Ius variandi prevale sui tassi a tergo dei buoni postali (Cass. civ. Sez. I n. 21909 del 30.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
Le variazioni del saggio d’interesse dei buoni postali fruttiferi disposte con decreto ministeriale, in attuazione dello ius variandi riconosciuto dall’art. 173 d.P.R. n. 156 del 1973 nel testo modificato dal d.l. n. 460 del 1974, convertito con modificazioni dalla legge n. 588 del 1974, prevalgono sulle condizioni apposte a tergo dei titoli, anche con riguardo ai buoni della serie “P” emessi in epoca anteriore. La norma attribuisce al Ministro il potere di estendere la variazione alle serie precedenti, operando non retroattivamente ma anche in senso sfavorevole al sottoscrittore sui rapporti in corso. Tale assetto, per la sua natura cogente, sostituisce ex art. 1339 cod. civ. le statuizioni negoziali, contemperando l’interesse generale di programmazione economica con la tutela del risparmio.

Il Fatto

La società ricorrente propone ricorso per cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere che aveva respinto il suo appello. Il giudice di prime cure aveva condannato la società al pagamento, in favore del risparmiatore, di una somma a titolo di rimborso della maggior somma spettante relativa a un buono postale fruttifero.

Il controricorrente, titolare di un buono postale della serie “P”, aveva allegato di aver ricevuto alla scadenza una somma inferiore a quella richiesta in applicazione dei tassi riportati a tergo del titolo. Il Tribunale aveva ritenuto che tali indicazioni prevalessero sulle condizioni del d.m. 13 giugno 1986, emanato dopo l’acquisto del titolo, valorizzando la vincolatività delle condizioni originarie e la mancata comunicazione all’investitore della variazione sfavorevole dei tassi.

La Motivazione della Corte

La questione riguarda il rapporto tra le condizioni di interesse apposte sul titolo e le variazioni disposte dal decreto ministeriale del 1986 per i buoni di precedente emissione. La ricorrente deduce la violazione degli artt. 173 d.P.R. n. 156 del 1973, 4, 5 e 6 del d.m. 13 giugno 1986 e art. 1339 cod. civ.

La Corte ricostruisce l’evoluzione normativa. Nella versione originaria, l’art. 173 stabiliva che le variazioni del saggio d’interesse avessero effetto soltanto per i buoni emessi dal giorno dell’entrata in vigore del decreto, non per quelli anteriori. La modifica del 1974 ha invece previsto che le variazioni operino per i buoni di nuova serie e possano essere estese a una o più serie precedenti.

Il Collegio osserva che, dopo il 1974 e fino all’abrogazione dell’articolo, il Ministro ha esercitato uno ius variandi estensibile anche a serie già collocate sul mercato. Il d.m. 13 giugno 1986, istitutivo della serie “Q”, ha ricondotto a quest’ultima, tra gli altri, i buoni della serie “P” emessi dal 1° luglio 1986.

Da qui la conclusione: l’assetto normativo, di rango legislativo, ha natura cogente e sostituisce ex art. 1339 cod. civ. le pattuizioni negoziali, come già affermato da Cass. n. 4748 del 2022. Il contrasto tra le condizioni a tergo del titolo e quelle del decreto va risolto dando prevalenza alle seconde, anche per la serie “P” precedentemente emessa.

La sentenza impugnata è pertanto cassata e la causa rinviata, anche per le spese, al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in diversa composizione.

Nota della Redazione

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