Bookmaker estero privo di concessione tenuto all’imposta unica sulle scommesse (Cass. civ. Sez. V n. 7578 del 21.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di imposta unica sulle scommesse, la dichiarazione di illegittimità costituzionale dell’art. 3 del d.lgs. n. 504/1998 e dell’art. 1, comma 66, lett. b), della legge n. 220/2010, limitatamente alla parte in cui assoggettano al tributo le ricevitorie operanti per conto di soggetti privi di concessione per le annualità anteriori al 2011, non fa venir meno l’obbligo del bookmaker estero privo di concessione, che resta soggetto passivo dell’imposta. La solidarietà tra bookmaker e ricevitore è di tipo paritetico e non dipendente, poiché entrambi partecipano all’organizzazione ed esercizio del gioco. La disciplina nazionale, applicabile a tutti gli operatori che raccolgono scommesse sul territorio italiano, non integra una restrizione discriminatoria alla luce dell’art. 56 TFUE, né contrasta con i principi di capacità contributiva e di legittimo affidamento.

Il Fatto

Una società di diritto estero, attiva nel settore delle scommesse senza titolo concessorio, riceveva un avviso di accertamento dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli per l’anno 2008. L’Amministrazione contestava il tributo in qualità di coobbligata in solido di una ditta individuale esercente l’attività di centro di trasmissione dati, per un importo superiore a tremila euro oltre sanzioni e interessi.

La Commissione tributaria provinciale accoglieva il ricorso della società. La Commissione tributaria regionale, in riforma, accoglieva l’appello dell’Ufficio. La società proponeva quindi ricorso per cassazione affidato a sei motivi, uno dei quali in via pregiudiziale, e depositava in corso di causa una proposta di conciliazione ex art. 48-bis del d.lgs. n. 546/1992.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta anzitutto l’istanza di rinvio per consentire all’Agenzia di valutare la proposta conciliatoria. Rileva che il d.lgs. 30.12.2023 n. 220, entrato in vigore il 4 gennaio 2024, ha esteso alla Cassazione solo la conciliazione fuori udienza, mentre per quella in udienza permane il divieto di mero rinvio. L’estensione opera, in ogni caso, secondo l’art. 4, comma 2, del medesimo decreto, solo per i giudizi instaurati nel termine ivi previsto.

Sul merito, la Corte richiama il consolidato orientamento delle Sezioni tributarie in materia di presupposti dell’imposta unica. Il prelievo non colpisce la giocata in sé, ma la prestazione del servizio di gioco, con la conseguenza che rileva il luogo in cui l’attività è organizzata e le scommesse sono raccolte, ossia il territorio italiano.

Il passaggio centrale riguarda gli effetti della Corte cost. n. 27 del 2018. Il giudice delle leggi ha dichiarato illegittime le norme nella sola parte in cui assoggettano al tributo le ricevitorie per le annualità anteriori al 2011, poiché l’entità delle commissioni si era già cristallizzata. Da ciò non deriva però alcun effetto liberatorio per il bookmaker estero, che la stessa Consulta ha considerato soggetto passivo anche prima della disposizione interpretativa del 2010. La solidarietà è paritetica, non dipendente, e la rivalsa rappresenta lo strumento di redistribuzione del carico fiscale.

Quanto ai profili di diritto unionale, la Corte esclude la necessità di un nuovo rinvio pregiudiziale ex art. 267 TFUE. Le imposte sui giochi non sono armonizzate; la normativa italiana si applica indistintamente a tutti gli operatori e non discrimina i bookmaker esteri. La Corte di Giustizia, 26 febbraio 2020, causa C-788/18, ha già chiarito che l’art. 56 TFUE non osta a una disciplina che assoggetti a imposta i centri di trasmissione dati e, in solido, gli operatori mandanti esteri.

Il motivo relativo al difetto di motivazione dell’avviso è infondato: il rinvio al processo verbale di constatazione ha posto la contribuente in grado di conoscere la pretesa nei suoi elementi essenziali. Il motivo sulla traslazione economica del tributo è inammissibile, poiché prospetta una questione estranea al perimetro del giudizio. Il ricorso è rigettato con condanna alle spese e contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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