Bancarotta impropria: sufficienti dolo generico e prevedibilità del dissesto (Cass. pen. Sez. VII n. 11402 del 20.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di bancarotta impropria da operazioni dolose di cui all’art. 223, comma 2, n. 2, legge fall., non è necessario il dolo specifico diretto a provocare il fallimento, essendo sufficiente il dolo generico, ossia la coscienza e volontà delle singole operazioni e la prevedibilità del dissesto come conseguenza della condotta antidoverosa. Le operazioni dolose devono essere eziologicamente collegate al dissesto o al suo aggravamento, prodromici al fallimento, e non necessariamente al fallimento come evento ultimo. La condotta può consistere anche in un comportamento omissivo, purché produttivo di un depauperamento non giustificabile in termini di interesse per l’impresa. L’art. 329 d.lgs. n. 14 del 2019 ha positivizzato un principio già consolidato nel diritto vivente, ponendosi in continuità normativa con la disciplina previgente.

Il Fatto

Il ricorrente propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Roma che ha confermato la pronuncia di primo grado, con la quale era stato ritenuto responsabile del delitto di bancarotta fraudolenta. Il ricorso si articola in tre motivi: il primo prospetta una questione di legittimità costituzionale dell’art. 329 d.lgs. n. 14 del 2019 e censura la motivazione in ordine alla configurabilità del reato mediante condotte omissive; il secondo lamenta l’errata interpretazione della legge penale in tema di elemento soggettivo; il terzo denuncia la violazione della legge penale in ordine al nesso causale tra le operazioni e il fallimento.

La difesa deduce, inoltre, che per la configurabilità del reato sarebbe stato richiesto il fallimento in proprio. Una memoria difensiva è stata depositata prima dell’udienza.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina anzitutto la questione di legittimità costituzionale, ritenendola carente di specificazione della rilevanza e, nel merito, manifestamente infondata. Le sentenze di merito hanno applicato la norma incriminatrice dell’art. 223, comma 2, n. 2, legge fall., ipotesi ritenuta in tesi difensiva più favorevole al reo, conformandosi alla giurisprudenza costante di legittimità, antecedente all’introduzione della nuova disposizione.

Secondo tale orientamento, le operazioni dolose rilevanti devono essere eziologicamente collegate al dissesto o al suo aggravamento, prodromici al fallimento, e non necessariamente al fallimento come evento ultimo. Non occorre la volontà diretta a provocare il dissesto: esso è l’effetto, sul piano della causalità materiale, di una condotta volontaria ma non diretta a produrlo, pur con l’accettazione della probabilità che si verifichi.

È sufficiente la consapevolezza di porre in essere un’operazione che, concretandosi in un abuso o infedeltà nell’esercizio della carica o in un atto intrinsecamente pericoloso per la salute economico-finanziaria della società, determini l’astratta prevedibilità della decozione quale effetto della condotta antidoverosa. La Corte richiama sul punto Sez. 5 n. 16111 del 08.02.2024, Sez. 5 n. 45672 del 01.10.2015 e Sez. 5 n. 38728 del 03.04.2014.

Quanto alla dedotta impossibilità di integrare il reato con condotte omissive, la Corte ribadisce che le operazioni dolose possono consistere in qualunque atto intrinsecamente pericoloso per la salute economica e finanziaria dell’impresa e anche in una condotta omissiva produttiva di un depauperamento non giustificabile in termini di interesse per l’impresa (Sez. 5 n. 29586 del 15.05.2014).

Il secondo motivo è dichiarato indeducibile, perché si risolve nella pedissequa reiterazione di censure già dedotte in appello e puntualmente disattese, risultando non specifico e solo apparente (Sez. 2 n. 42046 del 17.07.2019); esso tende, inoltre, a sollecitare una inammissibile rilettura del compendio fattuale e probatorio. Anche il terzo motivo è inammissibile, per indeterminatezza e perché mira a una improponibile riedizione delibativa. Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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