TFR pubblico frazionato per i contratti a termine cessati (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 9137 del 05.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel pubblico impiego contrattualizzato il trattamento di fine rapporto è disciplinato dalle regole privatistiche richiamate dall’art. 2 della legge n. 335 del 1995 e dal d.P.C.M. 20 dicembre 1999. Ne deriva che il TFR ha natura anche retributiva e non solo previdenziale, con la conseguenza che il diritto alla sua percezione sorge alla cessazione giuridica di ciascun rapporto di lavoro subordinato, compreso quello a termine. La persistente iscrizione al fondo gestito dall’INPS, in caso di successione di rapporti senza soluzione di continuità, non consente di differire la liquidazione alla cessazione definitiva dal servizio.
Il Fatto
La lavoratrice aveva stipulato con un Comune una pluralità di contratti a termine per supplenze annuali, con decorrenza da settembre ad agosto dell’anno successivo, per le annualità dal 2008/2009 al 2014/2015. Non avendo ricevuto dall’INPS il TFR che riteneva dovuto in relazione ai singoli rapporti, agiva in giudizio per accertare il proprio diritto e ottenere la condanna dell’Istituto al pagamento.
La Corte d’Appello, in parziale riforma della decisione di primo grado, dichiarava prescritti i TFR relativi alle annualità 2008/2009 e 2009/2010 e condannava l’INPS al pagamento degli importi per le ulteriori annualità. Avverso tale pronuncia l’Istituto proponeva ricorso per cassazione, resistito dalla lavoratrice con controricorso e memoria.
La Motivazione della Corte
L’INPS deduceva la violazione dell’art. 2 della legge n. 335 del 1995, dell’Accordo quadro ARAN del 29 luglio 1999, del successivo d.P.C.M. e dell’art. 26, comma 19, della legge n. 448 del 1998. Sosteneva che il TFR pubblicistico presentasse una disciplina peculiare — erogazione da parte dell’INPS, finanziamento contributivo, accantonamento solo figurativo, meccanismo di invarianza — tale da connotarlo come prestazione previdenziale e non come retribuzione differita. Da ciò faceva discendere che, in caso di cessazioni seguite da nuovi rapporti senza interruzione, il rapporto con l’ente previdenziale permanesse e imponesse la liquidazione solo alla cessazione definitiva dal servizio.
La Corte ha ritenuto il motivo, oltre che affetto da profili di inammissibilità, infondato. Il ricorrente non ha chiarito per quali ragioni i tratti differenziali tra i due regimi dovrebbero spostare il termine di esigibilità dalla cessazione di ogni rapporto a termine alla fine del servizio. La decisione impugnata trova conforto nei percorsi argomentativi di Cass. Sez. U. n. 24280 del 2014, Cass. Sez. L n. 5095 del 2010, Cass. Sez. L n. 2828 del 2012 e Cass. Sez. U. n. 36197 del 2023.
Il Collegio richiama la giurisprudenza secondo cui, in caso di estinzione del rapporto a termine alle dipendenze di una pubblica amministrazione, anche se seguita dall’assunzione in ruolo presso la stessa, il dipendente ha diritto a percepire un autonomo TFR per ciascuno dei rapporti cessati (cfr. Cass. Sez. L n. 5895 del 2020 e Cass. Sez. L n. 2828 del 2021). Le Sezioni Unite n. 24280 del 2014 avevano già respinto la tesi dell’infrazionabilità del trattamento di fine servizio, rilevando che la disciplina dell’art. 3 d.P.R. n. 1032 del 1973 è interna al lavoro statale e non si applica alla cessazione di un rapporto alle dipendenze di un ente locale.
Il quadro normativo è mutato: la riforma delle pensioni ha armonizzato i trattamenti di fine servizio dei dipendenti pubblici contrattualizzati assoggettandoli alla disciplina dell’art. 2120 c.c. Il TFR spetta in ogni caso di cessazione del rapporto di lavoro subordinato, sicché il collegamento è con l’estinzione del rapporto di lavoro e non con quella del rapporto previdenziale. Il TFR è costituito da retribuzioni accantonate e presenta carattere anche retributivo e sinallagmatico. La sua natura retributiva ha trovato conferma nella sentenza della Corte costituzionale n. 159 del 2019 e nella sentenza n. 130 del 2023. Ai sensi dell’art. 1, comma 6, del d.P.C.M. 20 dicembre 1999, il trattamento è liquidato alla cessazione dal servizio secondo la legge n. 297 del 1982. Assume rilievo la cessazione giuridica del rapporto, non la cessazione dell’iscrizione al fondo. Il ricorso è quindi rigettato, con condanna dell’Istituto alle spese e al contributo unificato.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.