Graduatorie ATA: giurisdizione ordinaria se si invoca la normativa primaria (Cass. civ. Sez. Un. n. 15147 del 30.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di personale ATA, nelle controversie concernenti la formazione delle graduatorie di circolo e di istituto, la giurisdizione spetta al giudice amministrativo allorché oggetto della domanda sia l’annullamento dell’atto amministrativo generale o normativo che disciplina tali graduatorie, costituente esercizio di potestà autoritativa nella individuazione dei criteri di inserimento, e solo quale effetto della rimozione di tale atto l’accertamento del diritto del ricorrente all’inserimento. Sussiste invece la giurisdizione del giudice ordinario se la domanda è specificamente volta all’accertamento del diritto del personale all’inserimento in graduatoria, quale diritto scaturente direttamente dalla normazione primaria, eventualmente previa disapplicazione dell’atto amministrativo che detto inserimento potrebbe precludere. Il discrimine va ravvisato nella causa petendi, non nella materia.

Il Fatto

La ricorrente aveva presentato domanda di conferma e aggiornamento delle graduatorie di circolo e di istituto di III fascia per il personale ATA, per il triennio 2021/2023, presso un istituto comprensivo. Aveva fatto valere servizi prestati dall’anno scolastico 2003/2004 al 2020/2021 come assistente OSA e Asacom, alle dipendenze di diverse cooperative ma all’interno di vari istituti scolastici, in forza di convenzione con l’Ufficio Scolastico Provinciale.

L’istituto non le aveva attribuito alcun punteggio per tali servizi, ritenendoli non resi alle dipendenze di una pubblica amministrazione. La ricorrente aveva quindi adito il Trib. Ragusa, deducendo che i servizi erano sussumibili sotto la voce residuale “altro servizio” delle tabelle allegate al D.M. 50/2021. Il giudice ordinario declinava la giurisdizione, qualificando la procedura come concorsuale ai sensi dell’art. 63, comma 4, d.lgs. 165/2001. Adito successivamente, il TAR Sicilia declinava a sua volta la giurisdizione, escludendo i connotati propri delle procedure concorsuali. Si configurava così un conflitto negativo di giurisdizione.

La Motivazione della Corte

Le Sezioni Unite richiamano il principio già espresso in fattispecie sovrapponibile, a cui intendono dare continuità (Cass. SU n. 9330/2023; Cass. SU n. 9331/2023; Cass. SU n. 17123/2019). Il criterio distintivo non risiede nella natura dell’atto impugnato in sé, ma nella domanda concretamente proposta.

Se il ricorrente chiede l’annullamento dell’atto amministrativo generale o normativo che pone la disciplina delle graduatorie, la controversia investe l’esercizio di potestà autoritativa e appartiene alla giurisdizione amministrativa; l’accertamento del diritto all’inserimento è solo effetto riflesso della rimozione dell’atto.

Se invece la domanda è volta all’accertamento del diritto all’inserimento in graduatoria con la corretta attribuzione dei punteggi derivanti dall’applicazione di norme primarie, la giurisdizione è del giudice ordinario. La controversia nasce dalla richiesta di diretta applicazione di disposizioni normative attributive di punteggi, che consentono il corretto posizionamento in graduatoria, eventualmente previa disapplicazione dell’atto amministrativo ostativo.

Nel caso in esame la ricorrente aveva adito il tribunale per far valere il servizio prestato, pur quale dipendente di cooperative, all’interno di istituti scolastici e in forza di convenzione con l’Ufficio Scolastico Provinciale. Oggetto della domanda è il riconoscimento della posizione soggettiva della lavoratrice mediante diretta applicazione dei criteri previsti dalla normativa primaria, ossia le tabelle allegate al D.M. 50/2021.

In applicazione dei principi richiamati le Sezioni Unite affermano la giurisdizione del giudice ordinario, dinanzi al quale rimettono le parti anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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