Appalto e formazione impartita dal committente non provano la somministrazione (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 32583 del 14.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di appalto di servizi, la circostanza che il committente abbia impartito ai dipendenti dell’appaltatore la formazione iniziale necessaria per l’esecuzione della prestazione non è di per sé incompatibile con lo schema dell’art. 1655 cod. civ. e non integra gli estremi della somministrazione illecita di manodopera. L’appalto può infatti avere ad oggetto un servizio destinato a integrarsi nell’organizzazione imprenditoriale del committente, sicché la formazione propedeutica all’utilità dell’opera o del servizio costituisce attività coerente con la figura negoziale. La distinzione tra appalto e somministrazione si fonda sull’esistenza di un rischio di impresa in capo all’appaltatore, riferito al risultato e non al tempo impiegato. Spetta ai lavoratori che deducono la non genuinità dell’appalto provare la spendita del potere conformativo della prestazione da parte del committente.

Il Fatto

Due lavoratori avevano prestato attività, in forza di contratti a progetto e poi di apprendistato professionalizzante, alle dipendenze di una società appaltatrice. Deducevano di essere stati di fatto utilizzati dalla committente sulla base dell’appalto conferito alla loro formale datrice di lavoro. Allegavano la non genuinità dell’appalto: mezzi hardware e software di proprietà della committente, formazione ricevuta da suoi dipendenti, presenza costante di un dipendente della committente nei locali dell’appaltatrice e necessità di autorizzazione per le fatture di importo superiore a euro 5.000,00.

Adito il Trib. Roma, le domande di accertamento del rapporto subordinato alle dipendenze della committente e di riammissione in servizio venivano rigettate. La Corte d’Appello di Roma confermava la decisione. I lavoratori ricorrevano per cassazione con due motivi.

La Motivazione della Corte

Con il primo motivo i ricorrenti lamentavano la violazione degli artt. 20-29 d.lgs. n. 276/2003 e dell’art. 1655 cod. civ. per avere la Corte territoriale ritenuto irrilevante la formazione iniziale impartita dalla committente. Il motivo è dichiarato in parte inammissibile e in parte infondato.

La Corte ribadisce che la distinzione tra appalto e somministrazione attiene all’esistenza di un rischio di impresa proprio dell’appalto, tipicamente riferito a un risultato, opera o servizio, da realizzare con la propria organizzazione imprenditoriale. L’inferenza dei ricorrenti circa una presunzione semplice di illiceità dell’appalto è priva di pertinenza rispetto alla motivazione dei giudici di merito e comunque infondata.

Quanto alla formazione, i ricorrenti obliterano un dato fondamentale: l’appalto può riguardare anche un servizio destinato a integrarsi nell’organizzazione e nell’attività imprenditoriale del committente. Proprio per questo può essere necessario che il committente, nella fase di avvio dell’esecuzione, curi la formazione dei dipendenti dell’appaltatore, al fine di assicurarsi l’utilità dell’opera o del servizio che l’appaltatore si è obbligato a realizzare.

Con il secondo motivo i ricorrenti censuravano l’esclusione della rilevanza della conformazione della prestazione attraverso procedure amministrative e informatiche, oltre alla violazione dell’art. 115 c.p.c. per omesso rilievo della non contestazione di talune circostanze. Anche questo motivo è inammissibile. La Corte territoriale non ha affatto escluso la rilevanza del profilo, ma ha ritenuto che in concreto la prova della asserita conformazione della prestazione da parte della committente non fosse stata raggiunta.

Quanto al principio di non contestazione, la Corte ribadisce il consolidato orientamento secondo cui il ricorrente ha l’onere di riportare, ai fini dell’autosufficienza, il proprio atto processuale e quello di controparte, per consentire la valutazione dei presupposti di applicazione dell’art. 115 c.p.c. Onere non adempiuto. Inoltre, la non contestazione si sarebbe verificata già in primo grado, sicché l’omesso rilievo doveva formare oggetto del motivo di appello; sul punto si sarebbe formato il giudicato implicito interno. I vizi della sentenza e degli atti processuali antecedenti si convertono in motivi di gravame e devono essere fatti valere nei limiti e secondo le regole proprie dei mezzi di impugnazione. Il ricorso è rigettato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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