Blocco retributivo inapplicabile ai dipendenti delle società partecipate (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 26667 del 03.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
La disciplina del blocco retributivo e contrattuale dettata per il settore pubblico non si applica ai rapporti di lavoro dei dipendenti delle società a partecipazione pubblica, ivi comprese quelle operanti in regime di gestione in house. Questi rapporti restano regolati dal codice civile e dalle leggi sul lavoro privato, con la contrattazione collettiva privatistica di riferimento, e la loro natura non muta per effetto della partecipazione pubblica. Il contenimento degli oneri contrattuali non può essere realizzato mediante atti unilaterali del datore di lavoro o dell’ente controllante: solo la contrattazione di secondo livello può disporre in senso riduttivo di diritti economici già riconosciuti. In assenza di accordi di secondo livello, il lavoratore ha diritto agli aumenti contrattuali maturati.

Il Fatto

Una società interamente partecipata da un ente locale e operante in regime di affidamento diretto assumeva di essere vincolata al blocco degli stipendi e non erogava gli aumenti contemplati dal rinnovo del CCNL del settore Commercio/Terziario per il periodo 1.3.2015/31.1.2019.

La lavoratrice agiva per il pagamento delle differenze retributive. Il Tribunale accoglieva la domanda e la Corte d’Appello confermava, richiamando la sentenza Corte costituzionale n. 178/2015 e interpretando l’art. 19, comma 6, d.lgs. n. 175/2016 nel senso che l’obbligo di contenimento dei costi resta subordinato a provvedimenti da recepire in contrattazione di secondo livello. La società proponeva ricorso per cassazione con tre motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dalla natura privatistica del rapporto. L’art. 19, comma 1, d.lgs. n. 175/2016 e la previsione generale dell’art. 1, comma 3 confermano che ai dipendenti delle partecipate si applicano le norme del libro V del codice civile, le leggi sul lavoro subordinato e i contratti collettivi. La partecipazione pubblica non muta la natura di soggetto privato della società, come affermato dalle Seazioni Unite e ribadito da Cass. n. 35421/2022.

Ricostruita l’evoluzione normativa, i giudici rilevano che, a partire dall’art. 18, comma 2-bis, d.l. n. 112/2008 come modificato dalla legge n. 147/2013, il sistema dell’adeguamento retributivo pone al centro la contrattazione di secondo livello. Il contenimento degli oneri contrattuali deve essere recepito in quella sede: solo l’accordo sindacale può derogare in senso riduttivo ai diritti economici già riconosciuti. Gli atti unilaterali dell’ente controllante o degli amministratori non sono idonei allo scopo.

L’inciso «ove possibile» dell’art. 19, comma 6 non attribuisce poteri riduttivi unilaterali: esclude semmai la responsabilità degli amministratori che si siano attivati senza ottenere l’accordo, non coercibile, fermo l’obbligo di perseguire altrimenti i risparmi. Il richiamo alla contrattazione sarebbe inutile se bastassero provvedimenti unilaterali.

Quanto al blocco retributivo, l’art. 9, comma 1, d.l. n. 78/2010 riguarda le amministrazioni inserite nell’elenco Istat e il comma 17 limita la sospensione della contrattazione al personale di cui agli artt. 2 e 3 d.lgs. n. 165/2001. La società non rientra in tale elenco. Il richiamo alla Corte costituzionale n. 178/2015 è quindi erroneo, poiché quella pronuncia concerne il lavoro presso gli enti pubblici non economici. Il ricorso è rigettato, con compensazione delle spese per la novità delle questioni.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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