Nessun obbligo di rendiconto per beni non soggetti a custodia (Corte dei Conti Sez. giur. Piemonte n. 175 del 26.11.2024)

Principi di diritto (Massima)
Non è configurabile, in capo al consegnatario di beni dell’ente locale, un obbligo di resa del conto giudiziale quando la gestione non riguardi beni mobili o materie per i quali sussista il debito di custodia di cui agli artt. 29 e ss. del Regolamento di contabilità generale (R.D. n. 827/1924, applicabile agli enti locali ex art. 93 TUEL). La qualificazione del prospetto come conto del consegnatario, secondo il Modello 24 allegato al D.P.R. n. 194/1996, non è di per sé sufficiente a fondare l’obbligo di rendicontazione. Ne deriva l’improcedibilità del giudizio di conto, con restituzione degli atti all’ente locale interessato.

Il Fatto

La vicenda riguarda il giudizio di conto iscritto sul conto giudiziale di un agente contabile, consegnatario di beni di un Comune, per l’esercizio finanziario 2022. Il conto, depositato nel giugno 2024, era stato qualificato come conto del consegnatario e redatto secondo lo schema che ricalca il Modello 24 allegato al D.P.R. n. 194/1996.

La Procura regionale ha concluso per la dichiarazione di improcedibilità del conto. La questione sottoposta alla Sezione riguarda quindi la configurabilità stessa dell’obbligo di resa del conto giudiziale in capo al consegnatario, con la conseguente verifica della procedibilità del giudizio.

La Motivazione della Corte

La Sezione muove dalla struttura del conto in esame. Il prospetto ricalca il modello contabile previsto per il conto della gestione del consegnatario di beni delle province, dei comuni, delle comunità montane, delle unioni di comuni e delle città metropolitane. La qualificazione formale del documento, tuttavia, non è decisiva: occorre verificare se la gestione rappresentata integri effettivamente i presupposti dell’obbligo di rendicontazione.

Il Collegio rileva che la gestione oggetto del conto non riguarda beni mobili o materie per i quali l’agente contabile abbia il debito di custodia, di cui agli artt. 29 e ss. del Regolamento di contabilità generale (R.D. n. 827/1924, applicabile agli enti locali ex art. 93 TUEL). Manca dunque il presupposto sostanziale che fonda l’obbligo di resa del conto giudiziale.

Su questo punto la Sezione richiama la pacifica giurisprudenza contabile, citando, tra le altre, una propria pronuncia (Sez. Piemonte n. 217/2018) e decisioni di altre Sezioni regionali (Sez. Abruzzo nn. 89 e 102/2015, Sez. Toscana nn. 60 e 61/2016, Sez. Friuli-Venezia Giulia n. 17/2014, Sez. Calabria n. 323/2013). Il principio consolidato è che, con riguardo ai beni suddetti, non è configurabile un obbligo di resa del conto giudiziale.

La conclusione della Procura regionale risulta pertanto conforme a tale orientamento. Ne deriva l’improcedibilità del giudizio, con restituzione degli atti all’ente locale interessato. Nulla è disposto per le spese, stante la pronuncia in rito.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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