Braccialetto e 500 metri: questione inammissibile (Corte cost. ord. n. 22/2026)
Con l’ordinanza n. 22 del 2026 la Corte costituzionale ha dichiarato inammissibili le questioni sollevate sul divieto di avvicinamento, sulla distanza minima di 500 metri e sul controllo elettronico a distanza. La Corte non ha detto se quelle regole siano legittime o no: si è fermata prima, per un difetto dell’atto con cui il giudice le aveva sottoposte al suo esame.
Da dove nasce la questione. Due coniugi avevano sporto querela contro il vicino di casa, che abita nell’appartamento confinante, per una serie di condotte moleste e minacciose. Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bari, procedendo per il delitto previsto dall’articolo 612-bis del codice penale, aveva applicato all’indagato il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalle persone offese, con l’obbligo di mantenere una distanza non inferiore a 500 metri, il divieto di comunicare con loro anche tramite social network e le procedure di controllo a distanza previste dall’articolo 275-bis del codice di procedura penale. In caso di mancato consenso o di accertata impossibilità tecnica del controllo elettronico, era previsto il divieto di dimora nel Comune di residenza. Dopo l’interrogatorio la difesa aveva chiesto la revoca della misura e, in subordine, della sola prescrizione sul controllo elettronico: entrambe le richieste erano state respinte.
Il dubbio del giudice. Lo stesso giudice ha poi sollevato la questione di legittimità costituzionale contro le norme come modificate dalla legge n. 168 del 2023. A suo avviso quelle disposizioni impongono automatismi: sempre 500 metri, sempre il controllo elettronico, e una misura ulteriore o più grave quando il controllo non è tecnicamente realizzabile. Il giudice non potrebbe così valutare il caso concreto né motivare le sue scelte, con violazione degli articoli 3, 13 e 117, primo comma, della Costituzione, quest’ultimo in relazione alla Convenzione europea dei diritti dell’uomo.
Perché la Corte non ha deciso. Manca la spiegazione del perché la risposta servirebbe nel processo in corso. Il giudice aveva già applicato quelle norme e aveva già respinto le istanze di revoca. Nell’ordinanza non ha indicato se e come intendesse modificare la misura già disposta, né perché dovrebbe applicare ancora la disciplina contestata. La Corte verifica la motivazione sulla rilevanza fermandosi alla soglia della non implausibilità, ma una motivazione deve comunque esserci. Le lacune riscontrate hanno portato all’inammissibilità.
Che cosa resta. Le norme restano in vigore e continuano ad applicarsi. La misura disposta nel procedimento resta quella già adottata. Il dubbio di fondo sugli automatismi non è stato risolto: potrà tornare davanti alla Corte solo se un altro giudice lo solleverà spiegando in modo adeguato perché la decisione incide sul processo che deve definire.
Visualizza il provvedimento ufficiale: https://www.cortecostituzionale.it/scheda-pronuncia/2026/22