La motivazione per relationem a un precedente d’appello è valida se le questioni sono identiche (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 20481 del 17.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sentenza d’appello può essere motivata per relationem a un precedente specifico della stessa Corte d’appello, pur in diverso giudizio, purché dia conto, sia pur sinteticamente, dell’identità delle questioni prospettate, sicché dalla lettura coordinata delle decisioni possa ricavarsi un percorso argomentativo esaustivo e coerente. In tema di trasferimento di ramo d’azienda, l’ente ceduto può essere legittimamente “leggero” o “dematerializzato”, quando l’attività ceduta, per la sua peculiare natura — quale l’erogazione di servizi informatici —, attribuisce rilievo preponderante al personale e alle sue competenze tecniche rispetto ai beni materiali. Il requisito della preesistenza del ramo è integrato dall’oggettiva continuità della struttura organizzativa e funzionale tra cedente e cessionaria, non essendo necessaria la cessione della clientela, che opera in regime di subappalto.
Il Fatto
Un gruppo di lavoratori, già dipendenti di una società di servizi informatici, era stato trasferito, a far data dal 01/01/2017, alle dipendenze della cessionaria di un contratto di cessione di ramo d’azienda. I lavoratori adivano il Tribunale, deducendo che l’ente ceduto non costituiva un ramo d’azienda, non essendo preesistente né dotato di autonomia funzionale, e chiedendo la declaratoria di nullità o inefficacia dell’operazione, con l’ordine alla cedente di ripristinare i rapporti di lavoro.
Il Tribunale di Roma rigettava la domanda e la Corte d’Appello di Roma, con sentenza depositata il 20/02/2024, rigettava il gravame, richiamando un proprio precedente specifico in identica fattispecie e un analogo precedente della Corte d’Appello di Torino. Avverso tale decisione i lavoratori proponevano ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha esaminato congiuntamente i primi quattro motivi, tutti incentrati su pretesi vizi di motivazione, e li ha reputati infondati. Quanto alla dedotta violazione dell’obbligo di motivazione, la pronuncia ha ribadito che è ammissibile il rinvio per relationem a un precedente specifico della medesima Corte territoriale, che abbia deciso questioni identiche in un diverso giudizio. Il richiamo è legittimo ove il giudice dia conto, anche sinteticamente, della identità delle questioni rispetto a quelle già esaminate, dovendosi dal percorso argomentativo complessivo ricavare una motivazione coerente ed esaustiva.
Con riferimento al requisito della preesistenza del ramo, la Corte ha rilevato che i giudici di merito avevano accertato che il ramo ceduto sussisteva presso la cedente sin dal 2006 e aveva conservato la sua struttura organizzativa e funzionale con il passaggio alla cessionaria. La prova della preesistenza non deriva da elementi formali ma dall’oggettiva continuità dell’attività e dell’organizzazione, come confermato dalla circostanza che i lavoratori ceduti abbiano continuato a svolgere le medesime mansioni. Il fatto che a detti lavoratori fossero state in precedenza applicate altre cessioni non è elemento dirimente.
Quanto alla natura “leggera” o “dematerializzata” del ramo, la Corte ha ritenuto corretta la decisione della Corte territoriale che, avuto riguardo alla peculiarità dell’attività oggetto di cessione — servizi di assistenza tecnica da remoto e on site —, aveva attribuito rilievo preponderante al personale e alle competenze tecniche quali elementi essenziali dell’azienda ceduta. Tale accertamento non è sindacabile in sede di legittimità, in quanto riservato al giudice di merito. La Corte ha altresì escluso che la mancata cessione della clientela o l’utilizzo in comune di alcuni servizi IT nel periodo iniziale fossero elementi idonei a inficiare l’autonomia funzionale dell’ente ceduto, trattandosi di servizi accessori necessari alla continuità di funzionamento.
L’ultimo motivo, con cui si deduceva l’erronea sussunzione della fattispecie nell’art. 2112 c.c., è stato dichiarato in parte inammissibile, laddove sollecitava una diversa ricostruzione degli elementi fattuali, e in parte infondato. La Corte ha rigettato il ricorso e condannato i ricorrenti al pagamento delle spese in favore di entrambe le controricorrenti, oltre al versamento dell’ulteriore contributo unificato.
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Nota della Redazione
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