Bonus pensione inabilità calcolato sull’età pensionabile vigente (Corte dei Conti Sez. giur. Sicilia n. 228 del 25.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di pensione di inabilità dei dipendenti pubblici, il bonus contributivo previsto dall’art. 2, comma 12, l. n. 335/1995 va parametrato all’età pensionabile vigente al momento in cui si realizza la condizione di inabilità, e non al limite fissato dal d.m. n. 187/1997. La fonte regolamentare non può cristallizzare l’assetto anagrafico valevole al momento della sua adozione, né neutralizzare il progressivo innalzamento dei requisiti di età. La statuizione che dichiara l’inammissibilità del ricorso per carenza di interesse dà luogo a giudicato formale, con effetti limitati al rapporto processuale, e non preclude la riproposizione della domanda in un diverso giudizio.

Il Fatto

La ricorrente, già docente in congedo per inidoneità assoluta, ha ottenuto nel 2022 la pensione di inabilità con il riconoscimento di un bonus parametrato al compimento dei 60 anni. Nel febbraio 2024 ha chiesto il ricalcolo della maggiorazione fino all’età pensionabile di 67 anni, con un bonus aggiuntivo di sette anni. L’istanza è stata respinta e il successivo ricorso al comitato provinciale ha avuto la stessa sorte.

L’Istituto previdenziale ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per l’esistenza di un giudicato formatosi su una precedente decisione della stessa Sezione, che aveva dichiarato inammissibile per carenza di interesse la domanda relativa alla medesima prestazione. Nel merito ha sostenuto che il riferimento anagrafico non potrebbe superare i 65 anni, poiché l’innalzamento a 67 anni è intervenuto solo con la legge n. 207/2024, a decorrere dal 1° gennaio 2025.

La Motivazione della Corte

Il giudice monocratico respinge l’eccezione di inammissibilità. La pronuncia precedente si era fermata su una questione di rito: la statuizione sull’inammissibilità per carenza di interesse produce soltanto giudicato formale, con effetti circoscritti al rapporto processuale in cui è resa. Essa non è idonea a formare giudicato sostanziale e non preclude la riproposizione della domanda, tanto più che il nuovo ricorso trae origine da un diniego sopravvenuto.

Sul merito, la Corte richiama l’art. 2, comma 12, l. n. 335/1995, che ancora la pensione di inabilità alla misura spettante “all’atto del compimento dei limiti di età previsti per il collocamento a riposo”. L’espressione età pensionabile è un’endiadi che va riempita di contenuto precettivo da fonti di rango legislativo, non dal regolamento ministeriale attuativo.

La decisione aderisce all’orientamento della Corte dei conti, Sez. I d’Appello n. 457/2023, che ha attribuito prevalenza al dato letterale della disposizione. Il mutamento dell’età pensionabile, in una prospettiva diacronica, non può dirsi neutralizzato dalla previsione della fonte subordinata, che ha fissato l’assetto valevole per il periodo della sua adozione. Nel calcolo del parametro deve dunque tenersi conto dell’età pensionabile quale tempo per tempo stabilita.

L’accoglimento è però solo parziale. L’elevazione a 67 anni del limite per il collocamento a riposo d’ufficio è intervenuta dopo il collocamento a riposo dell’interessata. Rileva perciò il requisito anagrafico vigente al momento in cui è insorta la condizione di inabilità, ossia il 65° anno di età. La Corte riconosce il diritto alla riliquidazione del trattamento con il bonus calcolato come se la cessazione fosse avvenuta al compimento dei 65 anni, ferme restando le condizioni dei 40 anni di anzianità e dell’80 per cento della base pensionabile.

L’INPS è condannato alla corresponsione degli eventuali arretrati, maggiorati con interessi legali e nei limiti dell’eventuale maggior importo differenziale, con rivalutazione monetaria calcolata anno per anno secondo gli indici ISTAT. L’accoglimento parziale e le oscillazioni giurisprudenziali giustificano la compensazione delle spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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