Artt. 1467-1469 c.c. — Dell’eccessiva onerosità
Art. 1467 — Contratto con prestazioni corrispettive
Testo normativo vigente
Art. 1467 c.c. (Contratto con prestazioni corrispettive)
Nei contratti a esecuzione continuata o periodica ovvero a esecuzione differita, se la prestazione di una delle parti è divenuta eccessivamente onerosa per il verificarsi di avvenimenti straordinari e imprevedibili, la parte che deve tale prestazione può domandare la risoluzione del contratto, con gli effetti stabiliti dall’art. 1458.
La risoluzione non può essere domandata se la sopravvenuta onerosità rientra nell’alea normale del contratto.
La parte contro la quale è domandata la risoluzione può evitarla offrendo di modificare equamente le condizioni del contratto.
(Testo vigente al 28 luglio 2026, invariato dal 1942)
I. Inquadramento sistematico
1. Collocazione nell’architettura dei rimedi contrattuali. L’art. 1467 c.c. presidia il sinallagma funzionale nei contratti a esecuzione differita: mentre l’impossibilità sopravvenuta (artt. 1463–1466 c.c.) incide sulla possibilità della prestazione, l’eccessiva onerosità ne incide sulla convenienza economica, alterando lo squilibrio tra valore della prestazione dovuta e valore della controprestazione. Il rimedio è la risoluzione giudiziale, con effetto retroattivo per i contratti ad esecuzione istantanea e ex nunc per quelli di durata (art. 1458 co. 2 c.c., cui il primo comma rinvia).
2. Fondamento teorico. La dottrina prevalente riconduce l’istituto alla presupposizione e alla clausola rebus sic stantibus, intese come condizioni oggettive del contratto che le parti hanno implicitamente considerato come base della propria valutazione economica. La giurisprudenza di legittimità, tuttavia, ha costantemente rifuggito da costruzioni eccessivamente soggettivistiche, ancorandosi a criteri oggettivi: rileva lo squilibrio oggettivo tra prestazioni, non la delusione delle aspettative soggettive della parte onerata.
3. Ambito applicativo. L’art. 1467 si applica ai soli contratti sinallagmatici (con prestazioni corrispettive) e a esecuzione non immediata: i contratti a esecuzione continuata o periodica (locazione, somministrazione, appalto di durata, contratti di fornitura) e i contratti a esecuzione differita (preliminare di vendita con consegna o rogito posticipati, contratti con condizione sospensiva, contratti con termine iniziale). È escluso dai contratti ad esecuzione istantanea già interamente eseguiti da una delle parti al momento del sopravvenimento (Cass. Sez. 1, n. 2047/2018).
II. Analisi della norma
A) Presupposti oggettivi della domanda di risoluzione
La fattispecie dell’art. 1467 co. 1 richiede la concorrenza di tre presupposti, tutti necessari e nessuno da solo sufficiente.
A1. Contratto a esecuzione non immediata. Il contratto deve essere a esecuzione continuata o periodica ovvero a esecuzione differita. Sono esclusi i contratti ad esecuzione istantanea già interamente eseguiti da entrambe le parti. Per i contratti di appalto, la giurisprudenza verifica se la prestazione dell’appaltatore fosse già integralmente eseguita al momento del sopravvenimento; in caso affermativo, il rimedio dell’art. 1467 non è più esperibile (Cass. Sez. 1, n. 2047/2018).
A2. Eccessiva onerosità sopravvenuta. La prestazione di una delle parti deve essere divenuta eccessivamente onerosa: non basta un aggravio qualsiasi, occorre uno squilibrio che superi la soglia della normale tollerabilità contrattuale e alteri significativamente il rapporto di corrispettività tra le prestazioni. Non costituisce eccessiva onerosità il mero aumento dei costi di esecuzione che non alteri il sinallagma tra le prestazioni corrispettive; rileva invece lo squilibrio che incide sul valore economico della prestazione e non sulla mera redditività dell’operazione per il debitore (Cass. Sez. 2, n. 27152/2023; Cass. Sez. 2, n. 10592/2026).
A3. Avvenimenti straordinari e imprevedibili. L’onerosità deve derivare da avvenimenti che presentino il duplice carattere della straordinarietà (sul piano oggettivo-statistico: evento raro, anomalo, eccezionale rispetto all’ordine normale delle cose) e della imprevedibilità (sul piano soggettivo-prognostico: evento che le parti non potevano ragionevolmente prevedere al momento della stipula, usando l’ordinaria diligenza). I due requisiti sono cumulativi e autonomi: un evento può essere statisticamente raro ma ragionevolmente prevedibile — e in tal caso non integra il presupposto — oppure imprevedibile ma non straordinario (Cass. Sez. 1, n. 7979/2026, che ha cassato la sentenza d’appello per mancata verifica del requisito di straordinarietà distinto dall’imprevedibilità; Cass. Sez. 2, n. 10373/2026).
