Addizionale provinciale sull’energia elettrica illegittima (Corte cost. n. 43/2025)
La decisione. La Corte costituzionale ha dichiarato illegittima l’addizionale provinciale all’accisa sull’energia elettrica. La norma colpita è l’articolo 6, commi 1, lettera c), e 2, del decreto-legge n. 511 del 1988, convertito nella legge n. 20 del 1989, nel testo sostituito dall’articolo 5, comma 1, del decreto legislativo n. 26 del 2007. Il contrasto è con l’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 2008/118/CE e quindi con gli articoli 11 e 117, primo comma, della Costituzione.
Il caso. Alcune imprese avevano acquistato energia elettrica da un fornitore e in fattura avevano pagato, oltre al prezzo, anche l’addizionale provinciale. Il fornitore l’aveva applicata in rivalsa, cioè l’aveva trasferita sul cliente come componente del prezzo di vendita. Le imprese hanno chiesto al giudice civile la restituzione di quelle somme, sostenendo che l’imposta non era dovuta. Il Tribunale di Udine ha sollevato la questione. Alla stessa materia si riferiva anche una seconda ordinanza, di un collegio arbitrale di Vicenza, che però riguardava le regole sul rimborso allo Stato.
Il dubbio del giudice. Le regole europee consentono agli Stati di aggiungere altre imposte indirette su prodotti già sottoposti ad accisa, ma a due condizioni che devono ricorrere insieme: l’imposta deve avere una finalità specifica e deve rispettare le regole europee su base imponibile, calcolo, esigibilità e controllo. Il Tribunale di Udine riteneva che l’addizionale provinciale non avesse una finalità specifica. Non poteva però limitarsi a non applicarla: in una causa fra privati il giudice non può mettere da parte una legge nazionale contraria a una direttiva. Per questo si è rivolto alla Corte costituzionale.
Il ragionamento della Corte. La Corte richiama la giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea. Finalità specifica significa scopo non puramente di bilancio. Occorre un legame diretto fra l’impiego del gettito e l’obiettivo dichiarato, oppure una struttura dell’imposta capace di orientare i comportamenti, per esempio scoraggiando il consumo del prodotto tassato. Non basta invece destinare in anticipo il gettito a certe spese, perché si tratta di una semplice scelta di organizzazione del bilancio.
Su questa base la Corte esclude che l’addizionale rispetti il requisito. La norma prevede solo una destinazione generica del gettito in favore delle province. Il preambolo del decreto-legge del 1988 conferma che le misure servivano ad assicurare risorse agli enti della finanza regionale e locale per i loro compiti istituzionali. È una finalità di bilancio, non distinguibile da essa. Manca inoltre il nesso diretto fra l’uso del gettito e la riduzione dei costi ambientali legati al consumo di energia elettrica o la promozione della coesione territoriale e sociale.
L’altra ordinanza. Le questioni sollevate dal collegio arbitrale riguardavano l’articolo 14, comma 4, del decreto legislativo n. 504 del 1995, che concede al fornitore condannato a restituire le somme novanta giorni dal passaggio in giudicato per chiedere il rimborso all’amministrazione finanziaria. La Corte le ha dichiarate inammissibili. Quella norma riguarda il rapporto tributario fra fornitore e amministrazione, che resta estraneo alla causa fra cliente e fornitore e si colloca a valle di essa. Manca quindi il rapporto di necessaria strumentalità con la decisione da prendere. La Corte aggiunge che il collegio arbitrale aveva erroneamente ritenuto di poter non applicare la norma nazionale in una lite fra privati. È stata dichiarata inammissibile anche la costituzione in giudizio del consorzio, avvenuta oltre il termine.
Cosa cambia in pratica. L’addizionale provinciale era già stata abrogata nel 2012. La dichiarazione di illegittimità produce effetti dal passato, salvo i rapporti ormai esauriti. Chi ha pagato l’addizionale al proprio fornitore può quindi chiederne la restituzione al fornitore stesso davanti al giudice civile; il fornitore, a sua volta, potrà rivalersi nei confronti dello Stato. La Corte ricorda inoltre che, dopo la sentenza della Corte di giustizia dell’11 aprile 2024 nella causa C-316/22, il cliente può agire direttamente contro lo Stato quando gli è giuridicamente impossibile agire contro il fornitore.
Visualizza il provvedimento ufficiale: https://www.cortecostituzionale.it/scheda-pronuncia/2025/43