Art. 86 T.U.E.L.: nessun obbligo di sospendere l’attività autonoma del sindaco (Corte dei Conti Sez. giur. Marche n. 2 del 09.01.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il sindaco che, all’atto dell’assunzione della carica, sia lavoratore dipendente e si collochi in aspettativa non retribuita ha diritto al versamento, da parte dell’Ente locale, degli oneri previdenziali ai sensi dell’art. 86, comma 1, del T.U.E.L., senza che la prosecuzione della propria attività lavorativa autonoma integri antigiuridicità. L’art. 86, comma 2, del T.U.E.L. non subordina il beneficio alla integrale sospensione dell’attività libero-professionale, poiché l’aspettativa è condizione concepibile solo per il lavoro subordinato. La non univocità interpretativa della norma, prima del recente arresto di legittimità, esclude comunque il dolo o la colpa grave. La fittizietà del rapporto di lavoro dipendente non si presume e va provata dalla Procura con indizi gravi, precisi e concordanti.

Il Fatto

La Procura regionale della Corte dei conti ha convenuto in giudizio l’ex sindaco di un Comune marchigiano, chiedendo la condanna al risarcimento del danno di € 146.297,97. L’addebito riguardava le somme versate dall’Ente all’I.N.P.S., a titolo di contributi e interessi moratori, e all’associazione presso cui il convenuto era formalmente dipendente, a titolo di rimborso del T.F.R..

Secondo l’accusa, l’assunzione presso l’associazione sarebbe stata meramente fittizia e strumentale ad ottenere i benefici contributivi dell’art. 86 del T.U.E.L.; inoltre, il sindaco aveva continuato a svolgere attività autonoma durante il mandato, in contrasto con la ratio di esclusività della norma. In via subordinata, la Procura ha chiesto la condanna per gli interessi di mora conseguenti alla tardiva comunicazione della posizione di aspettativa.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge anzitutto l’eccezione di irritualità della produzione documentale. Nessuna norma impone di indicare per ogni singolo documento la pertinenza alla vicenda: è sufficiente che l’atto di citazione esponga il percorso argomentativo e renda consultabili gli allegati.

Nel merito, la Corte ricostruisce la ratio dell’art. 86 del T.U.E.L., volta a evitare che il lavoratore, dipendente o autonomo, sia penalizzato sul piano previdenziale per essersi dedicato alla cosa pubblica. Richiamando l’ordinanza della Cassazione n. 24615/2023, il Collegio condivide l’interpretazione secondo cui l’inciso “allo stesso titolo” del comma 2 non estende ai liberi professionisti la condizione dell’aspettativa non retribuita, concepibile solo per i dipendenti. Il libero professionista che assume un incarico elettivo non è tenuto a sospendere la propria attività autonoma.

Da ciò deriva che la prosecuzione dell’attività libero-professionale del convenuto non è qualificabile in termini di antigiuridicità. La Corte sottolinea inoltre che, prima del recente arresto di legittimità, l’art. 86 del T.U.E.L. aveva ricevuto interpretazioni non uniformi, come dimostrano i pareri delle Sezioni di controllo richiamati dalla Procura e il parere del Ministero dell’Interno invocato dal convenuto. Tale non univocità esclude in ogni caso il dolo e la colpa grave.

Quanto all’asserita fittizietà del rapporto di lavoro, il Collegio applica il principio dell’onere della prova a carico della parte attrice (art. 2697 c.c. e art. 115 c.p.c.), tanto più rigoroso in presenza di contestazione e di responsabilità dolosa. La prova presuntiva ex art. 2729 c.c. richiede indizi gravi, precisi e concordanti. Gli elementi addotti — candidatura nota, assunzione a due mesi dalle elezioni, ruolo di socio fondatore, modesta operatività dell’associazione — non raggiungono tale soglia. La vittoria elettorale è evento incerto e aleatorio; l’avvenuta prestazione lavorativa e il versamento contributivo da parte dell’associazione depongono anzi a favore della realtà del rapporto.

Anche la domanda subordinata è respinta. Dagli atti emergono interlocuzioni tra I.N.P.S. e Comune già prima del 2013, sfociate in un piano di rateizzazione. È dirimente che l’indennità di funzione sia stata corrisposta in misura intera ai sensi dell’art. 82 del T.U.E.L., proprio in ragione dell’aspettativa: l’Ente conosceva il presupposto e avrebbe dovuto attivarsi per i versamenti. Le spese di difesa sono liquidate a carico del Comune.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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