La motivazione perplessa sulla compensazione post-ritardo (Cass. civ. Sez. 3 n. 9002 del 09.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’esimente delle circostanze eccezionali di cui all’art. 5, paragrafo 3, del regolamento CE n. 261/2004, richiede la sussistenza di due condizioni cumulative: l’evento non deve essere inerente al normale esercizio dell’attività del vettore ed il vettore deve dimostrare di aver adottato tutte le misure idonee a contenere il danno, non essendo sufficiente l’evidenza del fatto eccezionale. Incombe sul vettore aereo il doppio onere probatorio di dimostrare la causa del ritardo e l’effettiva adozione delle misure del caso. È viziata la motivazione che, basandosi su presunzioni prive di riscontri, non chiarisca le ragioni per cui la circostanza eccezionale abbia determinato il ritardo prolungato.
Il Fatto
Il passeggero di un volo Cracovia-Bergamo, partito con oltre tre ore di ritardo, agiva in giudizio contro la compagnia aerea per ottenere la compensazione pecuniaria prevista dall’art. 7 del regolamento CE n. 261/2004. Il Giudice di pace rigettava la domanda, rilevando la presenza di nebbia, e la decisione veniva confermata dal Tribunale di Bergamo, che qualificava le condizioni meteorologiche come circostanza eccezionale. Avverso tale pronuncia il passeggero ricorre per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Cassazione ha ripercorso la giurisprudenza della Corte di Giustizia in materia di circostanze eccezionali, chiarendo che la presunzione di responsabilità del vettore può essere superata solo con la prova liberatoria del caso fortuito o della forza maggiore. Il vettore deve dimostrare la sussistenza delle circostanze eccezionali ed il nesso causale con il ritardo, nonché l’adozione di tutte le misure adeguate alla situazione.
L’accoglimento del ricorso si fonda però sull’assorbente terzo motivo, relativo alla motivazione perplessa. La Corte ha ritenuto che il Tribunale non avesse adeguatamente spiegato perché, cessata la nebbia intorno alle ore 9,30, questa avesse ancora ripercussioni sui voli del primo pomeriggio. La presunzione di ritardi a cascata non era supportata da riscontri precisi e concordanti.
Il giudice di merito, inoltre, non aveva indicato quali misure concrete fossero state adottate dalla compagnia per dimostrare lo sforzo massimo esigibile. La sentenza impugnata appariva quindi priva di un iter logico comprensibile. La Cassazione ha cassato la sentenza con rinvio al Tribunale di Bergamo, in diversa composizione, assorbiti i primi due motivi.
Nota della Redazione
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