A4. Esclusione dell’alea normale (co. 2). La risoluzione non può essere domandata se la sopravvenuta onerosità rientra nell’alea normale del contratto. Il limite dell’alea normale è il discrimine centrale di tutta la disciplina: le oscillazioni di mercato prevedibili, le variazioni ordinarie dei prezzi delle materie prime, le fluttuazioni monetarie fisiologiche non integrano il presupposto (Cass. Sez. 2, n. 5827/1984; Cass. Sez. 2, n. 1913/1985). Per i contratti aleatori, l’esclusione è totale (art. 1469 c.c.). Per i contratti di durata nel settore energetico e delle materie prime, la giurisprudenza di merito più recente ha qualificato gli aumenti post-pandemia e post-conflitto russo-ucraino come rientranti nell’alea normale, non come eventi straordinari ex art. 1467 (Trib. Livorno n. 404/2025; C. App. Brescia n. 717/2025; C. App. Milano n. 1310/2025).
B) Il rimedio della risoluzione giudiziale
B1. Natura costitutiva della domanda. La risoluzione per eccessiva onerosità ha natura costitutiva: non opera automaticamente al verificarsi dei presupposti, ma richiede una pronuncia giudiziale. Fino alla sentenza il contratto rimane in vigore e il debitore è tenuto ad adempiere. La domanda di risoluzione ex art. 1467 è soggetta alla medesima regola dell’art. 1453 co. 2 c.c.: non può essere convertita in domanda di adempimento dopo che è stata proposta, ma può essere proposta alternativamente o in via subordinata rispetto all’adempimento.
B2. Onere della prova. La parte che invoca la risoluzione ha l’onere di provare: (i) la qualificazione del contratto come a esecuzione non immediata; (ii) il sopravvenuto squilibrio tra le prestazioni; (iii) la derivazione dello squilibrio da eventi straordinari e imprevedibili; (iv) che l’onerosità eccede l’alea normale. La valutazione è di merito e non è sindacabile in Cassazione se adeguatamente motivata (Cass. Sez. 2, n. 27152/2023; Cass. Sez. 3, n. 22182/2019).
B3. Effetti della risoluzione. Il co. 1 rinvia all’art. 1458 c.c.: la risoluzione ha effetto retroattivo tra le parti, ma per i contratti a esecuzione continuata o periodica l’effetto non si estende alle prestazioni già eseguite. Nei confronti dei terzi si applicano le regole della trascrizione.
C) L’offerta di riduzione ad equità (co. 3)
C1. Natura e funzione. Il terzo comma attribuisce alla parte contro la quale è domandata la risoluzione — non alla parte onerata — la facoltà di evitare la risoluzione offrendo di modificare equamente le condizioni del contratto. Si tratta di un’eccezione sostanziale di natura modificativa del rapporto contrattuale, che il convenuto deve formulare in modo specifico e congruo.
C2. Struttura dell’offerta. L’offerta deve: (a) essere proposta in giudizio nel corso del processo di risoluzione; (b) indicare in termini precisi le modifiche proposte; (c) essere “equa”, nel senso di ripristinare l’equilibrio sinallagmatico alterato dall’evento sopravvenuto; (d) essere rivolta a tutti i soggetti che abbiano domandato la risoluzione (Cass. Sez. 2, n. 6151/2016, che ha escluso la riconduzione ad equità in assenza di offerta formulata da tutti i soggetti interessati).
C3. Poteri del giudice. La giurisprudenza ha precisato che la parte onerata non può pretendere autonomamente la riduzione ad equità: si tratta di una facoltà esclusiva del convenuto, non di un diritto della parte attrice. Il giudice può valutare la congruità dell’offerta e, se la ritiene equa, rigettare la domanda di risoluzione; non può tuttavia imporre d’ufficio una modificazione equa del contratto in assenza di offerta (Cass. Sez. 1, n. 2047/2018).
Casistica processuale: il Trib. Perugia n. 542/2025 ha rigettato la domanda di risoluzione anche laddove il convenuto avesse proposto una riduzione del corrispettivo, ritenendo la formulazione dell’offerta inidonea perché proposta solo in via di eccezione senza la specifica domanda riconvenzionale costitutiva richiesta (Trib. Perugia n. 542/2025).
III. Coordinamento normativo
| Norma | Rapporto con l’art. 1467 |
| Art. 1458 c.c. | Effetti della risoluzione (rinvio espresso del co. 1) |
| Art. 1463 c.c. | Impossibilità totale sopravvenuta: rimedio diverso (risoluzione di diritto) su fattispecie diversa (impossibilità vs. onerosità) |
| Art. 1464 c.c. | Impossibilità parziale: riduzione della controprestazione o recesso; a differenza dell’art. 1467, non richiede straordinarietà/imprevedibilità |
| Art. 1468 c.c. | Contratti unilaterali: rimedio alternativo (riduzione ad equità, non risoluzione) |
| Art. 1469 c.c. | Contratti aleatori: esclusione totale della disciplina degli artt. 1467–1468 |
| Art. 1447 c.c. | Rescissione per stato di pericolo: presupposto originario (non sopravvenuto) |
| Art. 1448 c.c. | Rescissione per lesione: squilibrio originario ultra dimidium; termine di prescrizione annuale |
| Art. 1374 c.c. | Integrazione del contratto secondo buona fede: in alcuni orientamenti di merito impiegato come rimedio alternativo o complementare in assenza dei presupposti dell’art. 1467 |
IV. Giurisprudenza per sottotemi
IV.1 — Requisiti generali dell’art. 1467: la nozione di evento “straordinario e imprevedibile”
Cass. Sez. 1, n. 7979/2026 — leading case 2026 sulla distinzione straordinarietà/imprevedibilità. La Cassazione ha accolto il ricorso censurando la Corte d’appello che aveva negato la risoluzione senza verificare autonomamente il requisito della straordinarietà dell’evento sopravvenuto, distinto e autonomo rispetto all’imprevedibilità. Ha ribadito che entrambi i requisiti devono essere positivamente accertati dal giudice di merito, con conseguente rinvio per nuovo esame.
Cass. Sez. 2, n. 10592/2026 — Il mancato inserimento di un progetto urbanistico nel programma di riqualificazione (PRUSST) non integra un evento straordinario e imprevedibile ex art. 1467: si tratta di vicenda amministrativa connessa alle scelte delle parti e riconducibile alla normale alea del contratto preliminare. La Corte ha anche precisato che le valutazioni soggettive della parte sulla convenienza dell’operazione rientrano nel rischio contrattuale.
Cass. Sez. 2, n. 10373/2026 — In un contratto avente ad oggetto la gestione di autoscuole, la liberalizzazione del settore introdotta dallo ius superveniens può integrare un evento straordinario ai fini dell’art. 1467, ma la Corte d’appello aveva omesso di accertare in concreto la volontà contrattuale e l’effettiva alterazione dell’equilibrio economico. Sentenza cassata con rinvio.
Cass. Sez. 2, n. 27152/2023 — In un contratto di fornitura di mais, la variazione del prezzo della materia prima è stata esclusa dall’ambito dell’art. 1467 perché le oscillazioni di mercato di quel tipo rientrano nell’alea normale dei contratti di fornitura. La valutazione del giudice di merito sulla straordinarietà/imprevedibilità è insindacabile in Cassazione se adeguatamente motivata.
Cass. Sez. 3, n. 9008/2023 — Nei contratti di affitto di azienda, il calo delle frequentazioni dovuto a fattori esogeni non integra l’eccessiva onerosità sopravvenuta quando non alteri il rapporto sinallagmatico tra le prestazioni ma si limiti a frustrare i risultati economici dell’affittuario, rientrando nella normale alea delle iniziative imprenditoriali.
Cass. Sez. 2, n. 4949/2016 — Una frana o smottamento che incide sull’immobile oggetto del preliminare può integrare un evento straordinario e imprevedibile ai fini dell’art. 1467, ma la valutazione dell’incidenza concreta sull’equilibrio economico delle prestazioni rimane di merito.
Cass. Sez. 2, n. 13224/2014 — La sopravvenuta difficoltà economica del contraente collegata alla morte del promittente-venditore non integra gli estremi dell’eccessiva onerosità sopravvenuta, attenendo alla sfera dell’adempimento e non dell’art. 1467 c.c.
Cass. Sez. 2, n. 5827/1984 — Storico precedente: le oscillazioni della lira e la chiusura delle borse, pur rilevanti, non integrano gli estremi della straordinarietà quando l’inflazione/svalutazione rientri nei parametri della normale volatilità monetaria dell’epoca.
IV.2 — L’art. 1467 nella giurisprudenza post-Covid (locazione commerciale, appalto, somministrazione)
L’emergenza pandemica da Covid-19 ha generato un’imponente giurisprudenza di merito sull’art. 1467 c.c., con esiti quasi uniformemente negativi per i conduttori di immobili commerciali che ne invocavano l’applicazione.
C. App. Milano n. 1310/2025 — L’aumento del costo del carburante LNG è estraneo alle prestazioni corrispettive di un contratto di locazione e non integra i presupposti dell’art. 1467. Neppure il rimedio della riduzione ad equità è applicabile in assenza dei presupposti della norma.
C. App. Roma n. 3493/2025 — La Corte d’appello di Roma ha riconosciuto, in via innovativa, una riduzione del canone commerciale nel periodo marzo-dicembre 2020, fondandola però non sull’art. 1467 c.c. bensì sui principi di buona fede e correttezza (artt. 1374 e 1375 c.c.) e sull’art. 2 Cost., escludendo la risoluzione del contratto. Orientamento minoritario che ha adottato un rimedio conservativo non codificato.
Trib. Forli n. 381/2025 — La pandemia Covid-19 non integra il presupposto dell’imprevedibilità ai fini dell’art. 1467 quando il contratto sia stato stipulato o rinegoziato dopo che l’emergenza era già nota e prevedibile.
Trib. Venezia n. 353/2025 — Rigettata la domanda di risoluzione del preliminare per eccessiva onerosità collegata alla pandemia: difetto di prova sia dell’onerosità sia dell’imprevedibilità.
Trib. Verona n. 448/2025 — La temporaneità delle restrizioni pandemiche e la possibilità di ripresa dell’attività economica integrano un rischio imprenditoriale “normale”, inidoneo a fondare la risoluzione ex art. 1467. L’autoriduzione unilaterale del canone è in ogni caso illegittima.
C. App. Venezia n. 883/2024 — Il conduttore non ha provato il calo del fatturato con documentazione contabile adeguata: l’onere probatorio sull’eccessiva onerosità ex art. 1467 è rigoroso e non si soddisfa con mere allegazioni.
C. App. Ancona n. 1795/2024 — La pandemia non giustifica il mancato pagamento del canone né la sua riduzione o sospensione automatica: l’art. 1467 legittima solo la domanda giudiziale di risoluzione, non l’autotutela unilaterale.
C. App. L’Aquila n. 106/2024 — I provvedimenti emergenziali (art. 3 co. 6-bis D.L. 6/2020; art. 6-novies D.L. 41/2021) non integrano un diritto alla rinegoziazione o riduzione del canone di locazione commerciale; neppure l’art. 1467 c.c. fonda tale diritto in assenza di domanda giudiziale di risoluzione.
Trib. Napoli Nord n. 226/2024 — Il calo del fatturato da Covid-19 non è di per sé sufficiente a integrare i presupposti dell’art. 1467: occorre provare che il calo abbia determinato uno squilibrio nel rapporto sinallagmatico tra le prestazioni e non solo una riduzione della redditività.
Trib. Termini Imerese n. 1049/2025 — L’impossibilità di utilizzare il locale commerciale durante il lockdown incide sull’utilizzabilità del bene locato, non sul valore della prestazione di pagamento del canone: la rottura del rapporto sinallagmatico richiesta dall’art. 1467 non è integrata.
Trib. Trapani n. 19/2024 — Il conduttore di spazio pubblicitario non può invocare l’art. 1467 senza proporre formale domanda di risoluzione né senza provare i requisiti della fattispecie; la mera eccezione di eccessiva onerosità non è sufficiente a legittimare la riduzione del canone.
IV.3 — L’art. 1467 nei contratti di durata: energia, materie prime, forniture
Trib. Livorno n. 404/2025 — In un contratto di fornitura, gli aumenti dei costi energetici e delle materie prime non integrano l’evento straordinario e imprevedibile ex art. 1467: le oscillazioni del mercato dell’energia, per quanto intense, rientrano nella normale alea dei contratti di fornitura.
C. App. Brescia n. 717/2025 — In un contratto avente ad oggetto una turbina a gas, il rialzo del prezzo del gas non altera il sinallagma al punto da giustificare la risoluzione ex art. 1467, in quanto rientra nella normale alea di quel tipo di contratto.
C. App. Milano n. 3160/2026 — La domanda di risoluzione è rigettata perché gli eventi economici invocati erano conoscibili prima della sottoscrizione dell’addendum: manca il requisito dell’imprevedibilità.
Trib. Firenze n. 1735/2024 — La variazione di valore di circa il 5% della prestazione rientra nell’alea normale del contratto e non integra l’eccessiva onerosità ex art. 1467.
Trib. Milano n. 5389/2024 — L’errore di previsione dell’attrice sul calcolo dell’estinzione anticipata del finanziamento non è un evento straordinario e imprevedibile: l’art. 1467 non tutela dall’errata pianificazione economica.
Trib. Torino n. 2067/2024 — In un contratto di appalto stipulato il 21 dicembre 2021, la pandemia non può più considerarsi un evento imprevedibile, essendo già in atto da oltre un anno al momento della stipula.
Trib. Foggia n. 795/2024 — Chiarisce che il rimedio dell’art. 1467 è la risoluzione, non la riduzione del corrispettivo: la parte onerata non può pretendere una riduzione transitoria del prezzo, ma solo la risoluzione dell’intero contratto (salva l’offerta di modifica equa del convenuto ex co. 3).
IV.4 — L’offerta di riduzione ad equità ex art. 1467 co. 3
Cass. Sez. 1, n. 2047/2018 — La riduzione ad equità del contratto ex art. 1467 co. 3 è una facoltà esclusiva della parte contro la quale è domandata la risoluzione, non un diritto della parte che subisce l’onerosità. Non esiste, nel sistema dell’art. 1467, un diritto della parte onerata di ottenere direttamente la rettifica equa del contratto; essa può solo domandare la risoluzione. Il rimedio conservativo è rimesso all’iniziativa del convenuto.
Cass. Sez. 2, n. 6151/2016 — La riconduzione ad equità non può essere disposta dal giudice se l’offerta non è formulata da tutti i soggetti che avrebbero interesse a opporvisi: il rimedio è soggettivamente limitato alle parti in causa e deve provenire da chi è convenuto in giudizio.
Trib. Perugia n. 542/2025 — L’offerta di riduzione ad equità formulata soltanto in via di eccezione, senza la proposizione di una specifica domanda riconvenzionale di modifica del contratto, è inidonea ad evitare la risoluzione. Il rimedio conservativo ex co. 3 richiede una domanda formale, non una mera allegazione difensiva.
V. Casistica pratica
CASO 1 — Contratto preliminare di compravendita immobiliare e ius superveniens urbanistico. Il promissario acquirente che, dopo la stipula del preliminare, veda il valore dell’immobile decurtato da variazioni del piano regolatore o da dichiarazioni di inedificabilità sopravvenute potrà invocare l’art. 1467 c.c., sempre che dimostri la straordinarietà e imprevedibilità del provvedimento amministrativo. Le varianti urbanistiche ordinarie, invece, rientrano nell’alea normale dell’acquisto immobiliare. [V. Cass. n. 10592/2026 per il caso PRUSST].
