Buoni pasto non retributivi e insindacabilità dell’interpretazione negoziale (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 29617 del 10.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
I buoni pasto non rivestono natura retributiva, ma costituiscono un’agevolazione di carattere assistenziale collegata al rapporto di lavoro da un nesso meramente occasionale; non è pertanto invocabile il principio di irriducibilità della retribuzione. L’accertamento della volontà negoziale espressa in un verbale di conciliazione e in un accordo collettivo si sostanzia in un accertamento di fatto riservato al giudice del merito, sindacabile in cassazione solo per violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale e per vizio di motivazione che superi il minimum costituzionale. Il travisamento della prova, quale svista sul contenuto oggettivo del dato probatorio, trova rimedio nella revocazione per errore di fatto, non nel giudizio di legittimità. Il vizio di omessa pronuncia sussiste solo in caso di mancato esame di domande o eccezioni di merito, non di mere argomentazioni difensive.

Il Fatto

Una pluralità di lavoratori, addetti all’attività di pulizia dell’aeroporto di Linate, ha convenuto in giudizio la società datrice di lavoro subentrata nell’appalto e la committente aeroportuale, chiedendo la consegna di buoni pasto del valore unitario di euro 4,67 o, in via alternativa, il pagamento del controvalore, per ogni giornata di effettiva prestazione lavorativa a partire dal 1° dicembre 2015, epoca in cui la nuova gestione ne aveva interrotto l’erogazione.

Il Tribunale ha rigettato il ricorso. La Corte d’Appello di Milano, con la sentenza n. 2103/2019, ha respinto il gravame dei lavoratori non conciliati e ha dichiarato la cessata materia del contendere per gli altri, sulla base di verbali di conciliazione sindacale intervenuti in corso di causa. I soccombenti hanno proposto ricorso per cassazione con dieci motivi, lamentando profili di contraddittorio, di efficacia soggettiva delle conciliazioni, di omessa pronuncia, di uso aziendale, di recesso unilaterale dagli accordi e di natura retributiva del premio.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta anzitutto i primi cinque motivi, esaminati congiuntamente perché concernenti i lavoratori per i quali era stata dichiarata la cessazione della materia del contendere. Il ricorso è inammissibile per violazione dell’art. 366, comma 1, n. 6, cod. proc. civ., non essendo stati riportati gli esatti contenuti degli accordi conciliativi né indicati con precisione gli atti processuali cui le censure si riferivano. Nel merito, le doglianze investono l’interpretazione dei verbali, ma l’accertamento della volontà negoziale è riservato al giudice del merito e il sindacato di legittimità resta limitato alla verifica dei canoni di ermeneutica e della coerenza motivazionale.

Il sesto motivo è dichiarato inammissibile. La violazione dell’art. 2697 cod. civ. è censurabile solo quando il giudice abbia attribuito l’onere probatorio a un soggetto diverso da quello corretto, non quando contesti la valutazione delle prove. Quanto al travisamento della prova, la Corte richiama le Sezioni Unite n. 5792 del 2024, che ne circoscrivono la deducibilità: la svista sul dato probatorio oggettivo trova rimedio nella revocazione, non nel giudizio di legittimità.

Il settimo motivo, relativo alla dedotta omessa pronuncia sul secondo motivo di appello, è respinto. Il vizio di omessa pronuncia ex art. 112 cod. proc. civ. presuppone il mancato esame di domande o eccezioni di merito, non di semplici argomentazioni. La Corte territoriale, inoltre, aveva esplicitamente respinto il motivo di gravame, sicché una statuizione implicita di rigetto esclude il vizio.

Il nono motivo è infondato. La sentenza impugnata è conforme alla giurisprudenza di legittimità che nega la natura retributiva dei buoni pasto e delle indennità di mensa, qualificandoli come agevolazioni assistenziali legate al rapporto da un nesso occasionale: accertato ciò, non può trovare applicazione il principio di irriducibilità della retribuzione.

L’ottavo e il decimo motivo, infine, sono inammissibili. La Corte richiama le Sezioni Unite nn. 8053 e 8054 del 2014, che hanno ridotto il vizio di motivazione al minimum costituzionale e circoscritto l’omesso esame al fatto storico decisivo, da indicare con rigore. I motivi si risolvono nella prospettazione di un diverso convincimento rispetto a quello del merito e incorrono nella preclusione della doppia conforme. Il ricorso è respinto, con condanna alle spese e contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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