Inammissibili le censure di motivazione e travisamento dopo la riforma dell’art. 360 (Cass. civ. Sez. II n. 25047 del 11.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
Dopo la riformulazione dell’art. 360, n. 5, cod. proc. civ. non è più proponibile la censura di motivazione omessa, insufficiente o contraddittoria: è denunciabile solo l’anomalia motivazionale che si tramuti in violazione di legge costituzionalmente rilevante, attinente all’esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata. È inammissibile la censura di omesso esame di un fatto decisivo quando la decisione d’appello è fondata sulle stesse ragioni di fatto poste a base della decisione di primo grado. Il travisamento censurabile ai sensi dei numeri 4 o 5 dell’art. 360 cod. proc. civ. riguarda unicamente il contenuto oggettivo della prova, non la verifica logica della sua riconducibilità al fatto probatorio. L’onere della prova dei fatti negativi può essere assolto mediante dimostrazione di uno specifico fatto positivo contrario o con presunzioni.

Il Fatto

La controversia trae origine da un’attività ispettiva condotta dalla Camera di commercio presso tre punti vendita, che aveva riscontrato la presenza di materiale elettrico e giocattoli non conformi agli standard di sicurezza comunitari, alla legge n. 791/1977 e al d.lgs. n. 194/2007. Le due ordinanze ingiunzione emesse indicavano come importatore l’impresa del ricorrente.

Il Tribunale di Milano accolse parzialmente l’opposizione, rideterminando le sanzioni. La Corte d’appello di Milano rigettò il gravame. Il ricorrente propone quindi ricorso per cassazione, mentre la controricorrente resiste chiedendo la condanna per lite temeraria ai sensi dell’art. 96, comma 1, cod. proc. civ.

La Motivazione della Corte

Il ricorso si fonda su un unico articolato motivo, che lamenta violazione e falsa applicazione di norme di diritto, omessa pronuncia, vizi della motivazione, omesso esame di un fatto decisivo e travisamento delle prove. La Corte rigetta integralmente le censure.

Anzitutto è inammissibile la doglianza di omesso esame di un fatto decisivo: la Corte richiama l’art. 348-ter, comma 5, cod. proc. civ., applicabile ratione temporis, che preclude il motivo quando la decisione d’appello si fonda sulle stesse ragioni di fatto della sentenza di primo grado. È altresì inammissibile la censura di motivazione viziata, non più proponibile dopo la riforma del n. 5 dell’art. 360 cod. proc. civ.: sul punto la Corte richiama Cass., sez. un., n. 8038/2018, che qualifica la riforma come riduzione al minimo costituzionale del sindacato di legittimità sulla motivazione.

Quanto al travisamento, la Corte invoca le Sezioni Unite n. 5792/2024, secondo cui è denunciabile solo il travisamento del contenuto oggettivo della prova, che ricorre in caso di svista sul fatto probatorio in sé e non di verifica logica della sua riconducibilità al fatto. Nel caso concreto il ricorrente contesta la lettura delle denunce e la presunzione di cui all’art. 3 della legge n. 689/1981: si tratta di valutazione di merito, ampiamente motivata, non sindacabile in sede di legittimità.

Sulla mancata audizione in sede amministrativa, la Corte richiama Cass. n. 21146/2019: la sua omissione non comporta la nullità del provvedimento, poiché il giudizio di opposizione verte sul rapporto e non sull’atto, sicché gli argomenti a difesa possono essere prospettati in sede giurisdizionale.

Infine, sulla pretesa prova negativa, la Corte richiama Cass. n. 14854/2013, Cass. n. 9065/2023 e Cass. n. 15176/2024: i fatti negativi possono essere provati mediante uno specifico fatto positivo contrario o con presunzioni. Il ricorrente avrebbe potuto dimostrare l’importazione di prodotti diversi nel periodo contestato, facendo presumere per esclusione la mancata importazione di quelli ispezionati.

Il ricorso è dunque rigettato, con condanna alle spese. La Corte esclude la lite temeraria per difetto dell’elemento oggettivo, richiamando Cass. n. 4645/2007 e Cass. n. 10606/2010, e dà atto dei presupposti per il versamento del contributo unificato raddoppiato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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