Buoni postali fruttiferi, variazione del tasso e obbligo di rinvio pregiudiziale (Cass. civ. Sez. I n. 16182 del 11.06.2024)
Principi di diritto (Massima)
La variazione del saggio di interesse dei buoni postali fruttiferi, disposta con decreto ministeriale, è legittima in quanto la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale assolve l’onere di conoscenza a carico del risparmiatore. La messa a disposizione della tabella integrativa presso gli uffici postali persegue una finalità diversa, consentendo al titolare di verificare l’ammontare del credito per interessi e la regolarità della riscossione, e non costituisce un obbligo informativo dalla cui inosservanza dipenda la vincolatività della variazione per il sottoscrittore. Nel giudizio di legittimità, il giudice di ultima istanza non è tenuto al rinvio pregiudiziale ex art. 267 TFUE ogniqualvolta non condivida le tesi della parte, essendo sufficiente che le ragioni del diniego siano espresse o desumibili dal carattere manifestamente infondato della questione.
Il Fatto
I ricorrenti, titolari di buoni postali fruttiferi in parte emessi prima e in parte dopo la data richiamata nel provvedimento, hanno agito per ottenere il pagamento degli importi indicati nella tabella riportata a tergo dei titoli. Il giudice di prime cure ha accolto l’istanza monitoria e ha respinto l’opposizione proposta dalla società emittente.
La Corte di Appello ha riformato parzialmente la decisione, richiamando i principi delle Sezioni Unite n. 3963/2019 e della Corte costituzionale n. 26/2020. I ricorrenti hanno quindi proposto ricorso per cassazione con tre motivi, contestando la variabilità del tasso, l’esistenza di un obbligo informativo ulteriore e la mancata disapplicazione del decreto ministeriale.
La Motivazione della Corte
Con il primo motivo i ricorrenti hanno dedotto la violazione dell’art. 173 d.P.R. n. 156/1973 e il contrasto con il diritto dell’Unione, sollecitando il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia. La Corte ha rilevato che la censura ripropone istanze già esaminate dalla Corte di merito, la quale ha motivato il rigetto sulla base della natura e della funzione dei buoni nonché della diversa natura dell’ente emittente rispetto agli intermediari finanziari.
Il Collegio ha richiamato la giurisprudenza unionale sull’acte clair: non sussiste alcun diritto della parte all’automatico rinvio quando la Corte non condivida le tesi difensive, purché le ragioni del diniego siano espresse o implicite. Nel caso di specie la questione è stata ritenuta manifestamente infondata, anche perché le direttive invocate sono successive sia alla norma primaria sia all’epoca di emissione e sottoscrizione dei titoli.
Con il secondo motivo i ricorrenti hanno prospettato un obbligo informativo a carico della società emittente, ulteriore rispetto alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, e il conseguente diritto al risarcimento. La Corte ha ribadito che la conoscenza della variazione è affidata dal legislatore alla pubblicazione del decreto ministeriale e che la tabella integrativa serve a verificare il credito per interessi e la regolarità della riscossione. Esclusa l’esistenza del fatto lesivo, la domanda risarcitoria non è proponibile.
Con il terzo motivo i ricorrenti hanno chiesto la disapplicazione del decreto ministeriale per eccesso di potere. La censura è stata dichiarata infondata, avendo la Corte di merito motivato in modo chiaro e condivisibile la necessità di applicazione della disciplina richiamata. Il ricorso è stato rigettato con condanna dei ricorrenti alle spese di legittimità e con l’attestazione dei presupposti per il versamento del contributo unificato aggiuntivo.
Nota della Redazione
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