Bolzano ammessa a intervenire sul ricorso straordinario (Corte cost. ord. n. 67/2026)
Con l’ordinanza n. 67 del 2026 la Corte costituzionale ha deciso soltanto una questione di procedura: ha dichiarato ammissibile l’intervento della Provincia autonoma di Bolzano nel giudizio. Il merito della questione, cioè se sia legittimo il divieto di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nelle materie di competenza della sezione autonoma di Bolzano, non è stato deciso.
Il giudizio. Il Consiglio di Stato, sezione prima, con parere del 9 dicembre 2025 ha sollevato questioni di legittimità costituzionale sull’articolo 7, terzo comma, del d.P.R. 6 aprile 1984, n. 426. Quella disposizione stabilisce che “nelle materie di competenza della sezione autonoma di Bolzano non è ammesso il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica”. I parametri richiamati sono l’articolo 90 dello statuto speciale (d.P.R. n. 670 del 1972) e gli articoli 3, 5, 24 e 87 della Costituzione. La questione è nata mentre il Consiglio di Stato stava rendendo il parere su un ricorso straordinario proposto per l’annullamento di un permesso di costruire rilasciato dal Comune di Badia.
Chi ha chiesto di intervenire. La Provincia autonoma di Bolzano non era parte nel giudizio di partenza. Ha comunque depositato un atto di intervento davanti alla Corte, sostenendo che l’esclusione del ricorso straordinario esprime l’autonomia riconosciuta dallo statuto speciale.
Perché la Corte ha detto sì. Chi è estraneo al giudizio di partenza può intervenire davanti alla Corte solo se ha un interesse qualificato, collegato in modo diretto e immediato al rapporto in discussione, oppure se una decisione di accoglimento inciderebbe subito sulla sua posizione. Nel caso in esame la norma contestata è una norma di attuazione dello statuto speciale, approvata con la procedura paritetica dell’articolo 107 dello statuto, che coinvolge anche la Provincia. Se la Corte dichiarasse illegittima quella norma, verrebbe meno la condizione di specialità che essa prevede, e la controversia di partenza potrebbe essere definita con uno strumento oggi non utilizzabile davanti alla sezione autonoma di Bolzano. Da qui l’interesse giuridicamente rilevante della Provincia.
Che cosa ha disposto l’ordinanza. La Corte ha dichiarato ammissibile l’intervento e ha autorizzato la Provincia autonoma di Bolzano a prendere visione e a trarre copia degli atti processuali del giudizio.
Che cosa resta aperto. Tutto il resto. L’ordinanza non dice se il divieto di ricorso straordinario nelle materie di competenza della sezione autonoma di Bolzano sia conforme alla Costituzione. Quel punto sarà deciso in un momento successivo, in un giudizio in cui ora la Provincia autonoma partecipa e può svolgere le proprie difese. Fino a quella decisione la norma resta in vigore e il ricorso straordinario in quelle materie continua a non essere ammesso.
Visualizza il provvedimento ufficiale: https://www.cortecostituzionale.it/scheda-pronuncia/2026/67
Nota della Redazione
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