Assegno circolare prescritto: il beneficiario non può pretendere la provvista (Cass. civ. Sez. III n. 15145 del 29.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
Decorso il termine triennale di prescrizione sancito dall’art. 84, comma 2, del r.d. n. 1736 del 1933, il rapporto cartolare tra emittente e beneficiario dell’assegno circolare si estingue definitivamente, con la conseguenza che il beneficiario non può chiedere la riemissione del titolo né il pagamento della relativa provvista. La destinazione impressa dalla banca alla provvista — ivi compreso il versamento al Fondo istituito dall’art. 1, comma 343, della legge n. 266 del 2005 — concerne il solo rapporto tra istituto emittente e richiedente l’assegno non riscosso, restando il beneficiario privo di un interesse giuridicamente qualificato. L’ordinanza di assegnazione emessa ai sensi dell’art. 553 cod. proc. civ. costituisce titolo esecutivo in favore dell’assegnatario e contro il terzo pignorato: questi, già munito di tale titolo, è di regola carente di interesse ad agire in via di cognizione per conseguire un ulteriore titolo sulla medesima prestazione, salvo allegazione di uno specifico bisogno di tutela cognitiva.
Il Fatto
Un erede, quale creditore di un istituto di credito in forza di un’ordinanza di assegnazione resa in espropriazione presso terzi intrapresa in danno di un ente previdenziale, convenne in giudizio la banca con ricorso ex art. 702-bis cod. proc. civ., chiedendo la consegna di due assegni circolari ovvero, in caso di estinzione dei titoli, il pagamento dell’equivalente numerario, oltre al risarcimento dei danni.
Espose che la banca, per ottemperare all’ordinanza, aveva emesso i due titoli, smarriti e poi ritrovati; che, decorso il triennio prescrizionale e confluita la provvista nel Fondo per le vittime di frodi finanziarie, era rimasto escluso dal rimborso, spettante unicamente all’emittente. Il Tribunale rigettò la domanda; la Corte d’appello respinse l’impugnazione. Il ricorso per cassazione è affidato a un unico motivo; la banca resiste e propone ricorso incidentale condizionato.
La Motivazione della Corte
La Corte rileva anzitutto la tardività del deposito della memoria della ricorrente, avvenuto oltre il termine fissato dall’art. 380-bis.1 cod. proc. civ. Poi esamina il motivo, che denuncia violazione degli artt. 547, 553, 112, 115, 116 e 100 cod. proc. civ. e dell’art. 1, comma 343, della legge n. 266 del 2005.
La ricorrente sostiene che, maturata la prescrizione, il richiedente l’assegno non riscosso avrebbe diritto alla restituzione della provvista nei successivi dieci anni, con connesso diritto dell’effettivo creditore di ottenerla dall’emittente; e che unico legittimato sarebbe la banca, non l’ente previdenziale. La Corte corregge la motivazione ex art. 384, ultimo comma, cod. proc. civ., confermando il dispositivo.
Sul piano cartolare, il decorso del termine triennale comporta il venir meno di ogni azione del beneficiario verso l’emittente: estinta l’obbligazione cartolare, la sorte della provvista non riguarda più il beneficiario, privo di interesse giuridicamente qualificato all’accertamento. Diventa quindi inconferente stabilire chi, tra ente previdenziale e banca, sia il «richiedente l’emissione dell’assegno non riscosso» ai fini del rimborso ex art. 1, comma 345-ter, della legge n. 266 del 2005: questione che resta impregiudicata, poiché attribuire quel diritto alla banca non gioverebbe ai ricorrenti.
Quanto al rapporto causale, la Corte muove dalla natura dell’ordinanza ex art. 553 cod. proc. civ., titolo esecutivo in favore del procedente e contro il terzo pignorato, che consente di promuovere direttamente l’espropriazione forzata. Ne deriva che l’assegnatario è di regola carente di interesse ad agire in via di cognizione per un ulteriore titolo sulla stessa prestazione; l’azione è ammissibile solo se si alleghi uno specifico bisogno di accesso agli strumenti cognitivi, non offerto dal titolo posseduto. Nella specie tale esigenza non è mai stata esplicitata: la domanda non poteva trovare accoglimento per difetto di interesse ad agire.
Il ricorso è rigettato; il ricorso incidentale condizionato è assorbito. La ricorrente è condannata alle spese di legittimità, con obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002.
Nota della Redazione
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