Cessata materia del contendere e spese per soccombenza virtuale in ottemperanza pensionistica (Corte dei Conti Sez. giur. Sardegna n. 88 del 16.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza proposto per la mancata esecuzione di una sentenza pensionistica, la circostanza che l’ente previdenziale abbia integralmente ottemperato al giudicato in pendenza di causa, e quindi solo dopo l’instaurazione del ricorso, determina la cessazione della materia del contendere e non la reiezione della domanda. In tal caso il giudice contabile, in applicazione del principio della soccombenza virtuale, deve provvedere d’ufficio alla liquidazione delle spese di lite, ponendole a carico dell’ente che ha dato esecuzione solo a seguito del giudizio. La liquidazione degli onorari e dei diritti avviene secondo i criteri del D.M. 10 marzo 2014, n. 55, tenuto conto della difficoltà della lite e delle attività processuali espletate.

Il Fatto

Con una precedente pronuncia la Sezione Giurisdizionale per la Sardegna aveva riconosciuto al ricorrente il diritto alla riliquidazione del trattamento pensionistico, applicando sulla quota calcolata con il sistema retributivo l’aliquota di cui all’art. 54, comma 1, del d.P.R. n. 1092/1973. Tale decisione era stata parzialmente riformata in appello, con conferma del coefficiente del 2,44% come determinato dalle Sezioni Riunite della Corte dei conti.

Non essendo intervenuta l’esecuzione, il ricorrente aveva dapprima diffidato l’ente previdenziale e poi proposto ricorso per ottemperanza, chiedendo l’assegnazione di un termine perentorio e, in difetto, la nomina di un commissario ad acta, con vittoria di spese in favore del procuratore antistatario. Nel corso del giudizio l’INPS, costituendosi, rappresentava di aver già provveduto alla riliquidazione con determinazione propria, con corresponsione delle somme arretrate sulla rata di gennaio 2025.

La Motivazione della Corte

Il Giudice Unico rileva che la domanda formulata in giudizio risulta sostanzialmente riconosciuta dall’INPS, che ha provveduto alla riliquidazione del trattamento previdenziale in applicazione delle statuizioni contenute nella sentenza di appello. Su tale base, e in conformità alla documentazione prodotta, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.

Il punto centrale della decisione riguarda le spese. La Corte osserva che l’esecuzione è intervenuta solo in seguito all’instaurazione del giudizio di ottemperanza: è la stessa parte ricorrente a dare atto, nella memoria conclusiva, che l’INPS ha dato esecuzione con la rata di gennaio 2025 e che la riliquidazione è stata effettuata solo dopo il ricorso. Da ciò deriva l’applicazione del principio della soccombenza virtuale, che impone di porre le spese a carico dell’ente che, pur vittorioso sul piano formale della cessazione, avrebbe dovuto adempiere spontaneamente.

La liquidazione è effettuata d’ufficio, sulla base degli atti di causa, in applicazione dei criteri dettati dal D.M. 10 marzo 2014, n. 55. Tenuto conto della difficoltà della lite e delle attività processuali espletate, le spese di assistenza legale sono liquidate in euro 500,00, oltre accessori di legge, in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.

Pertanto la Corte dichiara la cessazione della materia del contendere e condanna l’INPS al pagamento delle spese, rigettando implicitamente la richiesta di compensazione avanzata dall’ente.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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