CASO 2 — Contratto di appalto e aumento dei prezzi delle materie prime post-2022. L’appaltatore che abbia già eseguito la propria prestazione non può invocare l’art. 1467 c.c. (Cass. n. 2047/2018). Se la prestazione è ancora in corso, deve dimostrare: (i) che il rialzo dei prezzi ecceda la soglia di variazione ordinariamente prevedibile nel settore; (ii) che il rialzo abbia determinato uno squilibrio sinallagmatico (non solo un aggravio dei costi); (iii) che al momento della stipula il rialzo non fosse ragionevolmente prevedibile. Le clausole di revisione prezzi (c.d. price revision clauses) contenute nel contratto possono escludere o ridurre l’ambito dell’art. 1467.
CASO 3 — Locazione commerciale e pandemia. La giurisprudenza di merito ha stabilizzato il seguente orientamento: (a) la pandemia da Covid-19, quale fatto notorio, ha carattere di evento straordinario; (b) tuttavia, per i contratti stipulati o rinegoziati dopo marzo 2020, il requisito dell’imprevedibilità difetta; (c) per i contratti anteriori al marzo 2020, la sola qualificazione pandemica come evento straordinario non è sufficiente: il conduttore deve provare che l’evento abbia alterato il sinallagma tra le prestazioni (il canone rimasto invariato vs. la controprestazione del godimento del locale compromessa), non solo che abbia ridotto la redditività della propria attività.
CASO 4 — Contratto di fornitura di energia e conflitto russo-ucraino. I tribunali di merito hanno quasi unanimemente escluso che il rialzo dei prezzi dell’energia successivo al febbraio 2022 integri gli estremi dell’art. 1467, in quanto le oscillazioni del mercato energetico — per quanto intense — rientrano nell’alea normale dei contratti di fornitura di durata, la cui struttura include per definizione il rischio di variazione dei prezzi delle materie prime.
CASO 5 — Offerta di riduzione ad equità: strategia processuale. Il convenuto che intenda evitare la risoluzione deve formulare l’offerta di modifica equa prima della decisione, con domanda riconvenzionale o almeno con domanda esplicita nel giudizio di primo grado. L’offerta tardiva in appello è inammissibile. L’offerta deve essere quantificata e specifica: un’offerta generica di “ridurre il prezzo nella misura ritenuta equa dal giudice” è inidonea.
Art. 1468 — Contratto con obbligazioni di una sola parte
Testo normativo vigente
Art. 1468 c.c. (Contratto con obbligazioni di una sola parte)
Nell’ipotesi prevista dall’articolo precedente, se si tratta di un contratto nel quale una sola delle parti ha assunto obbligazioni, questa può chiedere una riduzione della sua prestazione ovvero una modificazione nelle modalità di esecuzione, sufficienti per ricondurla ad equità.
(Testo vigente al 28 luglio 2026, invariato dal 1942)
I. Inquadramento sistematico e analisi della norma
1. Ambito di applicazione. L’art. 1468 c.c. disciplina la sopravvenienza onerosa nei contratti unilaterali, cioè nei contratti nei quali una sola delle parti ha assunto obbligazioni (donazione modale, comodato, fideiussione a titolo gratuito, mutuo gratuito, contratto di deposito gratuito). Il rinvio all’art. 1467 (“nell’ipotesi prevista dall’articolo precedente”) significa che i presupposti restano identici: evento straordinario e imprevedibile che rende eccessivamente onerosa la prestazione, al di là dell’alea normale.
2. Il rimedio: riduzione ad equità (non risoluzione). La differenza fondamentale rispetto all’art. 1467 è il rimedio: nei contratti unilaterali la parte debitrice non può domandare la risoluzione del contratto, ma può chiedere esclusivamente: (a) una riduzione della propria prestazione; (b) una modificazione nelle modalità di esecuzione; purché tali misure siano “sufficienti per ricondurla ad equità”. La ratio è chiara: il contratto unilaterale — nel quale solo una parte è onerata — non presenta un sinallagma da ripristinare attraverso lo scioglimento; è invece sufficiente un rimedio conservativo che riconduca la prestazione a limiti equi.
3. Ragione sistematica del diverso rimedio. Nei contratti sinallagmatici, la risoluzione lascia entrambe le parti libere di ridefinire i propri assetti: ha senso sciogliere il legame contrattuale quando entrambe le parti sono vincolate da prestazioni divenute squilibrate. Nei contratti unilaterali, invece, solo una parte è gravata: concedere la risoluzione significherebbe rimettere al debitore il diritto di sciogliersi da un vincolo che ha assunto gratuitamente o comunque senza corrispettivo, a danno dell’avente diritto alla prestazione. La riduzione ad equità preserva il contratto pur alleviando il debitore.
