Arretrati pensionistici e prescrizione nel giudicato civile (Corte dei Conti Sez. giur. Sardegna n. 89 del 19.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
In materia di arretrati pensionistici conseguenti a illegittimo collocamento a riposo accertato dal giudice del lavoro, il diritto alla loro liquidazione sorge soltanto a seguito dell’accertamento giurisdizionale definitivo del diritto alla permanenza in servizio e della connessa quantificazione del trattamento. Prima di tale momento non è configurabile alcun diritto azionabile e, quindi, non decorre il termine di prescrizione. Il riconoscimento degli arretrati limitato al quinquennio antecedente alla riliquidazione è pertanto illegittimo, dovendo la liquidazione coprire l’intero periodo di spettanza. La circostanza che la contribuzione postuma sia stata versata mediante l’istituto della rendita vitalizia non incide sul diritto del pensionato agli arretrati, poiché rileva il diritto alla pensione, non la forma tecnica del versamento.

Il Fatto

Il ricorrente, giornalista professionista alle dipendenze del Consiglio Regionale della Sardegna, era stato collocato in quiescenza al compimento dei 65 anni, prima di maturare i 35 anni di anzianità contributiva, con decreto regionale del 2006. Il Giudice del Lavoro di Cagliari, con sentenza n. 1636/2016, aveva dichiarato illegittima la risoluzione del rapporto, riconoscendo il diritto alla permanenza in servizio fino al compimento dei 67 anni, con condanna dell’amministrazione alla ricostruzione della carriera anche ai fini pensionistici. La Corte d’Appello di Cagliari, con sentenza n. 303/2018, aveva confermato la decisione, che era passata in giudicato.

Il Consiglio Regionale versava all’allora INPGI, in forma di rendita vitalizia, la somma corrispondente ai contributi omessi per il biennio. L’ente ricalcolava la pensione e la adeguava dal settembre 2021, corrispondendo però gli arretrati solo per il periodo agosto 2016 – agosto 2021 ed omettendo quelli relativi al periodo marzo 2008 – luglio 2016. Il ricorrente, dopo la successione dell’INPS nei rapporti giuridici dell’INPGI, agiva pertanto chiedendo la condanna dell’ente al pagamento dell’intero ammontare.

La Motivazione della Corte

In via preliminare il Giudice Unico ha affermato la sussistenza della giurisdizione della Corte dei conti. Determinante è la circostanza che il ricorrente era inquadrato nei ruoli del personale della Regione Autonoma della Sardegna e che la relativa contribuzione era versata con fondi pubblici dall’amministrazione regionale. La successione dell’INPS nei rapporti giuridici attivi e passivi dell’INPGI, prevista dall’art. 1, comma 103, legge n. 234/2021, non sposta il radicamento della giurisdizione contabile.

Nel merito, il ricorso è stato ritenuto fondato. La documentazione acquisita, non contestata dall’ente previdenziale, dimostra che a seguito del definitivo pronunciamento della Corte d’Appello sia il Consiglio Regionale sia l’INPGI avevano dovuto rielaborare le spettanze lavorative e previdenziali, computando l’ulteriore contribuzione versata dalla Regione. Gli arretrati risultavano accreditati solo sino al 2016, mentre il periodo precedente non era stato oggetto di liquidazione.

L’eccezione di prescrizione formulata dall’INPS è stata respinta. Il Giudice Unico ha osservato che il pensionato avrebbe potuto domandare gli arretrati soltanto dopo l’accertamento definitivo sulla spettanza del diritto alla permanenza in servizio e sulla conseguente quantificazione del più favorevole trattamento. Il diritto al pagamento è stato riconosciuto, quale logica conseguenza del giudicato civile, soltanto nel 2021. Prima della riliquidazione determinata dalla pronuncia del Giudice del Lavoro non sussisteva un diritto concretamente azionabile e, dunque, non poteva decorrere alcun termine prescrizionale.

Quanto alla contestazione dell’INPS circa l’insuscettibilità dell’aumento del trattamento previdenziale a formare oggetto di arretrati, per essere stata la contribuzione postuma inquadrata come rendita vitalizia, il Giudice Unico ha preso atto che, aldilà dell’istituto utilizzato, i versamenti regionali hanno riguardato il diritto a pensione del ricorrente. In presenza di un arretrato, questo doveva essere liquidato, come invero disposto per il periodo 2016-2021. Il ricorso è stato pertanto accolto, con compensazione delle spese in ragione della complessità della vicenda e della peculiare posizione dell’INPS, subentrato solo dal 2021.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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