Incarichi dirigenziali: ordine di priorità nella valutazione delle candidature (Corte dei Conti Sez. contr. legittimità n. 14 del 17.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
In sede di conferimento degli incarichi dirigenziali l’amministrazione deve contemperare i diritti e le aspirazioni del dirigente con le esigenze organizzative, nel rispetto dei principi di trasparenza, non discriminazione e buona amministrazione, nonché delle regole di buona fede e correttezza, da intendersi come non arbitrarietà e ragionevolezza delle scelte. Qualora attivi un’unica selezione aperta ai dirigenti interni, al personale dirigenziale di altre amministrazioni e agli esterni in possesso di particolare e comprovata qualificazione professionale, l’amministrazione deve osservare una progressione nella valutazione delle candidature: dapprima i curricula dei dirigenti interni, poi quelli dei dirigenti di altre amministrazioni, infine gli esterni. Nel sistema di provvista delineato dall’art. 19, comma 6, del d.lgs. n. 165/2001, l’affidamento di funzioni dirigenziali a soggetti privi del prescritto percorso concorsuale riveste carattere eccezionale e residuale. La valutazione comparativa cumulativa delle istanze, senza distinzione per tipologia di candidati, lede l’interesse qualificato dei dirigenti di altra amministrazione a essere valutati prioritariamente e i principi di buona amministrazione.
Il Fatto
Il Ministero della cultura – Direzione generale archeologia, belle arti e paesaggio – ha conferito a un professionista esterno, ai sensi dell’art. 19, comma 6, del d.lgs. n. 165/2001, l’incarico di funzione dirigenziale non generale di direzione di una Soprintendenza archeologica, belle arti e paesaggio. L’atto è pervenuto alla Corte dei conti per il prescritto controllo preventivo di legittimità.
L’Ufficio di controllo ha chiesto chiarimenti sulla sussistenza dei presupposti per il conferimento, rilevando il carattere eccezionale del ricorso a soggetti esterni. L’amministrazione ha dapprima ammesso di aver esaminato i curricula senza un preciso ordine di priorità e, in un secondo momento, ha sostenuto di aver proceduto per gradi, dichiarando inidonei i candidati dirigenti di altre amministrazioni. Il Magistrato istruttore ha proposto il deferimento all’Organo collegiale, che ha esaminato l’atto nell’adunanza del 21 ottobre 2025.
La Motivazione della Corte
La Sezione chiarisce anzitutto che l’amministrazione, pur agendo come datore di lavoro, è tenuta al rispetto delle regole pubblicistiche dell’art. 19 del d.lgs. n. 165/2001 e del principio di buona amministrazione. L’esigenza di ottimale allocazione delle risorse umane incontra un limite nei principi di trasparenza, non discriminazione e buona amministrazione, oltre che nelle regole di buona fede e correttezza, da intendersi come non arbitrarietà e ragionevolezza delle scelte.
Il Collegio richiama la propria giurisprudenza, secondo cui i conferimenti effettuati senza le forme regolamentari di pubblicità dei posti vacanti e in assenza di procedure valutative sono illegittimi. Il procedimento comparativo assolve al duplice scopo di attribuire il posto al più idoneo, in ossequio al buon andamento, e di assicurare la parità di trattamento e le legittime aspirazioni dei soggetti coinvolti, secondo i principi affermati dalle deliberazioni n. SCCLEG/2/2016/PREV, n. SCCLEG/3/2013/PREV e n. SCCLEG/3/2022/PREV.
La Sezione ricorda poi che il ricorso a professionalità esterne riveste carattere residuale rispetto all’intero sistema delineato dall’art. 19, e quindi anche rispetto al canale di reclutamento dei dirigenti di altre amministrazioni. Dall’impianto normativo emerge un sistema piramidale di affidamento degli incarichi, che differenzia la qualifica dirigenziale dall’incarico a tempo determinato, come ribadito dalle deliberazioni n. SCCLEG/5/2018/PREV e Sez. contr. Lombardia n. 23/2024/PREV. Il carattere eccezionale dell’utilizzo di personale esterno è stato confermato anche dalla Corte di cassazione, Sez. lavoro, nn. 27189/2025 e 27192/2025, che ha richiamato la necessità, imposta dal diritto eurounitario, che gli incarichi a tempo determinato non sopperiscano a stabili esigenze di dotazione della pubblica amministrazione.
Da tali premesse discende che, attivata un’unica selezione aperta a dirigenti interni, dirigenti di altre amministrazioni ed esterni, l’amministrazione deve osservare una progressione valutativa: prima i dirigenti interni, poi quelli di altre amministrazioni, infine i soggetti esterni di particolare e comprovata qualificazione. Nel caso esaminato, invece, l’amministrazione ha proceduto alla valutazione comparativa cumulativa delle ventidue istanze pervenute, sulla base di criteri predeterminati. Sette candidati dirigenti di altre amministrazioni hanno riportato un punteggio complessivo di 67 punti, a fronte dei 69 del candidato prescelto, mentre le affermazioni sulla valutazione per gradi non hanno trovato riscontro nel verbale di comparazione.
La Sezione rileva come, sul piano astratto, risulti lesa la posizione dei due dirigenti di altra amministrazione che vantavano una legittima aspirazione e un interesse qualificato a essere valutati prioritariamente, ma soprattutto i principi di trasparenza, non discriminazione e buona amministrazione. Il decreto ministeriale non può pertanto essere dichiarato conforme a legge, con conseguente ricusa del visto e della registrazione.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.