Licenziamento collettivo, comparazione estesa al complesso aziendale (Cass. civ. Sez. Lav n. 8737 del 03.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di licenziamento collettivo per riduzione di personale, il datore di lavoro può delimitare la platea dei lavoratori da licenziare agli addetti a una determinata sede territoriale solo in presenza di oggettive esigenze tecnico-produttive coerenti con le indicazioni della comunicazione di cui all’art. 4, comma 3, legge n. 223 del 1991. La regola generale dell’art. 5, comma 1, legge n. 223 del 1991 impone la comparazione dei lavoratori nell’ambito del complesso aziendale e non consente di escluderla per la mera dislocazione geografica delle sedi o per i costi aggiuntivi connessi al trasferimento. Grava sul datore di lavoro l’onere di provare il fatto giustificativo del più ristretto ambito di scelta e la non fungibilità degli addetti prescelti rispetto ai dipendenti di altre sedi. La violazione dei criteri di scelta, e non della sola procedura, comporta l’applicazione della tutela reintegratoria di cui all’art. 18, comma 4, legge n. 300 del 1970, come novellato dalla legge n. 92 del 2012.
Il Fatto
Un lavoratore impiegato nel settore delle telecomunicazioni presso la sede aquilana di una società viene licenziato nell’ambito di una procedura di mobilità che la società aveva circoscritto ai soli dipendenti di quella sede, a fronte di altre unità produttive attive sul territorio nazionale.
Il Tribunale dichiara il licenziamento illegittimo e ordina la reintegra, condannando la società al risarcimento commisurato alle retribuzioni maturate dal recesso alla reintegra, in applicazione dell’art. 18, comma 4, legge n. 300 del 1970. La Corte d’appello respinge il reclamo della società. Questa propone ricorso per cassazione con sei motivi, contestando profili processuali e la ricostruzione della comparazione.
La Motivazione della Corte
La Corte rigetta il ricorso e affronta in via preliminare le censure processuali. Il primo motivo, relativo alla asserita condanna generica pronunciata d’ufficio, è inammissibile perché prospetta questioni nuove, non trattate nella decisione impugnata né ritualmente devolute. Nel merito, la Corte esamina direttamente il ricorso introduttivo, secondo il potere di cognizione sugli atti in presenza di error in procedendo, richiamando Cass. s.u. n. 8077 del 2012: la domanda dei lavoratori, priva di quantificazione, va correttamente intesa come richiesta di condanna generica limitata all’an. Il frazionamento dei crediti non è vietato, come confermato da Cass. s.u. n. 4090 del 2017.
Il secondo e il terzo motivo sono inammissibili perché non colgono la ratio decidendi: la Corte territoriale aveva verificato la sufficienza descrittiva dell’atto introduttivo, con profili professionali e griglie di comparazione, escludendo la nullità della motivazione ai sensi dell’art. 132 cod. proc. civ..
Il quarto motivo, sull’omessa istruttoria, è infondato: il percorso argomentativo della sentenza dimostra il rigetto implicito, avendo il giudice di merito valorizzato la fungibilità dei lavoratori rispetto ai colleghi delle altre sedi.
Il quinto motivo è infondato. La Corte ribadisce che non rileva, ai fini dell’esclusione della comparazione, la circostanza che il mantenimento in servizio del lavoratore della sede soppressa esigerebbe un trasferimento con aggravio di costi: l’art. 5, legge n. 223 del 1991 non contempla la dislocazione territoriale né i costi aggiuntivi tra i parametri di scelta (Cass. n. 17177 del 2013; Cass. n. 32387 del 2019; Cass. n. 1245 del 2022). La platea può essere limitata solo per oggettive esigenze tecnico-produttive coerenti con la comunicazione di apertura, con onere probatorio a carico del datore di lavoro. Nella specie la comunicazione era del tutto standardizzata e non considerava la professionalità dei lavoratori né le competenze acquisibili con la formazione on the job.
Il sesto motivo è infondato. La Corte distingue la violazione delle procedure, che comporta la tutela indennitaria, dalla violazione dei criteri di scelta, che giustifica la tutela reintegratoria ex art. 18, comma 4, legge n. 300 del 1970 (Cass. n. 18847 del 2016; Cass. n. 20502 del 2018; Cass. n. 410 del 2023). Nella specie la delimitazione illegittima della platea integra una violazione sostanziale, non un mero vizio formale.
Nota della Redazione
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