Nessun arrotondamento dell’anzianità contributiva per il sistema retributivo (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 532 del 21.11.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il requisito dell’anzianità contributiva di almeno diciotto anni al 31 dicembre 1995, previsto dall’art. 1, comma 13, legge n. 335/1995, va accertato sul dato effettivo e reale, senza applicare i meccanismi di arrotondamento delle frazioni. I meccanismi di arrotondamento previsti dall’art. 3, legge n. 274/1991 e dall’art. 59, comma 1, lett. b), legge n. 449/1997 assolvono a una funzione diversa, fissando i termini di accessibilità al trattamento di quiescenza, e non integrano la disposizione transitoria che regola l’ultrattività del sistema retributivo. L’estensione analogica degli arrotondamenti alla norma transitoria ne comporterebbe l’applicazione oltre i casi e i tempi considerati.

Il Fatto

Il ricorrente, militare dell’Esercito italiano in quiescenza dal 2017 per invalidità sopravvenuta, è titolare di un trattamento pensionistico liquidato con il sistema misto. Dopo un’istanza rimasta inevasa, ha agito in giudizio davanti alla Corte dei conti per ottenere la riliquidazione della pensione secondo i criteri dell’art. 54 d.P.R. n. 1092/1973, con applicazione del coefficiente del 2,44%, e per la riliquidazione con il sistema retributivo, mediante arrotondamento dell’anzianità contributiva.

L’INPS, costituendosi, ha evidenziato di aver già applicato l’art. 54 d.P.R. n. 1092/1973 con il coefficiente del 2,44% per ogni anno utile, liquidando gli arretrati nei limiti della prescrizione quinquennale decorrente dalla domanda giudiziale. Ha inoltre contestato la seconda domanda, osservando che al 31 dicembre 1995 il ricorrente non possedeva i requisiti per l’accesso alla pensione di anzianità e che non è consentito alcun arrotondamento delle frazioni di mese.

La Motivazione della Corte

Sulla prima domanda il giudice rileva che la questione è stata definitivamente risolta dal superamento del contrasto giurisprudenziale ad opera delle Sezioni Riunite della Corte dei conti, con le sentenze n. 1/2021/QM/PRES-SEZ e n. 12/2021/QM/PRES-SEZ. Da allora l’INPS applica il coefficiente del 2,44% annuo, tenendo conto dell’effettivo numero di anni, anche inferiore a diciotto, maturati al 31 dicembre 1995. Poiché la riliquidazione è già intervenuta con il pagamento del dovuto sulla rata di aprile 2024, il giudice dichiara la cessazione della materia del contendere su tale capo.

Quanto alla decorrenza degli arretrati, la domanda è rigettata. Il ricorrente invocava la decorrenza dalla data del ricorso, ma agli atti non risulta una nota interruttiva anteriore. L’unico allegato è una pec del 18 marzo 2022, che non indica il contenuto precipuo della richiesta e qualifica la nota solo come generica riliquidazione, risultando così inidonea a interrompere i termini. L’INPS ha quindi correttamente liquidato gli arretrati secondo la circolare 107/2021, nei limiti della prescrizione quinquennale.

Sulla seconda domanda, il giudice ne rileva anzitutto l’incompatibilità con la prima: il coefficiente del 2,44% opera solo in caso di liquidazione con sistema misto della quota retributiva e non nel sistema retributivo. Nel merito, la domanda non è fondata. Il fulcro è l’art. 1, comma 13, legge n. 335/1995, che riserva la liquidazione interamente retributiva ai lavoratori che al 31 dicembre 1995 possano far valere un’anzianità contributiva di almeno diciotto anni. La giurisprudenza è costante nel ritenere che la norma non ammetta l’integrazione con i meccanismi di arrotondamento.

La Corte sottolinea la diversità di funzione tra le disposizioni. L’art. 1, comma 13, disciplina di diritto transitorio, regola l’ultrattività del sistema retributivo; gli arrotondamenti di cui all’art. 3, legge n. 274/1991 e all’art. 59, comma 1, lett. b), legge n. 449/1997, fissano invece i termini di accessibilità al trattamento di quiescenza. Applicare gli arrotondamenti a una norma che non prevede requisiti d’accesso significherebbe estendere norme di eccezione oltre i casi considerati, con violazione dell’art. 14 preleggi. Conferma indiretta viene dalla scelta del legislatore di escludere dal 1998 ogni arrotondamento. Il ricorrente, pertanto, non possedeva i diciotto anni richiesti e la seconda domanda è rigettata. Le spese sono compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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