Cessazione della materia del contendere per sopravvenuta soddisfazione della pretesa pensionistica (Corte dei Conti Sez. giur. Puglia n. 148 del 09.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
La sopravvenuta soddisfazione integrale della pretesa azionata dal pensionato, anche se realizzata mediante un provvedimento anteriore al deposito del ricorso, determina la cessazione della materia del contendere per venir meno dell’interesse alla decisione. Il riconoscimento della quota di tredicesima mensilità spettante ai sensi dell’art. 94 del d.P.R. n. 1092/1973, erogata dall’Istituto previdenziale in esecuzione di una precedente sentenza della medesima Sezione sull’applicazione dell’art. 54 del d.P.R. n. 1092/1973, soddisfa pienamente la domanda del ricorrente. La circostanza che il provvedimento satisfattivo non consenta al pensionato di percepire agevolmente l’avvenuta liquidazione della voce richiesta giustifica la compensazione delle spese di giudizio.

Il Fatto

Il ricorrente, già in servizio presso l’Arma dei Carabinieri e collocato in pensione per riforma nel luglio 2019, ha adito la Sezione giurisdizionale chiedendo la rideterminazione del trattamento pensionistico mediante il riconoscimento della quota di tredicesima mensilità relativa al periodo luglio-settembre 2019.

Con ordinanza a verbale dell’udienza del 13 marzo 2024 il giudice ha disposto il rinnovo della notifica del ricorso alla sede territoriale dell’I.N.P.S. di residenza del ricorrente e l’integrazione del contraddittorio nei confronti del Ministero della Difesa – Arma dei Carabinieri. Costituitosi l’Istituto previdenziale, questi ha segnalato il difetto di interesse ad agire, avendo già corrisposto la quota richiesta. Il Ministero, regolarmente intimato, non si è costituito. In vista dell’udienza il ricorrente ha chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere, con adesione del difensore dell’I.N.P.S.

La Motivazione della Corte

Il giudice rileva che, come concordemente riconosciuto dalle parti, sussistono i presupposti per la declaratoria di cessazione della materia del contendere. L’accertamento muove dall’esame della ricostruzione della liquidazione del trattamento pensionistico, avvenuta attraverso tre successive determinazioni dell’Istituto.

Dal provvedimento con cui è stata data esecuzione alla sentenza di questa Sezione concernente l’applicazione dell’art. 54 del d.P.R. n. 1092/1973 emerge che l’ente previdenziale ha provveduto, sulla rata di agosto 2021, a erogare la quota mancante di 3/12 di tredicesima mensilità relativa al periodo luglio-settembre 2019, spettante ai sensi dell’art. 94 del d.P.R. n. 1092/1973.

Tale importo è confluito nel complessivo conguaglio per somme arretrate, comprensivo di interessi legali e, nei limiti del maggior importo differenziale, di rivalutazione monetaria, come stabilito nella medesima sentenza, per un ammontare lordo precisato. La pretesa del ricorrente risulta pertanto pienamente soddisfatta.

Quanto alle spese, il giudice osserva che il provvedimento satisfattivo, pur adottato prima del deposito del ricorso, è stato posto in essere per dare esecuzione alla sentenza sull’applicazione dell’art. 54 del d.P.R. n. 1092/1973, senza che il pensionato potesse agevolmente percepire, neppure a seguito del riscontro al ricorso amministrativo, l’avvenuta liquidazione anche dei 3/12 della tredicesima oggetto della domanda. Da ciò deriva la compensazione delle spese.

La Sezione dichiara conclusa la controversia per cessazione della materia del contendere, con spese compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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