Buoni fruttiferi, prescrizione decennale dalla scadenza e obblighi informativi (Cass. civ. Sez. I n. 25063 del 06.09.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il termine decennale di prescrizione del diritto alla restituzione del capitale e degli interessi del buono fruttifero postale decorre dalla data di scadenza del titolo, anche per le serie già emesse. Gli obblighi informativi previsti dai decreti emanati a seguito del riordino di Cassa Depositi e Prestiti si pongono a valle della sottoscrizione del buono e assolvono a una funzione riepilogativa e ricognitiva dell’operazione, sicché la loro eventuale violazione non incide sull’assetto normativo che disciplina il decorso della prescrizione. L’art. 2941, n. 8, cod. civ. contempla unicamente il comportamento doloso di occultamento del debito. È inammissibile, per difetto di specificità ex art. 366, comma 1, n. 6, cod. proc. civ., il motivo che non consenta alla Corte di verificare il contenuto del documento asseritamente nuovo e la sua incidenza nella decisione.

Il Fatto

Il ricorrente agì contro la società convenuta chiedendo, in via principale, il pagamento di una somma a titolo di buono fruttifero della serie A5 emesso nel 1989; in via subordinata, il pagamento di una somma minore per un buono della serie AA5; in ulteriore subordine, il risarcimento del danno. Il Tribunale di Verona accolse la domanda principale.

La Corte d’appello di Venezia, in riforma, qualificò il buono come appartenente alla serie AA5 e respinse la domanda, ritenendo il diritto prescritto e compensando le spese. Avverso tale decisione il soccombente propose ricorso per cassazione su sette motivi; la controricorrente resistette con controricorso e memoria.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina congiuntamente i primi motivi sotto il profilo dell’inammissibilità. Il primo motivo, che deduceva la nullità dell’atto di appello per violazione dell’art. 156 cod. proc. civ. in relazione all’art. 345 cod. proc. civ., è inammissibile per violazione dell’art. 366, comma 1, n. 6, cod. proc. civ., non permettendo di verificare il contenuto del documento asseritamente nuovo. La Corte aggiunge che l’ipotizzata produzione di nuovi documenti in appello non ne comporterebbe la pretesa nullità.

Il secondo motivo non coglie la ratio decidendi: la Corte territoriale non si era fermata sul profilo processuale dell’appello incidentale, ma aveva ritenuto infondata la domanda risarcitoria per irrilevanza del dedotto inadempimento dell’obbligo di consegna del foglio informativo.

Il terzo motivo, che invocava la nullità del contratto ex art. 1418 cod. civ. per contrarietà all’art. 117 del T.U.B., è inammissibile sia per difetto di specificità, sia perché la censura non risulta scrutinata dalla Corte d’appello ed è proposta per la prima volta in sede di legittimità.

I motivi quarto e quinto, concernenti la qualificazione del buono come appartenente alla serie A5, sono inammissibili perché pretendono un nuovo giudizio sul fatto: non è ammessa la censura che proponga una mera interpretazione dell’atto diversa da quella censurata.

Il sesto motivo è inammissibile, richiedendo un accertamento di fatto persino quanto alla condotta dolosa. La Corte richiama il principio per cui il termine decennale di prescrizione di cui all’art. 8 d.m. 19 dicembre 2000 si applica alle serie già emesse e il dies a quo si individua nella data di scadenza del titolo, poiché gli obblighi informativi si pongono a valle della sottoscrizione e la disciplina della prescrizione si rinviene nell’assetto normativo complessivo. Il settimo motivo è inammissibile per mancata indicazione del fatto decisivo. Il ricorso è dichiarato inammissibile con condanna alle spese e contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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