Centri di raccolta veicoli abbandonati: obbligo di smaltimento e decorrenza della prescrizione (Cass. civ. Sez. II n. 14553 del 24.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il gestore del centro di raccolta individuato ai sensi dell’art. 8 del d.P.R. n. 571/1982, cui sono conferiti provvisoriamente i veicoli presuntivamente abbandonati, non è titolare di un obbligo di custodia, ma dell’obbligo di procedere alla demolizione e al recupero dei materiali, nonché dell’onere di cancellazione dal P.R.A. Le due attività sono tra loro indipendenti: la mancata cancellazione non impedisce né subordina la demolizione. Ne consegue che l’inerzia del gestore non può essere compensata con un corrispettivo di custodia. Il credito del gestore, pertanto, si rende esigibile alla scadenza del termine di sessanta giorni previsto dal d.m. n. 460/1999, decorrendo da quel momento la prescrizione decennale.

Il Fatto

Una imprenditrice, titolare di un centro di raccolta di veicoli abbandonati, convenne in giudizio la Provincia competente per ottenere il corrispettivo del deposito di nove veicoli affidatile tra il 2000 e il 2002, rimasti in giacenza per il mancato compimento, da parte degli enti competenti, delle formalità previste dal d.m. n. 460/1999. La Provincia eccepì la prescrizione del credito e chiamò in manleva il Ministero dell’Interno.

Il Tribunale accolse la domanda, condannando la Provincia al pagamento delle spese di custodia. La Corte d’appello, in accoglimento dell’appello, ritenne fondata l’eccezione di prescrizione per i crediti maturati oltre dieci anni prima della domanda e imputò alla depositaria la giacenza a tempo indeterminato, avendo ella omesso di attivarsi per la demolizione. La ricorrente ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta in via preliminare il terzo motivo, con cui la ricorrente sosteneva la spettanza del corrispettivo per l’intero periodo di deposito, non gravando sul privato obblighi di cooperazione rispetto ad adempimenti demandati ai pubblici uffici. Il motivo è infondato.

La ricostruzione sistematica dell’art. 1 del d.m. n. 460/1999 dimostra che l’incarico del gestore del centro di raccolta non consiste nella custodia, ma nell’obbligo di provvedere alla demolizione e al recupero dei materiali e nell’onere di cancellazione dal P.R.A. Il secondo comma dello stesso articolo prevede che, decorsi sessanta giorni dalla notificazione o dal rinvenimento, il veicolo divenga res nullius ex art. 923 cod. civ.: un deposito in custodia protrattosi oltre quel termine sarebbe privo di giustificazione causale.

La Corte esclude ogni nesso di interdipendenza tra l’onere di cancellazione e l’attività di demolizione: le due attività, pur entrambe dovute, sono tra loro indipendenti. Il richiamo all’art. 103 del d.lgs. n. 285/1992 non giova alla tesi contraria, poiché i commi terzo e quarto di tale disposizione sono stati abrogati dall’art. 56, lett. f-bis), del d.lgs. n. 22/1997. La materia era stata ricondotta alla disciplina dello smaltimento dei rifiuti, che non subordina la demolizione alla previa cancellazione.

Quanto ai primi due motivi, la Corte richiama la giurisprudenza consolidata secondo cui l’eccezione di prescrizione è validamente proposta quando la parte ne abbia allegato il fatto costitutivo, ossia l’inerzia del titolare, senza che rilevi l’erronea individuazione del termine o del suo momento iniziale. Nel caso di specie, la decorrenza iniziale del termine decennale va collocata alla scadenza dei sessanta giorni previsti dal d.m. n. 460/1999, non potendosi ravvisare un nesso di subordinazione tra gli obblighi del conferitario e gli ulteriori provvedimenti dell’amministrazione.

Il ricorso è dunque respinto. La novità della questione giustifica la compensazione delle spese tra le parti. Le spese del Ministero restano irripetibili, poiché la notifica del ricorso nei suoi confronti aveva valore di mera litis denuntiatio e non di vocatio in ius, difettando la qualità di parte e la soccombenza richieste dall’art. 91 cod. proc. civ.

Nota della Redazione

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