Azione di arricchimento senza causa improponibile se esperibile la tutela risarcitoria da (Cass. civ. Sez. III n. 21346 del 25.07.2025)

riferimenti a Sezioni Unite n. 33954 del 05/12/2023 e Sezioni Unite n. 6459 del 06/03/2020, entrambi citati nel testo del provvedimento.
CONTENUTO:

Principi di diritto (Massima)
L’azione di ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c. è improponibile, per difetto del requisito di sussidiarietà, quando il danneggiato disponga di altra azione risarcitoria. La declaratoria di nullità del pactum fiduciae per difetto di forma scritta ad substantiam investe la sola efficacia traslativa dell’accordo, non quella obbligatoria. Il patto fiduciario, spiegando effetti meramente obbligatori, non richiede la forma scritta e può essere concluso verbalmente. Ne consegue che resta esperibile la tutela risarcitoria da violazione degli accordi pattizi, con conseguente esclusione dell’azione di arricchimento senza causa.

Il Fatto

Il ricorrente aveva agito in giudizio per ottenere il riconoscimento della comproprietà su taluni immobili, asseritamente acquistati con fondi comuni nell’ambito di un rapporto associativo tra fratelli avviato sin dal 1973. Per i beni già alienati chiedeva il pagamento dell’equivalente valore a titolo risarcitorio; in via subordinata, proponeva domanda di indennizzo ex art. 2041 c.c.

Un primo giudizio, definito con sentenza del 2003 e passato in giudicato a seguito di pronuncia della Cassazione del 2013, aveva dichiarato la nullità della scrittura del 1993 per difetto dei requisiti di forma scritta richiesti ad substantiam per il trasferimento di diritti reali immobiliari. La domanda principale del presente giudizio era stata rigettata; la domanda subordinata di arricchimento era stata respinta. La Corte d’appello confermava. Il ricorrente impugnava con sei motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte, esaminati congiuntamente il primo, secondo, terzo, quarto e sesto motivo perché tutti relativi alla pretesa proponibilità dell’azione ex art. 2041 c.c., ne ha escluso l’accoglimento. Ha ribadito gli elementi costitutivi della fattispecie: l’arricchimento, l’impoverimento, il nesso di correlazione, l’assenza di giusta causa e la mancanza di qualsiasi altra azione in favore dell’impoverito.

Quanto a quest’ultimo requisito, la valutazione di residualità va condotta secondo il principio delle Sezioni Unite n. 33954 del 05/12/2023: la domanda di ingiustificato arricchimento è proponibile ove l’altra azione si riveli carente ab origine del titolo giustificativo, restando viceversa preclusa se quest’ultima sia rigettata per prescrizione, decadenza, carenza di prova del pregiudizio o nullità derivante da illiceità del titolo per contrasto con norme imperative o con l’ordine pubblico. Nel caso concreto lo scrutinio ha dato esito negativo.

La doglianza del ricorrente non coglie nel segno. La Corte d’appello ha dichiarato l’accordo nullo quanto alla natura traslativa, ma non quanto a quella obbligatoria. Il giudicato ha escluso la sola efficacia reale, lasciando impregiudicato l’esperimento di un’azione risarcitoria da violazione degli accordi pattizi.

Sul punto la Corte ha richiamato l’orientamento delle Sezioni Unite n. 6459 del 06/03/2020: il patto fiduciario, spiegando effetti meramente obbligatori, non necessita della forma scritta e può essere concluso verbalmente, valorizzandosi l’esigenza di riservatezza. È stata ricusata la tesi che, invocando l’art. 1351 c.c., affermava la necessità della forma per relationem: la norma è eccezionale e non è applicabile analogicamente.

La riconosciuta possibilità di attivare la tutela risarcitoria esclude quindi la proponibilità dell’azione di indebito arricchimento per difetto di sussidiarietà, ai sensi degli artt. 2041 e 2042 c.c. Le censure sul giudicato risultano infondate. Il quinto motivo è rimasto assorbito. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *