Gravità dell’inadempimento e doppia conforme: limiti del sindacato di legittimità (Cass. civ. Sez. II n. 14552 del 24.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
In materia di responsabilità contrattuale, la valutazione della gravità dell’inadempimento ai fini della risoluzione di un contratto a prestazioni corrispettive ai sensi dell’art. 1455 cod. civ. costituisce questione di fatto, rimessa al prudente apprezzamento del giudice del merito, sindacabile in cassazione solo nei ristretti limiti di cui all’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., come novellato dalla legge n. 134/2012. Nei contratti a prestazioni corrispettive, in caso di inadempienze reciproche, la valutazione della colpa ha carattere unitario e va addebitata esclusivamente al contraente che, con il proprio comportamento prevalente, ha alterato il nesso di interdipendenza tra le obbligazioni. Nell’ipotesi di doppia conforme ex art. 348 ter, comma 5, cod. proc. civ., il ricorrente deve indicare le ragioni di fatto poste a base della decisione di primo grado e quelle della sentenza di rigetto dell’appello, dimostrandone la diversità, a pena di inammissibilità del motivo.

Il Fatto

Una società committente conveniva davanti al Tribunale di Macerata l’appaltatrice per ottenere la risoluzione del contratto di verniciatura di numerosi banchi scolastici e il risarcimento dei danni, allegando la non tempestiva esecuzione della fornitura e il mancato completamento dell’opera. L’appaltatrice resisteva, chiedendo a sua volta la risoluzione per i ritardi della committente nella consegna del materiale grezzo e il pagamento delle opere eseguite. Nel giudizio interveniva la ditta subappaltatrice, con reciproche domande verso l’appaltatrice.

Il Tribunale accoglieva parzialmente la domanda attorea e dichiarava risolto il contratto per inadempimento dell’appaltatrice, condannando la committente al pagamento di una somma in favore della convenuta. La Corte d’Appello di Ancona rigettava l’appello principale e accoglieva in parte quello incidentale, dando atto del pagamento già intervenuto. Il ricorrente proponeva quindi ricorso per cassazione articolato in cinque motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta anzitutto i primi due motivi, esaminati congiuntamente per connessione. Il ricorrente deduceva la violazione delle norme sulla risoluzione e l’insufficienza della motivazione sulla gravità dell’inadempimento. Il giudice di legittimità ribadisce che tale valutazione integra una questione di fatto, ampiamente motivata dalla Corte territoriale sulla base delle risultanze istruttorie, e richiama il principio espresso da Sez. VI-2, ordinanza n. 12182 del 22.06.2020, da Sez. III, sentenza n. 6401 del 30.03.2015 e da Sez. III, sentenza n. 14974 del 28.06.2006.

Quanto ai limiti del sindacato sulla motivazione, la Corte richiama Sez. Un. n. 8053/2014: dopo la riforma dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., l’anomalia motivazionale rileva solo se si traduce in violazione di legge costituzionalmente rilevante, esaurendosi nella mancanza assoluta di motivi, nella motivazione apparente, nel contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili o nella motivazione perplessa e incomprensibile, restando esclusa ogni rilevanza del semplice difetto di sufficienza.

Nel merito, la Corte esclude la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., perché l’accoglimento della domanda di risoluzione della committente implica il rigetto di quella contrapposta dell’appaltatrice, secondo il principio di diritto di Sez. II, sentenza n. 3455 del 12.02.2020 sul carattere unitario della valutazione della colpa.

Il terzo motivo è inammissibile per la ricorrenza della doppia conforme ex art. 348 ter, comma 5, cod. proc. civ.: il ricorrente non ha dimostrato la diversità delle ragioni poste a base delle due decisioni conformi, come richiesto da Cass. n. 5528/2014 e da Sez. VI-2, ordinanza n. 7724 del 09.03.2022. Quanto alla dedotta violazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., la Corte richiama Sez. Un. n. 20867 del 30.09.2020, escludendo che il diverso apprezzamento delle prove integri la censura.

Il quarto motivo, sulla condanna alle spese, è infondato: la riforma della sentenza di primo grado imponeva una nuova liquidazione secondo il criterio della soccombenza, non potendosi condannare la parte totalmente vittoriosa. Il quinto motivo è parimenti inammissibile, perché il ricorrente non indica alcun fatto storico decisivo omesso. Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese e con l’attestazione dei presupposti per il versamento del contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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