4. Casistica applicativa. I principali contratti cui si applica l’art. 1468 sono: (a) donazione modale: il donatario gravato da un onere (modus) che sia divenuto eccessivamente oneroso può chiederne la riduzione; (b) comodato: il comodatario cui sia sopravvenuto un onere di custodia o manutenzione abnorme può chiederne la modificazione; (c) fideiussione a titolo gratuito (rara, ma possibile): il fideiussore gratuito può chiedere la riduzione dell’obbligazione di garanzia; (d) promessa al pubblico (art. 1989 c.c.): l’obbligazione assunta con la promessa può essere ridotta se eventi sopravvenuti la rendano eccessivamente onerosa. Cass. Sez. 1, n. 2047/2018 ha ribadito la struttura del rimedio dell’art. 1468, chiarendo che la riduzione ad equità è disponibile solo al debitore della prestazione nei contratti unilaterali, non come facoltà speculare all’offerta ex art. 1467 co. 3 nei contratti sinallagmatici.
5. Coordinamento con l’art. 1467 co. 3. Si noti la differenza di legittimazione: nell’art. 1467 co. 3, l’offerta di riduzione ad equità spetta al convenuto (creditore della prestazione onerosa); nell’art. 1468, la riduzione è chiesta dall’attore (debitore dell’unica prestazione divenuta onerosa). I due meccanismi operano su fattispecie strutturalmente diverse e non sono cumulabili.
Art. 1469 — Contratto aleatorio
Testo normativo vigente
Art. 1469 c.c. (Contratto aleatorio)
Le norme degli articoli precedenti non si applicano ai contratti aleatori per loro natura o per volontà delle parti.
(Testo vigente al 28 luglio 2026, invariato dal 1942)
I. Inquadramento sistematico
1. Funzione della norma. L’art. 1469 c.c. enuncia l’esclusione totale e assoluta degli artt. 1467 e 1468 dai contratti aleatori. La norma non è una mera precisazione interpretativa: è una clausola di chiusura del sistema delle sopravvenienze, necessaria perché il contratto aleatorio è strutturalmente incompatibile con la disciplina dell’eccessiva onerosità. Il contratto aleatorio è per definizione quello in cui la misura delle prestazioni dipende da un evento futuro e incerto: l’alea è la causa stessa del contratto, non un rischio sopravvenuto da governare con i rimedi dell’art. 1467.
2. Fondamento razionale. Applicare l’art. 1467 a un contratto aleatorio significherebbe consentire alla parte che ha scelto di assumere un rischio di liberarsi da quell’alea quando essa si materializza sfavorevolmente — il che è contraddittorio con la struttura del contratto. Come ha affermato la Cassazione, nel contratto aleatorio “l’alea è connaturata alla causa stessa del contratto” e non può essere superata dai rimedi della sopravvenienza (Cass. Sez. 2, n. 1913/1985).
II. Analisi della norma: le due categorie di contratti aleatori
A) Contratti aleatori per loro natura. Sono tali i contratti nei quali l’aleatorietà è strutturalmente insita nel tipo contrattuale, indipendentemente dalla volontà delle parti: (i) assicurazione (artt. 1882 ss. c.c.): l’assicuratore si obbliga a indennizzare un evento futuro e incerto; (ii) rendita vitalizia (artt. 1872 ss. c.c.): la durata delle prestazioni dipende dalla vita dell’annuitante; (iii) vitalizio alimentare: analogamente alla rendita vitalizia; (iv) gioco e scommessa (artt. 1933 ss. c.c.): la prestazione dipende dall’esito dell’evento; (v) contratti derivati finanziari (IRS, CDS, opzioni, futures): l’alea è la ragione stessa dello scambio, seppure entro limiti regolatori.
B) Contratti aleatori per volontà delle parti. Le parti possono convenzionalmente rendere aleatorio un contratto che per sua natura non lo è, inserendo clausole di determinazione variabile del prezzo o di sopportazione del rischio. L’art. 1469 tutela questa scelta: se le parti hanno esplicitamente assunto un’alea contrattuale, non possono successivamente invocare l’art. 1467 quando quell’alea si materializza in loro sfavore. Condizione: l’aleatorietà convenzionale deve essere chiara ed esplicita; non si presume. La clausola che fissa un prezzo indicizzato al mercato o una clausola di revisione prezzi non rende di per sé aleatorio il contratto ex art. 1469.
III. Il confine con l’alea normale ex art. 1467 co. 2
Il rapporto tra l’art. 1469 e l’art. 1467 co. 2 è di specialità progressiva:
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Art. 1467 co. 2: esclude la risoluzione quando l’onerosità rientra nell’alea normale del contratto (applicabile a tutti i contratti, anche sinallagmatici non aleatori);
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Art. 1469: esclude in toto la disciplina dell’eccessiva onerosità quando il contratto è aleatorio (l’alea non è “normale” nel senso dell’art. 1467 co. 2 — è strutturale e assoluta).
Nei contratti non aleatori, le oscillazioni ordinarie di mercato sono coperte dall’art. 1467 co. 2; solo le sopravvenienze straordinarie e imprevedibili fondano la risoluzione. Nei contratti aleatori, nessuna sopravvenienza — per quanto grave — può fondare la risoluzione o la riduzione ex artt. 1467–1468.
IV. Il contratto derivato finanziario (IRS) e l’art. 1469
I contratti derivati su tassi di interesse (interest rate swap, IRS) rappresentano il caso più frequente nella pratica. La qualificazione come contratti aleatori ex art. 1469 c.c. ha le seguenti implicazioni:
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Esclusione dell’art. 1467: il cliente che ha stipulato un IRS speculativo non può invocare la risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta in caso di movimenti sfavorevoli dei tassi, poiché ha consapevolmente assunto l’alea del mercato dei tassi.
