Resa del conto giudiziale: estinzione per cessata materia del contendere (Corte dei Conti Sez. giur. Marche n. 72 del 21.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il giudizio per la resa del conto giudiziale, pur strumentale rispetto al giudizio di conto, ha natura giurisdizionale e si definisce con sentenza ai sensi dell’art. 144 c.g.c., immediatamente esecutiva e non appellabile, senza differenziazioni legate al tipo di decreto adottato dal giudice monocratico. Quando il conto giudiziale è depositato e parificato nelle more del procedimento, il giudizio va definito con pronuncia di estinzione per cessata materia del contendere. Restano ferme e impregiudicate le valutazioni sulla regolarità sostanziale dei conti nell’ambito della procedura di cui agli artt. 145 e ss. c.g.c.. In mancanza di contraddittorio non vi è luogo a provvedere sulle spese.

Il Fatto

La Procura regionale ha chiesto al Giudice designato, ai sensi degli artt. 141 e 144 del codice di giustizia contabile, la fissazione di un termine perentorio per la presentazione del conto giudiziale da parte di un agente contabile esterno, gestore di un appartamento privato autorizzato a svolgere attività ricettiva, con riferimento all’esercizio finanziario 2020. Contestualmente ha richiesto l’applicazione della sanzione pecuniaria prevista dall’art. 141, comma 6, del d.lgs. n. 174/2016 in caso di grave e ingiustificata omissione del deposito.

Con decreto del Giudice è stato fissato il termine per la resa del conto. Il Comune ha successivamente trasmesso la documentazione tramite l’applicativo DAeD. L’agente contabile ha depositato memoria difensiva chiedendo l’archiviazione o la conclusione del procedimento senza addebito. In camera di consiglio il Pubblico ministero ha concluso per la cessata materia del contendere e il difensore si è associato alla richiesta.

La Motivazione della Corte

Il Giudice rileva che i conti giudiziali depositati dall’agente contabile risultano parificati e corredati del parere dell’organo di revisione interno. La questione giuridica centrale attiene alla qualificazione del giudizio per la resa del conto e alla sua modalità di definizione una volta venuta meno la ragione dell’intervento giurisdizionale.

Richiamando la giurisprudenza di legittimità (Cass. civ. sez. I, 21 marzo 2005, n. 6071) e un proprio precedente (Sez. giurisd. Marche, 31 dicembre 2020, n. 198), il Giudice ribadisce che il procedimento per resa di conto, pur caratterizzato dalla strumentalità rispetto al giudizio di conto, ha natura giurisdizionale. Tale natura si ricava dalle norme che lo regolamentano in tutte le sue fasi e che ne determinano la definizione mediante sentenza, immediatamente esecutiva e non appellabile, resa all’esito di un’udienza pubblica ai sensi dell’art. 144 c.g.c..

Il Giudice sottolinea che questa forma di definizione non può subire variazioni a seconda del tipo di decreto che il giudice monocratico adotta, poiché dall’art. 144 c.g.c. non si ricavano differenziazioni, in termini di definizione del giudizio, tra un decreto che accolga il ricorso e uno che lo rigetti.

Pertanto, una volta depositato e parificato il conto, per evidenti ragioni di economia processuale e in adesione alle richieste delle parti, il giudizio va definito con pronuncia di estinzione per cessata materia del contendere. Il Giudice precisa che restano ferme ed impregiudicate le valutazioni sulla regolarità sostanziale dei conti nell’ambito della procedura prevista dagli artt. 145 e ss. c.g.c.

La Corte dichiara estinto il giudizio, nulla per le spese in ragione della mancanza di contraddittorio, e rimette gli atti al Magistrato relatore dei conti giudiziali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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