Interdipendenza da causa di servizio e onere probatorio nel processo pensionistico (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 3 del 07.01.2026)
l’esito del giudizio è di rigetto per infondatezza; il commento dà conto delle statuizioni preliminari (giurisdizione, ammissibilità, legittimazione passiva) e di merito.
CONTENUTO:
Principi di diritto (Massima)
Nel processo pensionistico militare il riconoscimento dell’interdipendenza da causa di servizio costituisce presupposto unitario, ai sensi del d.P.R. n. 461 del 2001, tanto per l’equo indennizzo quanto per la pensione privilegiata ordinaria. Il diniego opposto in sede amministrativa è idoneo a radicare la giurisdizione della Corte dei conti quando il petitum sostanziale è il trattamento pensionistico di privilegio. È ammissibile, ex art. 153, comma 1, lett. b), cod. giust. cont., il ricorso proposto avverso il diniego di dipendenza da causa di servizio, in funzione del futuro trattamento di privilegio, ancorché manchi la previa domanda amministrativa di pensione privilegiata. Sul piano probatorio, l’onere di allegazione e di prova ex art. 2697 cod. civ. grava sul ricorrente anche nel processo pensionistico, senza che i poteri istruttori del giudice possano supplirvi.
Il Fatto
Il ricorrente, già appartenente all’Arma dei Carabinieri e cessato dal servizio, aveva riportato nel 1989 un grave incidente in servizio, con lesioni ascritte a causa di servizio e progressive categorie di invalidità. Nel dicembre 2019, dopo un trasferimento, ha accusato un disturbo dell’adattamento con ansia e umore depresso, ricondotto a una mancata elaborazione del trauma pregresso. La Commissione medica ospedaliera ha riconosciuto lo stato ansioso depressivo e la sua interdipendenza dalla causa di servizio.
Il Comitato di verifica per le cause di servizio ha invece negato l’interdipendenza, sul rilievo che il disturbo non poteva derivare in via mediata dall’affezione riconosciuta. Il ricorrente ha quindi chiesto alla Corte dei conti la disapplicazione del parere negativo e il riconoscimento dell’interdipendenza ai fini della pensione privilegiata. Le amministrazioni resistenti hanno eccepito, tra l’altro, il difetto di giurisdizione, l’inammissibilità per mancanza di domanda amministrativa e l’infondatezza nel merito.
La Motivazione della Corte
In via pregiudiziale il Collegio ha rigettato l’eccezione di difetto di giurisdizione. Il ricorrente ha chiaramente correlato la questione dell’interdipendenza al trattamento di pensione privilegiata, e ciò basta a radicare la giurisdizione contabile, poiché il petitum sostanziale è il trattamento pensionistico del dipendente pubblico.
È stata poi respinta l’eccezione di inammissibilità per mancanza della previa domanda amministrativa di pensione privilegiata. La Corte ha richiamato la pronuncia delle Sezioni riunite in sede giurisdizionale n. 12/2023/QM/PRES del 17.8.2023, che ha affermato la ammissibilità, ex art. 153, comma 1, lett. b), cod. giust. cont., del ricorso con cui l’interessato, a fronte del diniego di dipendenza da causa di servizio, domandi il positivo accertamento di tale dipendenza in funzione del futuro trattamento di privilegio. Essendo il ricorso proposto entro il biennio dalla cessazione dal servizio, la domanda è ammissibile.
Quanto alle legittimazioni, la Corte ha dichiarato il difetto di legittimazione passiva del Ministero dell’economia e delle finanze, chiamato in giudizio quale espressione del Comitato di verifica, organo che emette un parere di natura endoprocedimentale, non suscettibile di determinare di per sé la lesione dei diritti pensionistici. Ha invece riconosciuto la legittimazione passiva dell’INPS, titolare in prospettiva del rapporto pensionistico.
Nel merito, il ricorso è stato rigettato in quanto infondato. Difetta il requisito del riconoscimento dell’interdipendenza. Il decreto ministeriale che aveva negato l’interdipendenza nel 2021 non risulta impugnato innanzi al TAR. Poiché l’accertamento dell’interdipendenza è unico ai fini dell’equo indennizzo e della pensione privilegiata, il ricorrente non può allo stato vantare il requisito. Né ha sviluppato censure motivate: non ha articolato specifiche doglianze né ha corredato il ricorso di una perizia medico-legale successiva al decreto di diniego. È così venuto meno agli oneri di allegazione e di prova ex art. 2697 cod. civ., che gravano su di lui anche nel processo pensionistico. Ciò ha reso ultronea ogni ulteriore indagine peritale. Il ricorrente è stato condannato alle spese legali.
Nota della Redazione
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