il nesso causale era già stato riconosciuto in sede amministrativa, mentre contestato restava il requisito dell’inabilità al momento del collocamento in quiescenza.
Il giudice monocratico della Sezione giurisdizionale per la Campania, all’esito di attività istruttoria e del parere del Collegio medico legale presso il Ministero della Difesa, aveva respinto il ricorso. L’interessato ha proposto appello censurando la motivazione della sentenza per omissione, insufficienza e apparente carenza, oltre che per l’inattendibilità del parere del consulente d’ufficio. L’INPS ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del gravame per genericità delle censure.
La Motivazione della Corte
La Sezione d’appello muove dall’art. 170, comma 1, c.g.c., che riproduce il disposto dell’art. 1, comma 5, d.l. n. 453/1993, convertito dalla legge n. 19/1994. La norma limita l’appello in materia pensionistica ai soli motivi di diritto, escludendo le questioni di fatto espressamente individuate nella dipendenza di infermità da causa di servizio e nella classifica o aggravamento delle infermità.
Il Collegio richiama l’orientamento delle Sezioni riunite n. 10/QM/2000, che ha distinto tra motivi di diritto e motivi di fatto. I primi investono la portata dispositiva di una norma o il suo ambito applicativo a fattispecie astratte e comprendono i vizi che comportino nullità della sentenza o del processo. Il difetto di motivazione su questioni di fatto, invece, è deducibile in appello solo ove la sentenza manchi in modo assoluto di motivazione o abbia motivazione apparente. A tale indirizzo la Sezione dichiara di conformarsi, richiamando le proprie recenti pronunce.
Passando al caso concreto, l’appellante censura la sentenza per non aver valutato gli atti di causa e per aver dato prevalenza al parere del consulente tecnico d’ufficio rispetto agli elementi addotti a sostegno della domanda. La Sezione osserva che l’inabilità e la sua incidenza al momento del collocamento in quiescenza appartengono alle questioni di fatto riservate all’accertamento del giudice di merito.
La motivazione della sentenza impugnata, prosegue la Corte, non presenta i connotati dell’assoluta carenza o dell’apparenza. Il primo giudice ha indicato la normativa di riferimento, ha delimitato la causa petendi al solo requisito dell’inabilità, ha riportato e spiegato il parere medico-legale e ha esposto le ragioni per le quali ha ritenuto la patologia ascrivibile alla Tabella B nella misura massima, escludendo l’assimilabilità ad altre voci tabellari invocate dalla difesa. Ha inoltre chiarito che il requisito inabilitante era stato valutato con riferimento alle mansioni della qualifica di appartenenza, secondo la consolidata giurisprudenza contabile.
Ne deriva che la censura, mirando a una rivalutazione del merito medico-legale e non prospettando un autonomo motivo di diritto, è inammissibile. L’appello è pertanto respinto e la sentenza confermata, con condanna dell’appellante alle spese di difesa di controparte, liquidate in euro 1.500,00 ex art. 31 c.g.c..
Nota della Redazione
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