Bancarotta: dissesto non è evento, basta la condotta distrattiva (Cass. pen. Sez. V n. 37445 del 17.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale prefallimentare il fallimento non costituisce evento del reato e non è collegato eziologicamente alla condotta dell’agente. È sufficiente il compimento di atti di distrazione di beni societari idonei a creare un pericolo concreto per le ragioni creditorie, a prescindere dalla circostanza che tali atti abbiano prodotto il dissesto, purché il fallimento sia effettivamente intervenuto. L’agente deve solo prefigurarsi la probabile idoneità della condotta a incidere negativamente sulla garanzia patrimoniale dei creditori, senza prevedere né volere il dissesto e il fallimento. L’amministratore di diritto risponde unitamente all’amministratore di fatto quando, essendo a conoscenza delle attività illecite, non impedisca l’evento che aveva l’obbligo di impedire, non essendo desumibile il dolo dal solo fatto di avere accettato formalmente la carica.

Il Fatto

La Corte d’appello di Venezia, con sentenza del 25 novembre 2024, confermava la condanna pronunciata dal G.u.p. del Tribunale di Verona per bancarotta fraudolenta distrattiva, ascritta in due procedimenti riuniti, commessi quale amministratore unico di una società consortile e quale consigliere con delega sui conti di una cooperativa, entrambe fallite a pochi mesi di distanza.

Il ricorrente deduceva, tra l’altro, l’insussistenza del nesso di causalità tra le condotte e il dissesto delle società, la mancanza di un ruolo gestionale effettivo in capo a lui — con la conseguente assenza del dolo — e l’omessa considerazione di una precedente assoluzione per fatti analoghi. Il ricorso investiva altresì il trattamento sanzionatorio e il diniego delle sanzioni sostitutive.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dalla qualificazione della fattispecie. Ribadisce l’erroneità di una ricostruzione della bancarotta fraudolenta per distrazione come reato in cui il fallimento o il dissesto assumano il ruolo di evento, rispetto al quale ricercare la prova del nesso di causalità o di concausalità e della copertura dell’elemento psicologico. Si tratta invece di reato di pericolo: il fallimento rileva come mera condizione oggettiva di punibilità, estranea al coefficiente soggettivo che anima l’agente.

Su questo presupposto cade il secondo e il terzo motivo, con i quali la difesa contestava la responsabilità per un arco temporale limitato e la distanza temporale tra cessazione della carica e fallimento. Secondo il costante orientamento richiamato, la condotta si perfeziona quando l’agente cagiona il depauperamento dell’impresa destinandone le risorse a impieghi estranei, senza che la dichiarazione di fallimento sia collegata eziologicamente alla condotta. Irrilevante è anche l’assenza di un danno per i creditori, trattandosi di reato di pericolo.

Nel caso concreto i giudici di merito hanno accertato prelievi ingiustificati e operazioni dirette a distaccare dal patrimonio sociale ingenti somme senza corrispettivo, con conseguente messa in pericolo della garanzia patrimoniale. La motivazione, conforme a quella di primo grado e a essa integrata, resiste al sindacato di legittimità: l’irriducibile estraneità del fatto distrattivo a canoni di ragionevolezza imprenditoriale fonda la prognosi postuma di pericolo e la consapevolezza della condotta.

Quanto all’elemento soggettivo, la Corte esclude che la prova del dolo possa ricavarsi dal mero fatto dell’accettazione formale della carica, ma ribadisce che l’amministratore di diritto risponde insieme all’amministratore di fatto per non avere impedito l’evento che aveva l’obbligo di impedire, ai sensi dell’art. 40 cod. pen. È sufficiente la generica consapevolezza che l’amministratore effettivo distragga o dissipi i beni sociali, non essendo necessaria la conoscenza delle singole operazioni. La posizione di consigliere di amministrazione comporta poi i doveri di vigilanza e controllo di cui all’art. 2932 cod. civ.

Muovendo da una lettura unitaria delle condotte e dal ruolo effettivo ricoperto — consulenza protratta, sottoscrizione di un documento di manleva, delega a operare sui conti ed esecuzione materiale dei prelievi — la Corte ritiene immune da illogicità la qualificazione dell’imputato come partecipe del disegno di spoliazione, non mero esecutore di direttive altrui.

Il ricorso è pertanto rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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