Nessun obbligo del dipendente di comunicare l’assoluzione che fa cessare la sospensione (Corte dei Conti Sez. I App. n. 67 del 08.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
In materia di sospensione cautelare obbligatoria dal servizio del dipendente pubblico sottoposto a procedimento penale, l’art. 154 ter disp. att. cod. proc. pen. pone l’obbligo di comunicare all’amministrazione di appartenenza il dispositivo della sentenza penale esclusivamente a carico della cancelleria del giudice. Non è configurabile in capo al dipendente un obbligo, praeter legem, di comunicare la sentenza di assoluzione che ha fatto venir meno il presupposto della sospensione, poiché gli obblighi di correttezza e buona fede di cui agli artt. 1175 e 1375 cod. civ. non possono essere pretesi quando comportino un apprezzabile sacrificio a carico dell’obbligato. Spetta all’amministrazione, con atto unilaterale ricognitivo del venir meno della causa di sospensione, previo formale invito, disporre la riammissione in servizio. La retribuzione percepita in costanza di sospensione non integra, perciò, danno erariale risarcibile.
Il Fatto
La vicenda riguarda un’agente di polizia municipale, sospesa in via obbligatoria dal servizio dopo la condanna in primo grado per peculato e molestie. La sentenza d’appello penale, poi divenuta definitiva, assolse la dipendente dal peculato ma confermò la condanna per le molestie. L’amministrazione la reintegrò solo dopo circa due anni dal giudicato, riaprendo il procedimento disciplinare sospeso e irrogando prima una sospensione di un mese e poi il licenziamento disciplinare.
La Procura regionale convenne la dipendente davanti alla Corte dei conti per il danno erariale correlato alla retribuzione percepita, nella misura del 50%, senza prestazione. Il giudice di primo grado l’aveva condannata al risarcimento di una parte dell’importo, ritenendo dolosa l’omessa informazione all’ente. La dipendente ha proposto appello.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha anzitutto respinto l’eccezione di inammissibilità dell’appello per genericità dei motivi, avanzata dalla Procura generale ai sensi dell’art. 190 c.g.c. La specificità dei motivi non va intesa formalisticamente: essi devono delimitare il quantum appellatum e svolgere funzione argomentativa, confutando il fondamento logico-giuridico della decisione. L’atto indicava le statuizioni censurate e ne offriva una critica ragionata.
Nel merito, la Corte ha ricostruito il quadro normativo. L’unica norma che prevede un obbligo comunicativo puntuale è l’art. 154 ter disp. att. cod. proc. pen., che lo pone a carico della cancelleria del giudice penale e riguarda tutte le sentenze, non solo quelle di condanna. La contrattazione collettiva di comparto impone al dipendente di comunicare i provvedimenti di rinvio a giudizio, non le sentenze di assoluzione.
Il Collegio non ha disconosciuto la concorrente sussistenza di obblighi di diligenza e buona fede, che nel settore pubblico si radicano nell’art. 54 Cost. e nel codice di comportamento dei dipendenti pubblici. Tuttavia, l’impegno solidaristico trova il proprio limite nell’interesse proprio del soggetto e non può essere preteso quando comporti un apprezzabile sacrificio a suo carico.
Nel caso concreto, la comunicazione avrebbe comportato effetti negativi per la dipendente, data la confermata condanna per molestie: la riattivazione del procedimento disciplinare e la prevedibile sanzione. La situazione di peculiare soggezione della lavoratrice al potere datoriale escludeva la configurabilità dell’obbligo. La Corte ha richiamato la sentenza della Corte di cassazione n. 5813/2022, secondo cui gli atti di riammissione e l’invito a riprendere servizio sono doverosi e officiosi dell’amministrazione.
L’appello è stato quindi accolto e la sentenza di prime cure annullata. Le spese di difesa del grado sono state liquidate in favore della dipendente e poste a carico dell’amministrazione di appartenenza.
Nota della Redazione
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