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Rimedi alternativi disponibili: l’esclusione dell’art. 1467 non preclude le azioni di: annullamento per errore sui motivi (art. 1428 c.c.) o per dolo omissivo (art. 1439 c.c.) in caso di omessa o scorretta informativa precontrattuale; nullità per difetto di causa (in dottrina e giurisprudenza minoritaria); risoluzione per inadempimento degli obblighi informativi ex artt. 21 e 23 TUF.
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Contratti derivati di copertura (hedging): la qualificazione come aleatori è meno automatica quando il derivato ha funzione di copertura di un rischio specifico (es. cap su tasso variabile abbinato a mutuo): in questi casi la dottrina dibatte se l’aleatorietà sia piena o se l’istituto della sopravvenienza possa trovare applicazione limitata.
V. Tavola comparativa: artt. 1467 / 1468 / 1469
| Profilo | Art. 1467 (contratto sinallagmatico) | Art. 1468 (contratto unilaterale) | Art. 1469 (contratto aleatorio) |
| Ambito | Contratti a prestazioni corrispettive, esecuzione non immediata | Contratti nei quali una sola parte è obbligata | Contratti aleatori per natura o per volontà |
| Rimedio | Risoluzione giudiziale | Riduzione / modificazione della prestazione | Nessun rimedio (disciplina esclusa) |
| Rimedio alternativo | Offerta di riduzione equa (co. 3, da parte del convenuto) | — | — |
| Presupposti | Evento straordinario + imprevedibile + onerosità > alea normale | Identici all’art. 1467 | Non rilevanti (istituto inapplicabile) |
| Effetto | Scioglimento del contratto (art. 1458) | Conservazione del contratto modificato | — |
| Onere della prova | A carico della parte che agisce per la risoluzione | A carico del debitore che chiede la riduzione | Non applicabile |
| Rationale | Ripristino del sinallagma alterato | Tutela conservativa del debitore unico | Tutela dell’alea assunta come causa del contratto |
Note conclusive alla Sezione III — Profili sistematici di chiusura del Titolo II
1. L’eccessiva onerosità come rimedio residuale. Nel sistema del Titolo II, l’art. 1467 è un rimedio di ultima ratio tra le sopravvenienze: prima si verifica se l’evento abbia determinato l’impossibilità sopravvenuta (artt. 1463–1466, con effetti estintivi automatici o graduali); solo quando la prestazione rimane possibile ma eccessivamente onerosa si ricorre all’art. 1467. La sequenza è: impossibilità totale (art. 1463) → impossibilità parziale (art. 1464) → impossibilità temporanea (art. 1465) → eccessiva onerosità (art. 1467).
2. Il nesso con la rinegoziazione contrattuale. Il dibattito dottrinale e giurisprudenziale post-Covid ha riportato alla ribalta la questione se esista, nel diritto italiano, un obbligo di rinegoziazione del contratto a fronte di sopravvenienze oneranti che non raggiungano la soglia dell’art. 1467. La giurisprudenza di legittimità non ha (ancora) riconosciuto un autonomo obbligo di rinegoziazione fondato sugli artt. 1374 e 1375 c.c., diverso e separato dal rimedio dell’art. 1467. La Corte d’Appello di Roma (n. 3493/2025) ha adottato un orientamento innovativo ma isolato, fondando la riduzione del canone sulla buona fede e sull’art. 2 Cost. in assenza dei presupposti dell’art. 1467.
3. Chiusura del Titolo II. Con la Sezione III si conclude il commento all’intero Titolo II del Libro IV del Codice civile (Del contratto in generale, artt. 1321–1469). Il lavoro successivo prosegue con il Titolo III (Dei singoli contratti), iniziando dalla vendita (artt. 1470 ss.).
