Revocatoria fallimentare e scientia decoctionis in capo all’accipiens (Cass. civ. Sez. 1 n. 14366 del 15.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
La conoscenza dello stato di insolvenza dell’imprenditore da parte dell’accipiens, rilevante ai fini dell’azione revocatoria fallimentare ex art. 67, comma 2°, l.fall., deve essere effettiva e non meramente potenziale. La prova di tale conoscenza può, tuttavia, essere fornita attraverso presunzioni ai sensi degli artt. 2727 e 2729 c.c., valutate gli uni per mezzo degli altri, tutte le volte in cui gli elementi indiziari siano complessivamente idonei a far ritenere che l’accipiens, usando la normale prudenza e avvedutezza (rapportata alle proprie qualità personali e professionali e alle concrete condizioni operative), non possa non aver percepito i sintomi rivelatori della decozione del debitore. La valutazione delle presunzioni, compresa la scelta degli elementi che ne costituiscono la base e il giudizio logico con cui si deduce il fatto ignoto, è attività discrezionale riservata al giudice di merito, sindacabile in sede di legittimità solo in caso di macroscopica erronea individuazione della regola inferenziale o di motivazione apparente, contraddittoria o perplessa.

Il Fatto

Il Fallimento di una società proponeva domanda di revocatoria fallimentare ai sensi dell’art. 67, comma 2°, l.fall. nei confronti della società concedente in un contratto di leasing, impugnando il pagamento eseguito dalla società poi fallita in periodo sospetto, in funzione del riscatto anticipato dell’automezzo concesso in locazione finanziaria. La società poi fallita, posta in liquidazione e inadempiente nel pagamento dei canoni, aveva versato alla concedente una somma di importo rilevante, con provvista fornita da un’impresa terza interessata all’acquisto del bene.

La corte d’appello accoglieva la domanda, ritenendo, sulla base di elementi indiziari, che la concedente fosse a conoscenza dello stato d’insolvenza in cui versava la debitrice al momento del pagamento. La società concedente proponeva ricorso per cassazione, deducendo la violazione dell’art. 67, comma 2°, l.fall. e sostenendo che il giudice di merito non avesse correttamente valutato le circostanze di fatto, in particolare la prossimità del contratto alla scadenza e il mancato assolvimento da parte del Fallimento dell’onere di dimostrare la conoscenza dello stato di insolvenza.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, rilevando che la ricorrente, pur deducendo formalmente la violazione di norme di legge, aveva in realtà censurato l’erronea ricognizione dei fatti materiali operata dai giudici di merito, in particolare in ordine alla ritenuta conoscenza dello stato d’insolvenza della società poi fallita. La valutazione delle prove raccolte, comprese le presunzioni, costituisce attività riservata all’apprezzamento discrezionale del giudice di merito.

La Corte ha precisato che l’errore di sussunzione nella qualificazione di una presunzione come grave, precisa e concordante può essere denunciato ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c. come falsa applicazione dell’art. 2729 c.c., ma è necessario che si sia verificata una macroscopica erronea individuazione della regola inferenziale. La selezione dei fatti noti su cui basare il ragionamento presuntivo e la scelta dei criteri inferenziali appartengono invece all’ambito di apprezzamento discrezionale del giudice di merito, che, se argomentato in modo non apparente, contraddittorio o perplesso, non può essere sindacato in sede di legittimità.

Nel caso di specie, la corte d’appello aveva valutato gli indizi raccolti — quali la ricezione della somma a copertura dei canoni scaduti e a scadere e la consapevolezza della probabile provenienza della provvista da impresa terza — pervenendo alla conclusione che la concedente fosse a conoscenza della situazione di incapienza patrimoniale della debitrice. Tale conclusione, essendo basata su una conseguenza deduttiva probabilistica non irragionevole, non era censurabile in cassazione.

La Corte ha inoltre ricordato che la prova della scientia decoctionis può essere fornita tramite presunzioni e ha chiarito che la conoscenza deve essere effettiva, ma può risultare da un giudizio di normale prudenza e avvedutezza rapportato alle qualità personali e professionali dell’accipiens. La ricorrente, non avendo denunciato l’omesso esame di un fatto storico decisivo, ma solo una diversa ricostruzione della vicenda, non poteva ottenere l’annullamento della sentenza impugnata.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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