Aumenti CCNL a scaglioni e pensione dei dirigenti scolastici cessati (Corte dei Conti Sez. giur. Campania n. 82 del 05.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il computo degli aumenti stipendiali previsti da un CCNL nella base pensionabile deve rispettare il principio generale di cui al secondo comma dell’art. 43 del d.P.R. n. 1092/1973, secondo cui nessun assegno o indennità, anche se pensionabile, può essere valutato se la disposizione di legge non ne preveda espressamente la valutazione. Ne consegue che il dipendente cessato dal servizio durante la vigenza contrattuale ha diritto, ai fini pensionistici, esclusivamente agli incrementi retributivi già maturati alla data del collocamento in quiescenza, con esclusione degli scaglioni non ancora operativi. Il CCNL non può disporre o modificare i rapporti previdenziali, distinti da quelli di lavoro e retti da normative legali inderogabili.

Il Fatto

Una dirigente scolastica, collocata in quiescenza dal 1° settembre 2017, ha chiesto la riliquidazione della pensione dopo la stipula del CCNL dell’area dirigenziale Istruzione e Ricerca per il triennio 2016/2018, avvenuta l’8 luglio 2019. La ricorrente ha domandato la condanna del MIM e dell’INPS al pagamento dei ratei arretrati, quantificati dal proprio consulente.

Il MIM ha concordato sul diritto all’adeguamento con effetto dalla data di pensionamento, comunicando i dati all’INPS. L’INPS ha affermato di aver riliquidato la pensione e di aver disposto il pagamento degli arretrati, invocando la cessazione della materia del contendere. La ricorrente ha rivendicato un surplus di oltre 18.000 euro lordi, sostenendo che la retribuzione da computare fosse quella spettante in caso di permanenza in servizio sino al 31 dicembre 2018.

La Motivazione della Corte

La Sezione ha anzitutto rilevato che la documentazione prodotta dall’INPS dimostra come la riliquidazione competa ormai esclusivamente all’INPS stesso, al quale il MIM ha già fornito tutti i dati necessari. Su tale presupposto ha addossato all’INPS la condanna al pagamento degli arretrati.

Nel merito, il giudice ha esaminato l’art. 39 del CCNL, che fissa tre decorrenze per gli aumenti della retribuzione tabellare al 1° gennaio di ciascuna annualità 2016, 2017 e 2018, e l’art. 40 del CCNL, che riconosce effetto dei benefici economici sul trattamento di quiescenza dei dirigenti cessati nel periodo di vigenza del triennio. L’avverbio “integralmente”, ha osservato la Corte, si presta a plurime interpretazioni e non può fondare una fictio iuris di assimilazione del lavoratore a riposo a quello in servizio.

Decisivo è il richiamo al secondo comma dell’art. 43 del d.P.R. n. 1092/1973. Nel caso di specie ciò equivale a computare nella pensione esclusivamente gli aumenti maturati dal 1° gennaio 2016 e dal 1° gennaio 2017. A sostegno la Corte richiama una granitica giurisprudenza della Suprema Corte, in particolare Cass. n. 5383/2002 e Cass. n. 1063/2008, da cui si evince che i dipendenti cessati durante la vigenza contrattuale hanno diritto alla retribuzione spettante alla data del collocamento a riposo, con esclusione degli scaglioni non ancora operativi.

La Sezione ha quindi dichiarato il diritto della ricorrente al ricalcolo della pensione, limitatamente agli incrementi maturati anteriormente al 1° settembre 2017, condannando l’INPS ai maggiori ratei con interessi legali o rivalutazione monetaria, e rigettando la domanda quanto agli incrementi dal 1° gennaio 2018.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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