Autosufficienza del ricorso e termine breve di impugnazione nella notifica all’INPS (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 8639 del 01.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il motivo di ricorso per cassazione con cui si deduce un error in procedendo del giudice di merito è ammissibile solo se rispetta i requisiti di specificità e autosufficienza di cui all’art. 366, comma 1, nn. 4 e 6, cod. proc. civ., con trascrizione degli atti processuali rilevanti e indicazione del luogo in cui sono reperibili. Il criterio di autosufficienza va interpretato in modo elastico, per non scivolare in un eccessivo formalismo lesivo del diritto di difesa, ma la censura resta inammissibile quando l’omessa trascrizione impedisce al Collegio ogni cognizione dei fatti. Il termine di dieci giorni per la notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell’udienza, previsto dall’art. 435 cod. proc. civ., non è perentorio e la sua inosservanza non produce decadenza. La notifica alla parte priva dell’indicazione del procuratore nella relata non fa decorrere il termine breve di impugnazione, neppure se eseguita presso la sede dell’avvocatura interna dell’ente.
Il Fatto
La ricorrente aveva adito il giudice per accertare un rapporto di lavoro agricolo riferito a un determinato anno e ottenere la reiscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli. Il giudice di primo grado le aveva dato ragione, ma la Corte d’appello, in riforma, aveva rigettato la domanda.
Avverso tale pronuncia la lavoratrice ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: la mancata pronuncia sulla tardività dell’appello dell’Istituto, la violazione del termine breve di impugnazione e il difetto di motivazione sulla valutazione delle prove. L’INPS ha resistito con controricorso.
La Motivazione della Corte
I primi due motivi sono stati esaminati congiuntamente e dichiarati inammissibili per difetto di specificità. La Corte ha ricordato che chi deduce un error in procedendo attiva il potere di diretto esame degli atti del giudizio di merito, ma solo se il motivo supera il vaglio dell’art. 366, comma 1, nn. 4 e 6, cod. proc. civ., che impone la trascrizione essenziale degli atti e l’indicazione del fascicolo in cui sono reperibili.
Il Collegio ha richiamato il proprio orientamento (Cass. n. 3612 del 2022, Cass. n. 28184 del 2020 e le successive conformi) e ha dato conto del più recente indirizzo nomofilattico, che legge l’autosufficienza in modo elastico (Cass. n. 11325 del 2023), in linea con il nuovo testo dell’art. 366, comma 1, n. 6, cod. proc. civ. come novellato dal d.lgs. n. 149 del 2022 e con i principi della sentenza CEDU Succi e altri c. Italia del 28 ottobre 2021, che ammette il requisito purché non degeneri in eccessivo formalismo.
Nel caso concreto, tuttavia, la ricorrente non aveva trascritto né la relata di notifica della sentenza di primo grado né il decreto di fissazione dell’udienza con la relativa relata: tale omissione ha reso impossibile ogni cognizione dei fatti utili a valutare la decisività dei rilievi.
La Corte ha poi aggiunto che il termine di dieci giorni assegnato dall’art. 435 cod. proc. civ. per notificare ricorso e decreto non è perentorio e che la sua inosservanza non comporta alcuna decadenza dall’impugnazione, come già affermato da Cass. n. 21358 del 2010, che aveva distinto la notificazione tardiva dall’omessa notificazione su cui poggiava Cass. Sez. Un. n. 20604 del 2008, con conferme in Cass. nn. 15358 del 2017 e 24034 del 2020. Quanto al termine breve, la censura è risultata infondata, perché la relata non conteneva l’indicazione dei difensori domiciliatari dell’Istituto: la Corte ha richiamato il principio delle Sezioni Unite n. 20866 del 2020, secondo cui la notifica alla parte senza menzione del procuratore non fa decorrere il termine breve, neppure se eseguita presso la sede dell’avvocatura interna.
Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile, perché tutte le censure, pur prospettate come violazione di legge, miravano a un riesame delle risultanze istruttorie, non consentito in sede di legittimità. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e al doppio contributo unificato ove dovuto.
Nota della Redazione
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