Responsabilità erariale: interesse ad agire e garanzia SACE non escussa (Corte dei Conti Sez. giur. Calabria n. 129 del 29.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nei giudizi di responsabilità amministrativo-contabile l’interesse ad agire è condizione dell’azione, valutabile per l’intera durata del processo ai sensi dell’art. 100 c.p.c., richiamato dagli artt. 7, comma 2, e 26 c.g.c. Il danno erariale è presupposto indefettibile della domanda. Quando il finanziamento garantito ai sensi del d.l. n. 23/2020 sia integralmente restituito nel corso del giudizio e la garanzia SACE non sia mai stata escussa, l’Erario non subisce alcun esborso né decurtazione patrimoniale: difetta il pregiudizio da rimuovere. La domanda va pertanto dichiarata inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse, con definizione in rito e senza regolamento delle spese.
Il Fatto
La Procura regionale conveniva in giudizio la rappresentante legale di una società e la stessa società, chiedendone la condanna solidale al risarcimento di euro 4.937.000,00 in favore del Ministero dell’Economia e delle Finanze. La vicenda traeva origine da un finanziamento garantito da SACE ai sensi del d.l. n. 23/2020, corredato da autocertificazione attestante l’assenza di delibere di distribuzione dividendi e l’impegno a non assumerne.
Secondo l’accusa, l’assemblea aveva già deliberato la distribuzione di dividendi prima della richiesta; il finanziamento sarebbe stato distratto rispetto alle finalità dichiarate; e il danno erariale sarebbe consistito nella lesione del programma di ripresa economica, per l’automatismo e la gratuità della garanzia pubblica.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta in via preliminare e con effetto assorbente la questione dell’interesse ad agire. Esso costituisce condizione dell’azione e deve sussistere per l’intera durata del giudizio: il suo venir meno in corso di causa determina l’inammissibilità della domanda. L’insussistenza di una condizione dell’azione consente di arrestare il giudizio prima della definizione nel merito.
Nelle azioni di responsabilità contabile il danno erariale è presupposto indefettibile dell’azionabilità. Lo schema dei finanziamenti garantiti prevede due rapporti distinti: il mutuo tra impresa e finanziatore, riconducibile a un mutuo di scopo legale, e la garanzia pubblica rilasciata in via accessoria. La garanzia diviene operativa e l’Erario è esposto al rischio di esborso soltanto in caso di inadempimento dell’obbligazione restitutoria.
Nel caso concreto tale presupposto è venuto meno per fatti sopravvenuti: la società ha estinto anticipatamente e integralmente il debito verso la banca, con corresponsione di capitale, interessi e accessori, come attestato dalla banca e non contestato dalla Procura. La garanzia SACE non risulta mai stata escussa né attivata.
L’utilità concreta e attuale dell’accoglimento viene quindi meno. Sul piano sostanziale difetta la stessa situazione giuridica che avrebbe sorretto la pretesa: il Ministero non ha subito alcun esborso né decurtazione patrimoniale, sicché non vi è pregiudizio da rimuovere né posizione da ripristinare. Sul piano processuale l’accoglimento non produrrebbe alcuna utilità, traducendosi in una locupletazione dell’Erario priva di giustificazione causale.
Definito il giudizio in via di rito e non nel merito, non vi è luogo al rimborso delle spese ai sensi dell’art. 31, comma 2, del d.lgs. n. 174/2016. La domanda è dichiarata inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse ad agire, con nulla per le spese.
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Nota della Redazione
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