Tavola sinottica dei precedenti citati
| N. | Autorità | Sezione | Numero | Anno | Articolo | Tema |
| 1 | Corte di Cassazione | Sez. 1 | 7979 | 2026 | Art. 1467 | Distinzione straordinarietà/imprevedibilità — leading case 2026 |
| 2 | Corte di Cassazione | Sez. 2 | 10592 | 2026 | Art. 1467 | PRUSST — valutazioni soggettive nell’alea normale |
| 3 | Corte di Cassazione | Sez. 2 | 10373 | 2026 | Art. 1467 | Liberalizzazione autoscuole — ius superveniens |
| 4 | Corte di Cassazione | Sez. 2 | 27152 | 2023 | Art. 1467 | Fornitura mais — oscillazioni di mercato nell’alea normale |
| 5 | Corte di Cassazione | Sez. 3 | 9008 | 2023 | Art. 1467 | Affitto d’azienda — calo frequentazioni nell’alea normale |
| 6 | Corte di Cassazione | Sez. 3 | 22182 | 2019 | Art. 1467 | Allegazione tardiva dell’evento straordinario |
| 7 | Corte di Cassazione | Sez. 2 | 4949 | 2016 | Art. 1467 | Frana — evento straordinario nel preliminare immobiliare |
| 8 | Corte di Cassazione | Sez. 2 | 6151 | 2016 | Art. 1467 co. 3 | Offerta di riduzione equa — soggettività dell’offerta |
| 9 | Corte di Cassazione | Sez. 2 | 13224 | 2014 | Art. 1467 | Difficoltà economica da morte del contraente — non art. 1467 |
| 10 | Corte di Cassazione | Sez. 1 | 2047 | 2018 | Artt. 1467–1468 | Riduzione ad equità come facoltà del convenuto; appalto eseguito |
| 11 | Corte di Cassazione | Sez. 2 | 5827 | 1984 | Art. 1467 | Inflazione/svalutazione — alea normale |
| 12 | Corte di Cassazione | Sez. 2 | 1913 | 1985 | Artt. 1467–1469 | Contratto aleatorio — alea connaturata alla causa |
| 13 | Corte di Appello di Milano | — | 1310 | 2025 | Art. 1467 | Aumento costo LNG estraneo al sinallagma della locazione |
| 14 | Corte di Appello di Roma | — | 3493 | 2025 | Art. 1467 | Riduzione canone Covid su buona fede/art. 2 Cost. — orientamento minoritario |
| 15 | Corte di Appello di Milano | — | 3160 | 2026 | Art. 1467 | Addendum post-Covid — imprevedibilità esclusa |
| 16 | Corte di Appello di Bologna | — | 599 | 2024 | Art. 1467 | Locazione commerciale — pagamento del canone non impedito dalle norme emergenziali |
| 17 | Corte di Appello di Venezia | — | 883 | 2024 | Art. 1467 | Onere probatorio rigoroso sul calo del fatturato |
| 18 | Corte di Appello di Ancona | — | 1795 | 2024 | Art. 1467 | Art. 1467 legittima solo la domanda di risoluzione, non l’autotutela |
| 19 | Corte di Appello di L’Aquila | — | 106 | 2024 | Art. 1467 | Norme emergenziali Covid — nessun diritto a rinegoziazione |
| 20 | Corte di Appello di Brescia | — | 717 | 2025 | Art. 1467 | Rialzo prezzo gas — alea normale del contratto |
| 21 | Corte di Appello di Torino | — | 644 | 2024 | Art. 1467 | Covid in contratti di durata — onere specifico di prova |
| 22 | Tribunale di Forli | — | 381 | 2025 | Art. 1467 | Pandemia prevedibile al momento della stipula |
| 23 | Tribunale di Venezia | — | 353 | 2025 | Art. 1467 | Preliminare — difetto di prova dell’onerosità pandemica |
| 24 | Tribunale di Verona | — | 448 | 2025 | Art. 1467 | Temporaneità delle restrizioni — rischio imprenditoriale normale |
| 25 | Tribunale di Perugia | — | 542 | 2025 | Art. 1467 co. 3 | Offerta di equità solo in via di eccezione — inidonea |
| 26 | Tribunale di Torino | — | 2067 | 2024 | Art. 1467 | Appalto dic. 2021 — pandemia non più imprevedibile |
| 27 | Tribunale di Firenze | — | 1735 | 2024 | Art. 1467 | Variazione 5% — alea normale |
| 28 | Tribunale di Milano | — | 5389 | 2024 | Art. 1467 | Errore di previsione — non evento straordinario |
| 29 | Tribunale di Livorno | — | 404 | 2025 | Art. 1467 | Aumenti energetici — alea normale dei contratti di fornitura |
| 30 | Tribunale di Napoli Nord | — | 226 | 2024 | Art. 1467 | Calo fatturato Covid — squilibrio sinallagmatico non provato |
| 31 | Tribunale di Termini Imerese | — | 1049 | 2025 | Art. 1467 | Impossibilità di uso ≠ onerosità della prestazione di pagamento |
| 32 | Tribunale di Trapani | — | 19 | 2024 | Art. 1467 | Mancata domanda formale di risoluzione — illegittimità autoriduzione |
| 33 | Tribunale di Matera | — | 740 | 2024 | Art. 1467 | Variazioni conoscibili anteriormente — difetto di sopravvenienza |
| 34 | Tribunale di Ravenna | — | 1067 | 2024 | Art. 1467 | Riorganizzazione aziendale — alea fisiologica |
| 35 | Tribunale di Foggia | — | 795 | 2024 | Art. 1467 | Rimedio: solo risoluzione, non riduzione del corrispettivo |
| 36 | Tribunale di Barcellona P.G. | — | 91 | 2025 | Art. 1467 | Pandemia — autoriduzione canone illegittima |
| 37 | Tribunale di L’Aquila | — | 293 | 2025 | Art. 1467 | Contratti di durata — interdittiva antimafia non straordinaria |
| 38 | Tribunale di Spoleto | — | 856 | 2024 | Art. 1467 | Covid + maggiori costi — presupposti dell’art. 1467 non integrati |
| 39 | Tribunale di Massa | — | 199 | 2024 | Art. 1467 | Covid — squilibrio sinallagmatico non provato |
Trattato redatto nell’ambito del Commentario sistematico al Codice civile — Titolo II, Del contratto in generale. Il presente fascicolo chiude il Titolo II (artt. 1321–1469). Data di redazione: 28 luglio 2026.